CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18910/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2026 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro harigettato le istanze volte ad ottenere la liberazione condizionale, la semilibertà o l’affidamentoin prova al servizio sociale, presentate da [OSCURATO:PERSONA], soggetto in espiazione dellapena di anni dieci e mesi cinque di reclusione, con fine pena attualmente fissato al05/01/2028 (pena così determinata in forza di provvedimento di esecuzione di peneconcorrenti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli del 10/11/2022,riportata per due violazioni degli obblighi derivanti dalla sorveglianza speciale, commessi nel2009 e nel 2010, per il delitto di cui all’art. 513-bis cod. pen., con aggravante mafiosa, postoin essere dal 2000, nonché per associazione a delinquere di stampo mafioso e relativi reatifine, commessi dal 2009).2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],deducendo violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e)cod. proc. pen., in relazione al giudizio sussunto nell’avversata decisione, circa la personalitàdel condannato e in ordine al percorso rieducativo dallo stesso compiuto.3. Vengono anzitutto articolate censure non consentite in sede di legittimità, inquanto costituite da mere doglianze versate in fatto e non scandite da specifica critica delcomplesso delle argomentazioni poste a base dell’ordinanza, che ha motivato il rigettocompiutamente, oltre che in maniera non manifestamente illogica o contraddittoria. Invero, ilgiudice a quo, nell’esercizio del potere discrezionale di cui è titolare (Sez. 1, n. 8712 del08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01), ha sottolineato come i gravi reati commessi ed ilradicato inserimento del soggetto in una pericolosa organizzazione di tipo camorristico -saldandosi con la mancata presa di coscienza, da parte di [OSCURATO:PERSONA], del disvalore di quantocommesso - non consentano di formulare una tranquillizzante prognosi di vita in suo favoree, al contrario, siano fattori atti a imporre cautela, in sede di concessione degli invocatibenefici.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favoredella Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc.pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]