CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 aprile 2023
Cassazione n. 36408/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti oh atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta cal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha conduso chiedendo ]i Proc. Gen: si riporta alla requisitoria in atti e conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il diFensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso ed evidenzia che durante l'interrogatoro, la cui copia è stata inviata a mezzo pec dalla DDA di Bari in data 11 aprile 2023, l'imputato ha ammesso i fatti e sottopone alla Corte tale circostanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Bari, con sentenza dell'Il giugno 2021, giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento per difetto di motivazione, da parte della Prima Sezione di questa Corte di legittimità, della sentenza di altra Sezione della medesima Corte d'appello di Bari che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva assolto l'imputato dal reato di tentato omicidio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per non aver commesso il fatto, ha confermato, invece, la sentenza di condanna del Tribunale di Bari. Tale ultima autorità giudiziaria, con sentenza resa il 7 giugno 2018, aveva ritenuto colpevoli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], del delitto di cui agli artt. 110, 56, 575, 577, primo comma, n. 3, cod. pen., 7 d.l. n. 152 del 1991, per avere, in concorso tra loro — [OSCURATO:PERSONA], quale mandante e comunque istigatore e determinatore dell'altrui volontà criminosa, [OSCURATO:PERSONA], quale materiale esecutore del reato, [OSCURATO:PERSONA], quale conducente del motociclo rubato Honda SH 150, utilizzato per l'attentato — del delitto di tentato omicidio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che [OSCURATO:PERSONA] aveva colpito c:on diversi colpi di pistola, non riuscendo nell'intento a causa del successivo inceppamento dell'arma, ovvero per errore di mira, comunque raggiungendolo con almeno due proiettili che gli avevano provocato gravi ferite al fegato, al diaframma, al torace e al braccio sinistro, con le aggravanti della premeditazione e dell'aver commesso il fatto con l'utilizzo il metodo mafioso, nonché con le aggravanti della premeditazione e dell'utilizzo del metodo mafioso e, per il solo [OSCURATO:PERSONA], di avere commesso il fatto mentre era sottoposto alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. 2. La sentenza di assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] resa dalla Corte d'appello è stata annullata con rinvio (mentre risulta confermata la condanna per gli altri coimputati) avendo questa Corte di legittimità ritenuto che il giudice distrettuale aveva omesso di valutare le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia esaminate in primo grado ed era pervenuto all'assoluzione dell'imputato ritenendo che l'unica fonte di accusa, pur attendibile, fosse costituita dalla chiamata in correità del collaboratore di giustizia Girardi che, però, non risultava assistita da riscontri esterni necessari a norma dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. 3. La Corte d'appello di Bari, in sede di rinvio, sulla base della valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, Girardi, Fraddosio, Laraspata, dell'esito delle conversazioni captate intervenute tra l'imputato e la sua compagna, nonché tra i i'-ratelli Telegrafo, nonché delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], indacato con procedimento ancora pendente per il tentato omicidio qui in discussione e sentito in sede di rinvio nelle forme di cui all'art.210 cod. proc. pen., è pervenuta quindi alla sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA]. 4. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato articolando quattro motivi qui riportati, ai sensi dell'art. 173 disp att. cod. proc. pen. nei limiti di quanto necessario per la motivazione. 4.1. Con il primo motivo deduce la mancanza e manifesta illogicità della motivazione per travisamento del fatto attesa l'omessa valutazione di una prova decisiva. Nello svolgere il motivo di ricorso chiarisce che la Corte d'appello ha travisato i fatti in quanto il collaboratore Amore non avrebbe mai dichiarato che l'ordine di sparare il Mercante fosse stato dato da [OSCURATO:PERSONA], ma anzi avrebpe specificato che era stato [OSCURATO:PERSONA] ad assumersi personalmente la responsabilità di effettuare l'attentato portando con sé il Rizzo con il compito di guidare la moto. Altre poi sarebbero le contraddizioni in cui sarebbe incorsa la Corte d'appello: l'attentato era stato compiuto con una moto Honda, mai posseduta dai Telegrafo; si fa riferimento a un appostamento all'angolo della strada da parte di [OSCURATO:PERSONA] senza mai spiegare come mai non sia stato ripreso dalle numerose telecamere presenti in zona; Il collaboratore Amore non ha spiegato e la Corte non lo ha chiarito, come mai, nonostante fosse agii arresti domiciliari, si trovava nei pressi della pescheria dove è accaduto il fatto. 4.2. Con il secondo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett d), cod. proc. pen., censura la motivazione della Corte che ha rigettato la richiesta del:a difesa di citazione dei testi Lucchesi, [OSCURATO:PERSONA] e Ruta utili per chiarire la dinamica dei fatti e il comportamento mantenuto da [OSCURATO:PERSONA]. 4.3. Con il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'articolo 7, I. n. 203/1991 contestando l'aggravante del metodo mafioso. Nella specie le modalità del fatto, per come esposte dalla stessa Corte d'appello, non consentirebbero di ritenere applicabile l'aggravante posto che la condotta era stata tenuta per evitare di essere uccisi e non per agevolare l'attività criminale di un clan. 4.4. Con quarto motivo censura la sentenza per difetto di motivazione in ordine alla ritenuta aggravante della premeditazione che dai giudici di merito sarebbe stata confusa con gli atti preparatori. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente deve rilevarsi che in data 11 aprile 2023 è pervenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] - Procura di Bari il verbale di interrogatorio delegato di [OSCURATO:PERSONA], medio tempore ammesso a un programma speciale di protezione in quanto collaboratore di giustizia, dove il predetto ammette la propria responsabilità in ordine al tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA], dichiarazione, questa che il difensore ha chiesto di considerare ai fini della valutazione del comportamento dell'imputato. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Costituisce principio pacificamente condiviso da questa Corte di legittimità quello secondo cui il ricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per l'omessa valutazione di una prova decisiva non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece: identificare l'atto processuale cui fa riferimento; individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato. (Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Papini, Rv. 274816 - 07). Nei proprio ricorso, l'imputato, dopo aver sollevato, come ha rilevato anche il Procuratore Generale presso questa Corte di cassazione nella propria requisitoria, delle questioni che si risolvono in una mera critica della sentenza di annullamento della Prima sezione di questa Corte, nello sviluppare il motivo proposto che, si ripete, attiene al vizio della motivazione per mancanza .o manifesta illogicità della motivazione, muove una censura che riguarda un diverso vizio qual è quello di cui all'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. là dove assume il mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 586 cod. proc. pen. per avere la Corte d'appello, nel giudizio di rinvio, all'esito della produzione da parte del P.G. di due verbali di interrogatorio, resi rispettivamente il 19/9/2018 e il 25/9/2018, di [OSCURATO:PERSONA], collaboratore di giustizia e della richiesta di audizione del medesimo, ritenuto ammissibile, nonostante l'opposizione del difensore, la prova « essendo sopravvenuta alla sentenza del tribunale emessa il 7 giugno 2018 [e avendo la stessa] un contenuto sicuramente pertinente all'oggetto del giudizio». Orbene, tale censura è manifestamente infondata in quanto «L'art. 627, comma 2, cod. proc pen. consente alle parti di richiedere l'ammissione di prove al giudice di appello, in sede di giudizio di rinvio, nei limiti previsti dall'art. 603, commi 1 e 2, cod. proc. pen., anche se nella precedente fase del gravame di merito la richiesta istruttoria non era stata avanzata, purché si tratti di prove rilevanti per la decisione con specifico riguardo al "devolutum" rescissorio». (Sez. 3, n. 21166 dei 23/06/2020, F., Rv. 279741) e ciò in quanto il giudice del rinvio, investito del processo a seguito di annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione, ha i medesimi poteri di quelli che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, sicché egli deve disporre l'assunzione delle prove indicate solo se le stesse sono indispensabili ai fini della decisione, così come previsto dall'art.603 cod. proc. pen., oltre che rilevanti, secondo quanto statuito dall'art. 627, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 12690 del 03/12/2019, dep. 2020, Belcastro, Rv. 278703; (Sez. 5, n. 52208 del 30/9/2014, Marino, Rv. 262116; Sez. 1, n. 28225 del 9/5/2014, Dell'Utri, Rv. 260939; Sez. 2, n. 35616 del 13/7/2007, Acampora, Rv. 237165; Sez. 4, n. 30422 del 21/5/2005, Poggi, Rv. 232020; Sez. 1, n. 16786 del 24/3/2004, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 227924). Dall'applicazione di tale condivisibile principio deriva poi l'inammissibilità del secondo motivo di ricorso con cui si lamenta la violazione delle disposizioni di cui all'ad, 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. per mancata assunzione delle prove richieste dal difensore nel corso dell'istruzione dibattimentale (segnatamente, la citazione quali testi di Lucchesi, [OSCURATO:PERSONA], Ruta). Ed invero, la Corte d'appello ha chiarito i motivi per cui non ha inteso dare seguito alle richieste del difensore (cfr. pagg. 29, 33 e 34) e tali motivazioni, in quanto chiare, complete, lineari e prive di contraddizioni, sfuggono, in quanto concernenti il merito, alla valutazione di legittimità. 3. Il terzo motivo, con cui il ricorrente rappresenta l'erronea applicazione dell'art. 7 L. n. 203 del 1991 in quanto sarebbe emerso che il fatto era maturato all'interno di una faida tra famiglie, al di fuori degli interessi e delle dinamiche degli opposti clan, è anch'esso inammissibile per aspecificità. Il ricorrente reitera infatti l'identico motivo fatto valere con il ricorso in appello senza confrontarsi con l'ampia motivazione fornita dal giudice distrettuale e senza aggiungere alcunché di nuovo o di diverso rispetto a quanto in precedenza lamentato, utile a disarticolare il percorso motivazionale seguito dalla Corte d'appello che, peraltro, ribadisce, aggiungendo anche ulteriori pertinenti rilievi, quanto già affermato, in parte qua, con riferimento all'affermazione di responsabilità degli atri coimputati, dalla Prima sezione di questa Corte con la sentenza di annullamento. La Corte d'appello, infatti, dopo aver ricordato che la circostanza è stata ritenuta con riferimento all metodo mafioso e che «la genesi dell'attentato era da ricondursi a una faida, non fra criminali comuni, ma tra esponenti di famiglie aventi uno spessore di prima grandezza nella geografia del crimine organizzato operante nel territorio interessato, in tale quadro dovendo valutarsi anche la personale avversione degli attentatori nei riguardi della vittima, cne rivestiva, d'altro canto, il ruolo del capo del clan Mercante», si è attenuta al condivisibile principio di diritto reiteratamente affermato da questa Corte (Sez. 2, n. 36431 del 02/07/2019, Bruz:zese, Rv. 27703:); Sez. 5, n. 22554 del 09/03/2018, Marando, Rv. 273190; Sez. 6, n. 41772 del 13/06/2017, Vicidomini, Rv. 271103), richiamato dalla sentenza di annullamento, «secondo cui la contestazione della circostanza aggravante dell'utilizzazione del metodo mafioso prevista dall'articolo 7 d.l. n. 152 del 1991, non presuppone necessariamente un'associazione di tipo mafioso costituita, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste tipicamente mafiosa, anche mediante il ricorso a modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice tipica di quel modo di agire, posto che la circostanza stessa ha la funzione di reorimere il metodo delinquenziale mafioso, di guisa che la relativa verifica si connette primariamente non alla struttura e alla natura del delitto rispetto al quale è contestata, bensì alle modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso». A tal fine, dunque, ha richiamato le modalità esecutive dell'attentato; la sede dell'agguato; l'intento di sorprendere la vittima, esponente apicale del clan avverso, in luogo pubblico onde suscitare scalpore; le circostanze temporali dell'agguato. 4. Parimenti inammissible è l'ultimo motivo di ricorso, concernente la mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta aggravante della premeditazione, posto che il motivo è inedito in quanto, nel decidere il quarto e ultimo motivo di ricorso concernente il trattamento sanzionatorio, la sentenza impugnata, non contestata in parte qua, rilevava che « l'appellante neppure poneva in dubbio la sussistenza degli estremi degli ulteriori aggravanti della premeditazione ed aver commesso il fatto n costanza di sottoposizione con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno» . 5. Tal considerazioni impongono la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende, della somma di € 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e