CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 marzo 2022
Cassazione n. 11485/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 05X3WX1 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino confermava la decisione resa dal Tribunale di Torino all'esito del giudizio abbreviato e appellata dell'imputato, la quale, applicate le circostanze attenuanti generiche, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di quattro mesi di reclusione e 800 euro di multa per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Avverso la sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, con cui deduce la violazione di legge in relazione all'art. 133 cod. pen., non avendo la Corte di merito applicato le circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, nonostante il contegno collaborativo dell'imputato e le sue jfÌ iiii\ condizioni socio- economiche. zii. 'e: 3. Il ricorso è inammissibile in quanto le censure afferiscono al trattamento sanzionatorio, il quale è sorretto da un apparato argomentativo adeguato, immune da violazioni di legge e privo di profili di illogicità manifesta. 4. Si rammenta che, con riferimento a tutti gli aspetti che incidono sul complessivo trattamento sanzionatorio - ivi compresa la misura della riduzione della pena per effetto dell'applicazione di circostanze attenuanti — il giudice esercita un potere discrezionale in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché non è consentita la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione di tale giudizio, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. 5. Nel caso di specie, la Corte territoriale, con valutazione di fatto non manifestamente illogica, ha confermato la riduzione di pena per effetto /114 evgel riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura lievement alla riduzione massima, considerando che l'ammissione dei fatti è avvenuta a fronte di elementi di prova già inequivoci, essendo l'imputato stato arrestato in flagranza di reato, e in considerazione dello specifico precedente penale di cui è gravato il Fall. 6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 04/03/2022. Il Consigliere stensore [OSCURATO:PERSONA] G6rbetta DFpnr: