CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 giugno 2025
Cassazione n. 27196/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
oposto da: [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore , anche quale procuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentato e difeso, per procura conferita in calce al ricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29 – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],rappresentat i e difes i , in forza di procura conferitain calce al controricorso , dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’ultimo difensore, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 27 R.G.N.23245/2019 Cron. Rep. P.U.24/6/2025 7/07/2022 giurisdizione Spettacoli viaggianti e obblighi contributivi verso la Gestione commercianti. -2 - – controricorrent i – per la cassazione della sentenza n. 95del 2019della CORTE D’APPELLO DIVENEZIA, depositata il 16 maggio 20 19 (R.G.N. 469 /20 1 6 ). Udita la relazione della causa,svolta all’udienza dal [OSCURATO:PERSONA]. Udito il Pubblico Ministero, in persona del la Sostitu t a Procurat rice Generale [OSCURATO:PERSONA] , che ha c oncluso per l’accoglimento de l ricorso. Udita, per il ricorrente, l’avvocata CARLA D’ALOISIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. Udita, per i controricorrent i , l’avvocat a [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione, per delega verbale, dell’avvocata [OSCURATO:PERSONA], che ha ribadito le conclusioni del controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Venezia ha respinto il gravame dell’INPS e ha confermato la pronuncia del Tribunale della medesima sede, escludendo l’obbligo di versare i contributi alla Gestione commercianti con riferimento aisignori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proprietari di un ottovolante e, rispettivamente, di un gioco a gettone e di un castello incantato e dediti, pertanto, ad attività d’intrattenimento e di divertimento itinerante presso i luna park. A fondamento della decisione, la Corte territoriale rileva che l’intrattenimento e il divertimento itinerante presso i luna park, in quanto attività di spettacolo, configuranoun’attività industriale, come conferma anche l’inquadramento operato dall’Istituto ai sensi dell’art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88. Difettano, dunque, i presupposti per l’iscrizione alla Gestione commercianti. 2.–L’INPS ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, contro la sentenza d’appello. -3 - 3.– I signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resist ono con controricorso. 4.–Il ricorso, dopo l’infruttuosa trattazione camerale del 12 marzo 2025,è stato fissato all’udienza pubblica del 24 giugno 202 5 . 5.– Il Pubblico Ministero, prima dell’udienza, ha depositato una memoria e ha concluso perl’accoglimento de l ricorso. 6.– All’udienza, il Pubblico Ministero ha esposto le conclusioni motivate, già rassegnate nella memoria, ei difensori delle parti hanno insistito per l’accoglimento delle conclusioni formulate nei rispettivi atti. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’Istituto denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 18, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 337, e lamenta che la sentenza d’appello, qualificando come industriale l’attività svolta dai signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], abbia erroneamente negato l’obbligo di corrispondere i contributi alla Gestione commercianti in relazione all’attività d’intrattenimento e di divertimento itinerante presso i luna park, in contrasto con l’inequivocabile normativa di settore. 2.–Le censure sono fondate. 3.–Occorre prendere le mosse dalla disamina della legge n. 337 del 1968, recante «Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante» e dunque deputata a regolare la materia dell’odierno giudizio, che verte sulla disciplina previdenziale dello spettacolo viaggiante. Lo spettacolo viaggiante, in particolare, comprende «le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all’aperto o al chiuso, ovvero i parchi permanenti, anche se in maniera stabile», con l’esclusione degli apparecchi automatici e semi-automatici di trattenimento (art. 2 della legge n. 337 del 1968). -4 - L’art. 1, comma 1, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l’allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore della legge n. 337 del 1968 con riferimento, tra l’altro, alle previsioni dell’art. 18, rilevanti ai fini della soluzione della presente controversia. 4.–Il primo comma del citato art. 18 della legge n. 337 del 1968 dispone che «Gli esercenti dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante sono compresi fra i soggetti indicati all’art. 1, penultimo comma, della legge 27 novembre 1960, n. 1397», legge chiamata a disciplinare l’assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali. Il secondo comma dell’art. 18 della legge n. 337 del 1968 estende agli esercenti dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante, ai fini dell’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, le disposizioni della legge 22 luglio 1966, n. 613, recante «Estensione dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi». Come rimarca il ricorrente (pagina 10 del ricorso), l’estensione concerne, per un verso, la tutela assicurativa contro la malattia e, per altro verso, la tutela assicurativa contro l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti. Alla collocazione elettiva degli esercenti dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiantenella platea dei commercianti fanno riscontro, al ricorrere dei presupposti di legge,gli obblighi contributivi e le connesse tutele previdenziali, che attuanole finalità della legge n. 337 del 1968: il riconoscimento della funzione sociale dei circhi equestri e degli spettacoli viaggianti e il sostegno al consolidamento e allo sviluppo del settore (art. 1). -5 - 5.–Come evidenziano l’Istituto (pagina 10 del ricorso) e il Pubblico Ministero (pagina 2 della memoria), l’assetto delineato dal legislatore non muta dopo l’entrata in vigore della legge 23 dicembre 1996, n. 662, cheamplia e rafforza l’àmbito applicativo della tutela. L’art. 1, comma 202,della legge n. 662 del 1996, a decorrere dal primo gennaio 1997, ha esteso « l ’ assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni[…] ai soggetti che esercitino in qualità di lavoratori autonomi le attività di cui all’articolo 49, comma 1, lettera d), della legge 9 marzo 1989, n. 88, con esclusione dei professionisti ed artisti». L’art. 49, comma 1, lettera d), della legge n. 88 del 1989 concerne le attività del settore terziario e, in particolare, le attività commerciali, ivi comprese quelle turistiche , quelledi produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari,le relative attività ausiliarie. L’art. 1, comma 206, della medesima legge n. 662 del 1996 ha esteso l’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti di cui alla legge n. 613 del 1966 anche«ai parenti ed affini entro il terzo grado che non siano compresi nell’ambito di applicazione dell’articolo 3 della predetta legge e che siano in possesso dei requisiti ivi previsti». L’espansione delle garanzie non altera quelle già sancite dalle disposizioni pregresse della legge n. 337 del 1968 , che anche la normativa posteriore ha confermato (d.lgs. n. 179 del 2009) e che devono essere intese in coerenzacon le specificazioni dettate dall’art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996 in ordine ai requisiti dell’obbligo contributivo. A tal proposito, illegislatore, nel sostituire l’art. 29 , primo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160 ( Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale), rubricato «Esercenti attività commerciali», ha puntualizza to che -6 - l’obbligo d’iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla leggen. 613 del 1966 grava su i « soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a ) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;b) abbiano la piena responsabilità dell’impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata; c ) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; d ) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli». 6.–Né milita contro l’obbligo contributivol ’eventuale classificazione nel settore industria, eseguita in conformità all’art. 49 della legge n. 88 del 1989. A tale riguardo, coglie nel segno il rilievo del ricorrente (pagina 9 del ricorso) che tale classificazione, valorizzata in entrambi i gradi di merito e nel controricorso, riguardi «solo i datori di lavoro e la tutela previdenziale apprestata – previa l’individuazione da parte dell’INPS dell’attività imprenditoriale da questi svolta – in favore dei lavoratori subordinati di costoro». Quanto alla tutela previdenziale dei lavoratori autonomi, è disciplinata dalle specifiche previsioni di legge che riguardano, rispettivamente, «a) i commercianti; b) gli artigiani; c ) i lavoratori autonomi agricoli; d) i soggetti che in forza della loro attività sono iscrivibili alla Gestione separata» (la già richiamata pagina 9 del ricorso per cassazione). 7.– Nella fattispecie sottoposta all o scrutinio di questa Corte, l’obbligo contributivo dev’essere vagliato, pertanto, alla stregua della -7 - disciplina dettata dall’art. 18 della legge n. 337 del 1968, inforza di un duplice e concorrente ordine di ragioni. Anzitutto, tale disciplina si configura come lex specialis e , in secondo luogo, il legislatore, con il d.lgs. n. 179 del 2009, ne ha consapevolmente conferma to la perdurante vigenza , già corroborata dalle specifiche previsioni della legge n. 662 del 1996 e ora ribadita ex professo. La normativa richiamata, inequivocabile nell’estendere la tutela assicurativa dei commercianti a coloro che, come i controricorrenti, esercitano attività di spettacolo viaggiante, rappresenta, dunque, l’ineludibile paradigma di riferimento. 8.– Con tali riferimenti normativi non si confronta in maniera adeguata la sentenza d’appello , che , per co nverso, conferisce rilievo dirimente alla classificazione del “datore di lavoro” (pagina 9 della pronuncia d’appello), senza considerare l’oggetto precipuo del presente giudizio: l’attività lavorativa autonomasvolta dal medesimo “datore di lavoro”e l a tutela previdenziale che spetta in relazione a tale attività, secondo le disposizioni speciali ancora vigenti. Neppure il controricorso, nell’enfatizzare la classificazione dell’attività come industriale,illustra elementi decisivi per confutare la ricognizione del quadro normativo che le difese dell’Istituto e le notazioni del Pubblico Ministero prospettano, sulla scorta dell’analisi dell’evoluzione diacronica della disciplina e delle sue interrelazioni sistematiche. Nongiova obiettare che l’Istituto, solo nel giudizio di cassazione, abbia posto l’accento sulla normativa speciale della legge n. 337 del 1968 (cfr., su tale aspetto, le pagine 9 e 10 del controricorso). In virtù del principio Iura novit curia , non assurge a valenza vincolante l’inquadramento normativo privilegiato dalle parti e spetta al giudice sussumere entro le coordinate giuridiche più appropriate la vicenda controversa. Il divieto di nova, invocato nel controricorso, attiene ai -8 - fatti costitutivi, che nel caso di specie permangono inalterati, e non alla qualificazione sub specie iurisdei medesimi fatti. Inoltre, la tesi propugnata nella sentenza d’appello e nel controricorso, nel determinare unacarenza di copertura previdenziale, si tramuterebbe nell’interpretatio abrogans di una normativa, che il legislatore ha ritenuto indispensabile preservare, evanificherebbe, sul versante prioritario della protezione contro lo stato di bisogno, la finalità di sostegno e di promozione che permea tale disciplina. 9.–In ultima analisi, la sentenza impugnata, nell’attribuire valore risolutivo alla classificazione del datore di lavoro e nel pretermettere l’esame della fondatezza delle pretese alla luce della normativa speciale,ancora oggi deputata a regolare l’attività degli esercenti dello spettacolo viaggiante,presta il fianco alle censure del ricorrente. 10.– Dalle considerazioni esposte derivano l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata. La causa è rinviata alla Corte d’appello di Venezia, che, in diversa composizione, rinnoverà l’esame della fattispecie controversa in conformità al principio di diritto che di séguito si enuncia: « In virtù dell’art. 18 della legge 18 marzo 1968, n. 337 (Disposizione sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante), gli esercenti dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante sono obbligati a iscriversi nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613 ( Estensione dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi) e successive modificazioni ed integrazioni, al ricorrere dei requisiti sanciti dall’art. 29, primo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160 (Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale), così come modificato dall’art. 1, comma 203, della -9 - legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica)». Il giudice di rinvio provvederà, infine, sulle spese del presente giudizio. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza; rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese del presente gi