CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 aprile 2023
Cassazione n. 17056/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onsigliere - Rel. ORDINANZA sul ricorso 16908/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 6.03di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] 2 Pec: -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] SpA,in persona dei procuratori speciali, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in [OSCURATO:PERSONA] de’Cavalieri n. 11 Pec:-controricorrente – avverso la sentenza n. 534/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 13/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/04/2023 dal Cons. ANNAMOSCARINI Rilevato che: [OSCURATO:SOCIETA] convenne in giudizio davanti al Tribunale di Milano la [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] and Co. (di seguito Mily) per ottenere, in ragione di una clausola risolutiva espressa relativa all’inadempimento da parte della utilizzatrice all’obbligazione del pagamento dei canoni di locazione relativi ad un immobile concessole in leasing, la restituzione del compendio immobiliare; istituitosi il contraddittorio con la Mily il Tribunale adito disattese tutte le istanze della convenuta, ritenendo, in particolare, infondata l’eccezione relativa a interessi eccedenti il tasso sogliaanti-usura, sulla base di una pretesa sommatoria del tasso dei corrispettivi, di per sé entro i limiti di legge e del tasso deimoratori, e condannò la convenuta al rilascio immediato dell’immobile; a seguito di appello della Mily la Corte d’Appello di Milano, con sentenza resa in data 13/2/2020, per quanto è ancora di interesse in questa sede, pur ritenendo di condividere l’assunto dell’appellante circa la definizione del tasso soglia, e circa l’applicabilità dell’usura sia agli interessi corrispettivi sia a quelli moratori, in tal senso intendendo ribadire l’applicabilità della disciplina ad entrambe le categorie di interessi, secondo l’insegnamento di questa Corte di cui all’ordinanza n. 23192 del 2017, ha chiarito che la statuizione contenuta nel richiamato arresto non legittima la conclusione del superamento del tasso soglia a seguito del cumulo delle due categorie di interessi ma soltanto l’affermazione che anche gli interessi di mora, attesa la loro omogeneità,devono essere raffrontati al tasso soglia, conseguendo al relativo superamento l’applicabilità degli interessi legali; nel caso di specie, essendo incontestata la consistenza inferiore alla soglia degli interessi corrispettivi e risultando inferiore anche quello dei moratori, la Corte ha deciso per il rigetto dell’appello con condanna dell’appellante alle spese del grado; avverso la sentenza la Mily ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo; ha resistito il [OSCURATO:SOCIETA] con controricorso; il ricorso è stato assegnato per la trattazione in [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art.380-bis, 1° co. c.p.c. Considerato che: con l’unico motivo di ricorso la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 1815, 2° co. c.c. e dell’art. 644 c.p. in relazione all’art. 1 D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 394 per avere la Corte d’Appello escluso che, ai fini della verifica del “tasso soglia” dell’usura previsto dall’art. 2, co. 4 l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 108, possano essere cumulati interessi corrispettivi e moratori; la ricorrente assume che la impugnata sentenza non si sia conformata al principio di diritto sancito da numerose pronunce di questa Corte ed in particolare dalle pronunce n. 23192 del 2017 e n. 26286 del 2019 secondo cui, ai fini di individuare il tasso soglia ed escludere la natura usuraria degli interessi, dovrebbe aversi riguardo al tassocomplessivamente considerato, quale risultante da quello degli interessi moratori effettivamente applicati, calcolato sommando al saggio degli interessi corrispettivi un certo numero di punti percentuali;la sentenza, escludendo espressamente il cumulo dei due diversi tipi di interesse, avrebbe preso le distanze da tali consolidati principie dovrebbe, pertanto, essere cassata; il motivo è manifestamente infondato. Come illustrato dalle stesse sentenze citate dalla ricorrente ed in particolare da Cass. n. 26286 del 2019, gli interessi corrispettivi e moratori si differenziano per natura e funzione in quanto i primi costituiscono una remunerazione concordata per il godimento diretto di denaro, avuto riguardo alla normale produttività della moneta, mentre i secondi costituiscono, secondo quanto previsto dall’art. 1224 c.c, il danno conseguente all’inadempimento di una obbligazione pecuniaria; la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che il tasso soglia va osservato non solo per i corrispettivi ma anche per i moratori ed ha recepito una modalità convenzionale del calcolo della soglia antiusura per i moratori sulla base di una operazione aritmetica che aggiunge un delta al tasso soglia degli interessi corrispettivi; dunque, in termini atecnici, si parla di “ cumulo ” solo con riferimento alle modalità di calcolo degli interessi moratori che possono essere computati sulla base di criteri percentuali aggiuntivi rispetto a quelli corrispettivi; come ha chiarito questa Corte, impropriamente si parla di “cumulo” perché non si tratta della contemporanea percezione di due diverse specie di interessi dal momento che, nel momento in cui si determina l’inadempimento, gli interessi corrisposti sono tutti di natura moratoria sia per quel che concerne la maggiorazione prevista dal contratto nel caso di ritardato pagamento sia per la parte degli interessi corrispettivi che cambiano natura come disposto dall’art. 1224 c.c.; da quanto esposto, e stante l’evidente alternativa nella percezione delle due categorie di interesse, ciò che questa Corte ha inteso affermare è soltanto che il tasso soglia va verificato non solo per gli interessi corrispettivi ma anche per quelli moratori ma non anche quanto la ricorrente intende affermare e cioè che, ai fini della individuazione del tasso soglia, debba essere svolto il cumulo tra le due categorie di interesse, se non nel senso atecnico di “cumulo” quale esposto in precedenza; a questi principi, cui il Collegio intende dare continuità, si è conformata la impugnata sentenza là dove, lungi dal voler prospettare che l’usura é desumibile dalla sola sommatoria tra il tasso convenuto per gli interessi moratori e quello degli interessicorrispettivi, ha inteso soltanto confermare che il tasso soglia, al di là del quale gli interessi pattuiti devono considerarsi usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi sia quelli moratori; alle suesposte considerazioni segue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di una somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata per il ricorso, se dovuta. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 4000 (oltre € 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%. Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dov