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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 luglio 2024

Cassazione n. 29005/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 34-9016 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso probosto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva contestata, è manifestamente infondato in quanto la Corte di merito ne ha confermato il riconoscimento, in termini di equivalenza sulle concesse circostanze attenuanti generiche, con motivazione esente da vizi logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 4 sulla comprovata indifferenza dell'imputato all'effetto deterrente connesso alle precedenti condanne e sull'irrilevanza delle precarie condizioni di vita dello stesso), che alla prevalenza delle attenuanti osta il chiaro disposto normativo di cui all'art. 69, comma quarto, cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 34-9016 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso probosto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva contestata, è manifestamente infondato in quanto la Corte di merito ne ha confermato il riconoscimento, in termini di equivalenza sulle concesse circostanze attenuanti generiche, con motivazione esente da vizi logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 4 sulla comprovata indifferenza dell'imputato all'effetto deterrente connesso alle precedenti condanne e sull'irrilevanza delle precarie condizioni di vita dello stesso), che alla prevalenza delle attenuanti osta il chiaro disposto normativo di cui all'art. 69, comma quarto, cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2024.
Sentenza Cassazione n. 29005/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris