CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25165/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2025 della Corte d'appello di Catania;dato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza dellaCorte d'appello di Catania, che confermava la condanna del medesimo inrelazione al reato ex articolo 7 del Dl del 2019, numero 4.Con il ricorso si lamenta il vizio di violazione di legge e di motivazione per lamancata assoluzione perché il fatto non costituisce reato. Si sostiene che ilricorrente era comunque legittimato ad accedere al beneficio in questione,rispetto al quale non possono essere ostative all'erogazione dichiarazionimendaci o informazioni non fornite. Inoltre, mancherebbe la prova dellamendacità della dichiarazione atteso che il fratello Fabio subito dopo lascarcerazione del ricorrente, Christian, risiedeva e continua a risiedere concostui, indipendentemente dalle risultanze della anagrafe, per cui [OSCURATO:PERSONA] in buona fede in merito alla residenza effettiva del fratello Fabio e comunquele condizioni reddituali dello stesso non erano impeditive del beneficio.Con il secondo motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione inordine alla la mancata applicazione della fattispecie del 131 bis c.p. : l'importocomplessivo erogato sarebbe stato corrispondente a euro 7700 ossia ad unasomma irrisoria.Con il terzo motivo si rappresenta che con motivi aggiunti depositati il 15novembre 2024 si era avanzata richiesta di sostituzione della pena detentiva conaltra pena sostitutiva di cui all’articolo 53 della legge numero 689 del 1981 e sicontesta la mancata sostituzione.Il primo motivo innanzitutto costituisce una mera rivalutazione del merito ecome tale è inammissibile: tale è la rappresentazione per cui il ricorrenteessendo uscito dal carcere qualche giorno prima di inoltrare la domanda, sarebbestato ignaro del fatto che il fratello avesse la formale residenza con il cugino,circostanza di fatto non esaminabile in questa sede. Rafforza l'adeguatezza dellamotivazione anche il rilievo della reiterazione della falsa dichiarazione anche adistanza di tempo. Riguardo poi alla rilevanza della somma percepita posta agiustificazione dell'esclusione della speciale tenuità, si tratta di considerazione diper sé non manifestamente illogica ed in linea con l’indirizzo giurisprudenzialeper cui ai fini predetti è sufficiente la valorizzazione di un unico elemento senzache si possa contrapporre una diversa valutazione del merito. Congrua è lamotivazione anche per la esclusione dei presupposti per l'applicazione di penesostitutive alla luce dei precedenti penali, che impedirebbero la finalitàrieducativa sottesa alla pena sostitutiva invocata, anche a fronte della assolutagenericità della censura, aspecifica quanto alle concrete ragioni giustificativedella invocata sostituzione. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]