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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 maggio 2019

Cassazione n. 25141/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1448/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata a Roma, via della Giuliana n. 32, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], eredi legittimi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e di fesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in Ric. 2020n. 01448 sez.

S3 - ud. 24 - 05 - 20 23 -2- Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 33, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti – avverso la sentenza n. 828/2019 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 28/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2023 dal presidente di sezione dott.ssaANTONIETTA SCRIMA . [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Ancona, con sentenza n. 867 del 20/5/2014, pronunciando sulla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. volta alla condanna di quest’ultima al risarcimento dei danni all’immobile alla medesima locato con contratto del 28/03/1990, sito in Ancona via Montagnola, angolo via Manzoni, dichiarò la responsabilità della convenuta nella causazione dei danni descritti dal C.T.U. nella consulenza depositata il 13/06/2011 nel procedimento r.g.n. 320/11 e la condannò, a titolo di risarcimento degli stessi, al pagamento della somma di euro 63.107,00, oltre oneri fiscali come per legge, della somma di euro 8.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo nonché alle spese di lite, in esse comprese quelle della fase di ATP e di mediazione.

Il Tribunale, per quanto ancora rileva in questa sede, rigettò l’eccezione di lesione del diritto di difesa per mancataconcessione nel doppio termine ex art 190 c.c. dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni del 21/03/2014, rilevando che la rimessione della causa in istruttoria era stata motivata dalla possibilità di conc iliare la controversia, rappresentata dalla parte convenuta dopo che la causa Ric. 2020n. 01448 sez.

S3 - ud. 24 - 05 - 20 23 -3- era già stata trattenuta in decisione e le parti avevano depositato le memorie conclusionali ovvero quando le parti erano decadute dalla facoltà di sollevare eccezioni atte ad ampliare e/o a modificare l'oggetto di indagine e formulare nuove istanze istruttorie, laddove invece la convenuta aveva sollevato nuove eccezioni e articolato nuove istanze istruttorie sul presupposto di un fatto nuovo, ovvero l'assenza di agibilità dell'immobile come localecommercial e, che non poteva ritenersi sopravvenuto in quanto antecedente alla scadenza dei termini ex art. 183 , sesto comma , c . p . c . e comunque conosciuto dal conduttore.

Quando al merito della controversia, il T ribunale decise alla luce del combinato disposto degli artt . 1588 e 1590 c . c . , che pongono a carico del conduttore una presunzione di colpa in ordine alla perdita e al deterioramento della cosa locata, per cui , in difetto di prova della non imputabilità allo stesso della causa del deterioramento,egli è tenuto a risarcimento del danno.

Nella specie il Giudice di p rim o grado reput ò che la situazione riscontrata dall’ausiliare in sede di ATP del 29/03/2011 fosse quella trovata dal locatore al momento del rilascio dell'immobile , traendo la sua convinzione da elementi che dovevano ritenersi univoci , precisi e concordanti quali: la scrittura privata sottoscritta dalle parti in tale occasione; la richiesta di risarcimento dei danni inoltrat a dall'attore in data 30/08/2010 ricevuta dal conduttore in data 1/09/2010 e da questi mai riscontrata; le deposizioni testimoniali , dalle quali era emerso che l'immobile, dopo il rilascio, si trovava nelle condizioni rappresentate dalle fotografie prodotte dal locatore che la conduttrice aveva operato delle demolizioni prima di rilasciare l'immobile.

Osservò quindi il Tribunale che l'obbligo de l conduttore era quello di rilasciare l'immobile in pristino stato, cioè in condizioni tali da poter Ric. 2020n. 01448 sez.

S3 - ud. 24 - 05 - 20 23 -4- essere rilocato, fatto salvo il n orm ale deterioramento dovuto ad un uso conforme al contratto e alla vet u s t à, ovvero in quello stato rispetto al quale, alla data di stipulazione del contratto, il conduttore aveva e spresso formale gradimento .

Rilevò, altresì, che era irrilevante, al fine d ell'esatto adempimento da parte del conduttore , la distinzione tra pristino stato di cui al primo contratto del 1990 e quello riferibile al contratto del 1993, potendo ritenersi che non ci fosse stata soluzion e di continuità tra gli stessi per il fatto che il secondo erastato motivato solo dal mutamento di denominazione del conduttore(da [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l . , come precisato in ricorso a p. 11) senza in fluire sul rapporto di locazione , da ritenersi unitario e che nel caso in cui si fosse voluta condividere la tesi della parte convenuta, secondo cui il pristino stato sarebbestato quello del 1993, sarebbe stato ancor più grave l'inadempimento del conduttore , che avrebbe dovuto lasciare l'immobile dotato di quelle opere realizzate nel 1990.

R ilevò a ncora il Tribunale che il conduttore non aveva dimostrato che la situazione fosse stata determinata d al locatore nel lasso di tempo intercorso tra il rilascio dell'immobile e il sopralluogo dell'ausiliare, a vendo i testimoni smentit o ta le tesi difensiva.In merito al quantum debeatur , il T ribunale fece proprie le conclusioni del C.T.U.,ritenendo di dover aggiungere gli oneri fiscali e le spese tecniche, quantificando quest'ultime nella misura del 10% dell'importo complessivo dei lavori secondo la prassi in materia, e d il cosiddetto lucro cessante, dato dal canone altrimenti dovuto per tutto il periodo necessario per l'esecuzione ed ilcompletamento dei lavori, ovvero due mesi, e , quindi , euro 8 . 000, 00 considerato che il canone di locazione mensile era superiore ad euro 4.000,00.

Ric. 2020n. 01448 sez.

S3 - ud. 24 - 05 - 20 23 -5- Avverso la sentenza di primo grado [OSCURATO:PERSONA] S.r.l . propos e appello, del quale [OSCURATO:PERSONA], costituendosi, ne chies e i l rigetto.

La Corte di appello di Ancona con sentenza n. 828 / 2019 , pubblicata il 28 maggio 2019 , rigettò l'appello e condann ò l'appellante alle spese di quel grado.

Avverso la sentenza della Corte di merito [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. h a proposto ricorso per cassazione sulla base di tremotivi.

Patrizia M eldolesi, Nadia M eldolesi e Andrea M eldolesi, tutti qualità di eredi di Luciano M eldolesi, ha nno resistito con controricorso.

La trattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. e il Pubblico Ministero presso la Corte non ha depositato conclusioni.

La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va esaminata preliminarmente l’eccezione sollevata dalla ricorrente erelativa alla mancata notifica del controricorso .

Al riguardo si evidenzia che, per la notifica di tale atto , l’Ufficiale giudiziario ha proceduto ai sensi dell’art. 149 c.p.c. (notificazione a mezzo del servizio postale); tuttavia non risulta depositato l’avviso di ricevimento e peraltro la relata di notifica fa riferimento (riportandolo in grassetto, unitamente al nome della ricorrente e alla via) , evidentemente quale destinatario, ad avvocato (avv. [OSCURATO:PERSONA]) diverso da quello indicato come domiciliatario dell’attuale ricorrente (avv. [OSCURATO:PERSONA], stesso indirizzo).

Ne consegue che, in difetto della produzione dell’avviso di ricevimento, non vi è prova della notifica del controricorso che, anzi, Ric. 2020n. 01448 sez.

S3 - ud. 24 - 05 - 20 23 -6- deve ritenersi inesistente, in base a consolidata giurisprudenza, sia pure prevalentemente relativa al ricorso per cassazione (Cass., sez. un., n. 627 del 14/01/2008; Cass. 26108 del 3/12/2015; Cass., ord., 18361 del 12/07/2018; Cass., ord., n. 20778 del 21/07/2021) ma applicabile pure al controricorso (Cass. n. 4559 del 28/03 / 2001) e, pertanto, il controricorso, che comunque la parte ricorrente nega di aver mai ricevuto,va dichiarato inammissibile .

2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 190 c.p.c., lamentando che, dopo larim e ssione della causa in istruttoria, il giudice di primo grado avesse concesso solo il termine per il deposito delle memorie di replica e non anche il termine per il deposito di comparse conclusionali, ciò nonostante che all e udienz e del 17/01/2014 e del 21/03/2014 fossero emersi - ad avviso del la parte ricorrente - elementi decisivi e oltremodo rilevanti per la decisione della controversia, sui quali sarebbe stato completamente negato il diritto di difesa in giudizio.In particolare, all'udienza del 17/01/2014, oltre a tentare la mediazione della controversia in virtù dell'intervenuta riforma ex d.l. n.69 del 2013 , convertito con legge n. 98 del 2013 , era stata avanzata dalla parte convenuta richiesta di rinnovo della c.t.u.per le motivazioni espre s se a p . 8 del ricorso e all'udienza del 21/03/2014, fissata per la precisazione di conclusioni, era stata scoperta l'esistenza di documentazione atta a dimostrare- sempre ad avviso della ricorrente - la non agibilità del locale a uso commerciale , atteso che l'autorizzazione concerneva soltanto la pos sibilità di utilizzare gli spazi seminterrati il garage.

1.1. La censura è inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata che , al riguardo , ha Ric. 2020n. 01448 sez.

S3 - ud. 24 - 05 - 20 23 -7- evidenziato che il fatto dedotto dalla parte convenuta come nuovo non poteva considerarsi tale, avendo ad oggetto una circostanza conosciuta e comunque conoscibile dalle parti e, pertanto , deducibile nei termini di cui all'art. 183 , sesto comma , c.p.c., sicché la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. era intervenut a all'esito di un thema decidendum e d un thema probandum definiti e istruiti e pertanto, essendo decorso il termine per il deposito delle comparse conclusionali al momento in cui la causa era stata rimessa in istruttoria, correttamente sarebbe stato rinnov ato soltanto il termine relativo alle memorie di replica.

Tale motivazione non risulta, come già evidenziato,in alcun modo censurata dalla parte ricorrente.

Peraltro, anche a voler considerare i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. , sez. un. , n. 36596 del 25/11/2021) – e secondo cui la mancata concessione del termine viola di per sé il principio del contraddittorio, sicch é l a parte che proponga l'impugnazione della sentenza d’appello deduce ndo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero di replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare, in concreto , quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia – , va evidenziato che la Corte t err it o rial e ha comunque scrutinato un motivo diappello che identificava il pregiudizio subito e lo ha escluso, ritenendo, sostanzialmente, che non si fosse al riguardo verificata alcuna nullità perché l’oggetto della pretesa lesione del diritto di difesa era inesistente, in quanto una nuova comparsa conclusionale non sarebbe potuta servire per discutere il novum che si sarebbe voluto introdurre.

Ric. 2020n. 01448 sez.

S3 - ud. 24 - 05 - 20 23 -8- Sotto altro profilo va peraltrorimarcato che, anche ritenendo che la mancata concessione del termine viola di per sé il principio del contraddittorio (Cass., sez. un. , 36596/21 cit. ), tale errore non sarebbe decisivo, avendo comunque la Corte di appello deciso nel merito.

Ed invero, una volta constatata tale nullità , quella Corte non avrebbe potuto rimettere la causa al primo giudice, ai sensi dell'art . 354 c.p.c., essendo invece tenuta a decidere nel merito sulle ulteriori doglianze consegnate ai motivi di gravame; pertanto il lamentato l'errore non determina, in ogni caso, la necessità di cassare la sentenza di secondo grado sul punto(arg. ex Cass., ord., n. 6795 del 7/03/2023, v. in motivazione).

2. Con il s econdo motivo si lamenta violazione e /o falsa applicazione degli artt. 1588 , 1590, 2697, 2727 e 2729 c.c., sostenendo che erroneamente la Corte di merito avrebbe ritenuto applicabile nel caso di specie anche l'art . 1588 c . c ., anziché esclusivamente l'art.1590 c . c ., e d inoltre la medesima Corte avrebbe violato le norme di giudizio sulla ripartizione dell'onere della prova perché, a fronte degli elementi probatori emersi, l'attore non era riuscito a dimostrare la fondatezza delle proprie pretese.

2.1. Il motivo è inammissibile.

Va evidenziato che con il mezzo in scrutinio si deduce “la violazione e/o falsa applicazione” delle norme degli artt. 1588 e 1590 c.c. senza svolgere: a) un’attività illustrativa della prima, che postulerebbe l’indicazione o di un errore del giudice della sentenza impugnata nella individuazione di alcuno degli elementi delle due fattispecie normative o nella individuazione della norma risultante dalle due disposizioni, b) un’attività illustrativa della seconda, che postulerebbe l’indicazione di un errore di sussunzione sotto l’una Ric. 2020n. 01448 sez.

S3 - ud. 24 - 05 - 20 23 -9- norma piuttosto che sotto l’altra della vicenda in fatto oggetto di giudizio per come ricostruita dalla sentenza impugnata.

Invece, l’error iuris si fa discendere da un apprezzamento delle emergenze fattuali peraltro individuate in modo assolutamente generico.

Inoltre, va evidenziato che la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. non è dedotta secondo i criteri indicati, in motivazione espressa, sebbene non massimata, da Cass., Sez.

Un., n. 1785 del 2018, ma nuovamente sollecitando una rivalutazione della quaestio facti con apprezzamento di emergenze istruttorie indicate, peraltro, senza rispetto dell’art. 366 n. 6 c.p.c. sotto il profilo della riproduzione diretta od indiretta del loro contenuto.

Infine,la violazione dell’art. 2697 c.c. è dedotta senza rispettare i criteri indicati da Cass., Sez.

Un., n. 16598 del 2016, nuovamente in motivazione espressa, ma non massimata, e ribaditi, ex multis , in massima da Cass. n. 26769 del 2018.

3. Con il terzo motivo si denuncia la nullità del procedimento e della sentenza per violazione dell’art. 196 c.p.c., avendo la Corte di merito omesso di pronunciarsi sull’istanza di rinnovo della C.T.U., richiesta in primo grado e oggetto di apposito motivo di appello.

3.1. Si rileva che da quanto riportato a p. 15 e 16 del ricorso non risulta sia stato formulato specifico motivo di appello al riguardo (né ciò si deduce in modo chiaro dalla sentenza impugnata), dovendosi ritenere, in base a quanto allegato dalla parte ricorrente, che è stata solo reiterata in secondo grado la richiesta istruttoria in parola.

Sul punto si evidenzia che il motivo è infondato alla luce della giurisprudenza di legittimità che il Collegio condivide e che ha affermato i principi appresso riportati.

Ric. 2020n. 01448 sez.

S3 - ud. 24 - 05 - 20 23 -10- In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova c.t.u., atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto (Cass., n. 22799 del 29/09/2017).

Rientra nel potere discrezionale del giudice di merito accogliere o rigettare l'istanza di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, senza che l'eventuale provvedimento negativo possa essere censurato in sede di legittimità, quando risulti che gli elementi di convincimento per disattendere la richiesta della parte siano stati tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e ritenute esaurienti dal giudice, con valutazione immune da vizi logici e giuridici (Cass., n. 10849 dell’11/05/2007) Nel giudizio d'appello è ammissibile la richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, ove si contestino le valutazioni tecniche del consulente fatte proprie dal giudice di primo grado, poiché non viene chiesta l'ammissione di un nuovo mezzo di prova.

Il giudice, peraltro, se non ha l'obbligo di motivare il diniego, che può essere anche implicito, è tenuto a rispondere alle censure tecnico- valutative mosse dall'appellante avverso le valutazioni di ugual natura contenute nella sentenza impugnata, sicché l'omesso espresso rigetto dell'istanza di rinnovazione non integra un vizio di omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c., ma, eventualmente, un vizio di motivazione in ordine alle ragioni addotte per rigettare le censure tecniche alla sentenza impugnata ( Cass., o rd ., n. 26709 del 24/11/2020).

Ric. 2020n. 01448 sez.

S3 - ud. 24 - 05 - 20 23 -11- Comunque si rimarca che la C orte d i m erito ha esaminato, dandone conto in motivazionei riliev i dell’attuale ricorrente e del suo consulente di parteriferiti all’espletata c.t.u.. 4.Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato .

5. Stante la già rilevata inammissibilità del controricorso, non vi è luogo a provvedere per le spese del presente giudizio di legittimità.

6. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 , se dovuto (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315), evidenziandosi che il presupposto dell’insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (v.

Cass.13 maggio 2014, n. 10306).

P.Q.M.

La Corte rigetta i l ricorso; ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versame

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1448/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata a Roma, via della Giuliana n. 32, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], eredi legittimi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e di fesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in Ric. 2020n. 01448 sez. S3 - ud. 24 - 05 - 20 23 -2- Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 33, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti – avverso la sentenza n. 828/2019 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 28/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2023 dal presidente di sezione dott.ssaANTONIETTA SCRIMA . [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Ancona, con sentenza n. 867 del 20/5/2014, pronunciando sulla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. volta alla condanna di quest’ultima al risarcimento dei danni all’immobile alla medesima locato con contratto del 28/03/1990, sito in Ancona via Montagnola, angolo via Manzoni, dichiarò la responsabilità della convenuta nella causazione dei danni descritti dal C.T.U. nella consulenza depositata il 13/06/2011 nel procedimento r.g.n. 320/11 e la condannò, a titolo di risarcimento degli stessi, al pagamento della somma di euro 63.107,00, oltre oneri fiscali come per legge, della somma di euro 8.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo nonché alle spese di lite, in esse comprese quelle della fase di ATP e di mediazione. Il Tribunale, per quanto ancora rileva in questa sede, rigettò l’eccezione di lesione del diritto di difesa per mancataconcessione nel doppio termine ex art 190 c.c. dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni del 21/03/2014, rilevando che la rimessione della causa in istruttoria era stata motivata dalla possibilità di conc iliare la controversia, rappresentata dalla parte convenuta dopo che la causa Ric. 2020n. 01448 sez. S3 - ud. 24 - 05 - 20 23 -3- era già stata trattenuta in decisione e le parti avevano depositato le memorie conclusionali ovvero quando le parti erano decadute dalla facoltà di sollevare eccezioni atte ad ampliare e/o a modificare l'oggetto di indagine e formulare nuove istanze istruttorie, laddove invece la convenuta aveva sollevato nuove eccezioni e articolato nuove istanze istruttorie sul presupposto di un fatto nuovo, ovvero l'assenza di agibilità dell'immobile come localecommercial e, che non poteva ritenersi sopravvenuto in quanto antecedente alla scadenza dei termini ex art. 183 , sesto comma , c . p . c . e comunque conosciuto dal conduttore. Quando al merito della controversia, il T ribunale decise alla luce del combinato disposto degli artt . 1588 e 1590 c . c . , che pongono a carico del conduttore una presunzione di colpa in ordine alla perdita e al deterioramento della cosa locata, per cui , in difetto di prova della non imputabilità allo stesso della causa del deterioramento,egli è tenuto a risarcimento del danno. Nella specie il Giudice di p rim o grado reput ò che la situazione riscontrata dall’ausiliare in sede di ATP del 29/03/2011 fosse quella trovata dal locatore al momento del rilascio dell'immobile , traendo la sua convinzione da elementi che dovevano ritenersi univoci , precisi e concordanti quali: la scrittura privata sottoscritta dalle parti in tale occasione; la richiesta di risarcimento dei danni inoltrat a dall'attore in data 30/08/2010 ricevuta dal conduttore in data 1/09/2010 e da questi mai riscontrata; le deposizioni testimoniali , dalle quali era emerso che l'immobile, dopo il rilascio, si trovava nelle condizioni rappresentate dalle fotografie prodotte dal locatore che la conduttrice aveva operato delle demolizioni prima di rilasciare l'immobile. Osservò quindi il Tribunale che l'obbligo de l conduttore era quello di rilasciare l'immobile in pristino stato, cioè in condizioni tali da poter Ric. 2020n. 01448 sez. S3 - ud. 24 - 05 - 20 23 -4- essere rilocato, fatto salvo il n orm ale deterioramento dovuto ad un uso conforme al contratto e alla vet u s t à, ovvero in quello stato rispetto al quale, alla data di stipulazione del contratto, il conduttore aveva e spresso formale gradimento . Rilevò, altresì, che era irrilevante, al fine d ell'esatto adempimento da parte del conduttore , la distinzione tra pristino stato di cui al primo contratto del 1990 e quello riferibile al contratto del 1993, potendo ritenersi che non ci fosse stata soluzion e di continuità tra gli stessi per il fatto che il secondo erastato motivato solo dal mutamento di denominazione del conduttore(da [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l . , come precisato in ricorso a p. 11) senza in fluire sul rapporto di locazione , da ritenersi unitario e che nel caso in cui si fosse voluta condividere la tesi della parte convenuta, secondo cui il pristino stato sarebbestato quello del 1993, sarebbe stato ancor più grave l'inadempimento del conduttore , che avrebbe dovuto lasciare l'immobile dotato di quelle opere realizzate nel 1990. R ilevò a ncora il Tribunale che il conduttore non aveva dimostrato che la situazione fosse stata determinata d al locatore nel lasso di tempo intercorso tra il rilascio dell'immobile e il sopralluogo dell'ausiliare, a vendo i testimoni smentit o ta le tesi difensiva.In merito al quantum debeatur , il T ribunale fece proprie le conclusioni del C.T.U.,ritenendo di dover aggiungere gli oneri fiscali e le spese tecniche, quantificando quest'ultime nella misura del 10% dell'importo complessivo dei lavori secondo la prassi in materia, e d il cosiddetto lucro cessante, dato dal canone altrimenti dovuto per tutto il periodo necessario per l'esecuzione ed ilcompletamento dei lavori, ovvero due mesi, e , quindi , euro 8 . 000, 00 considerato che il canone di locazione mensile era superiore ad euro 4.000,00. Ric. 2020n. 01448 sez. S3 - ud. 24 - 05 - 20 23 -5- Avverso la sentenza di primo grado [OSCURATO:PERSONA] S.r.l . propos e appello, del quale [OSCURATO:PERSONA], costituendosi, ne chies e i l rigetto. La Corte di appello di Ancona con sentenza n. 828 / 2019 , pubblicata il 28 maggio 2019 , rigettò l'appello e condann ò l'appellante alle spese di quel grado. Avverso la sentenza della Corte di merito [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. h a proposto ricorso per cassazione sulla base di tremotivi. Patrizia M eldolesi, Nadia M eldolesi e Andrea M eldolesi, tutti qualità di eredi di Luciano M eldolesi, ha nno resistito con controricorso. La trattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. e il Pubblico Ministero presso la Corte non ha depositato conclusioni. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va esaminata preliminarmente l’eccezione sollevata dalla ricorrente erelativa alla mancata notifica del controricorso . Al riguardo si evidenzia che, per la notifica di tale atto , l’Ufficiale giudiziario ha proceduto ai sensi dell’art. 149 c.p.c. (notificazione a mezzo del servizio postale); tuttavia non risulta depositato l’avviso di ricevimento e peraltro la relata di notifica fa riferimento (riportandolo in grassetto, unitamente al nome della ricorrente e alla via) , evidentemente quale destinatario, ad avvocato (avv. [OSCURATO:PERSONA]) diverso da quello indicato come domiciliatario dell’attuale ricorrente (avv. [OSCURATO:PERSONA], stesso indirizzo). Ne consegue che, in difetto della produzione dell’avviso di ricevimento, non vi è prova della notifica del controricorso che, anzi, Ric. 2020n. 01448 sez. S3 - ud. 24 - 05 - 20 23 -6- deve ritenersi inesistente, in base a consolidata giurisprudenza, sia pure prevalentemente relativa al ricorso per cassazione (Cass., sez. un., n. 627 del 14/01/2008; Cass. 26108 del 3/12/2015; Cass., ord., 18361 del 12/07/2018; Cass., ord., n. 20778 del 21/07/2021) ma applicabile pure al controricorso (Cass. n. 4559 del 28/03 / 2001) e, pertanto, il controricorso, che comunque la parte ricorrente nega di aver mai ricevuto,va dichiarato inammissibile . 2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 190 c.p.c., lamentando che, dopo larim e ssione della causa in istruttoria, il giudice di primo grado avesse concesso solo il termine per il deposito delle memorie di replica e non anche il termine per il deposito di comparse conclusionali, ciò nonostante che all e udienz e del 17/01/2014 e del 21/03/2014 fossero emersi - ad avviso del la parte ricorrente - elementi decisivi e oltremodo rilevanti per la decisione della controversia, sui quali sarebbe stato completamente negato il diritto di difesa in giudizio.In particolare, all'udienza del 17/01/2014, oltre a tentare la mediazione della controversia in virtù dell'intervenuta riforma ex d.l. n.69 del 2013 , convertito con legge n. 98 del 2013 , era stata avanzata dalla parte convenuta richiesta di rinnovo della c.t.u.per le motivazioni espre s se a p . 8 del ricorso e all'udienza del 21/03/2014, fissata per la precisazione di conclusioni, era stata scoperta l'esistenza di documentazione atta a dimostrare- sempre ad avviso della ricorrente - la non agibilità del locale a uso commerciale , atteso che l'autorizzazione concerneva soltanto la pos sibilità di utilizzare gli spazi seminterrati il garage. 1.1. La censura è inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata che , al riguardo , ha Ric. 2020n. 01448 sez. S3 - ud. 24 - 05 - 20 23 -7- evidenziato che il fatto dedotto dalla parte convenuta come nuovo non poteva considerarsi tale, avendo ad oggetto una circostanza conosciuta e comunque conoscibile dalle parti e, pertanto , deducibile nei termini di cui all'art. 183 , sesto comma , c.p.c., sicché la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. era intervenut a all'esito di un thema decidendum e d un thema probandum definiti e istruiti e pertanto, essendo decorso il termine per il deposito delle comparse conclusionali al momento in cui la causa era stata rimessa in istruttoria, correttamente sarebbe stato rinnov ato soltanto il termine relativo alle memorie di replica. Tale motivazione non risulta, come già evidenziato,in alcun modo censurata dalla parte ricorrente. Peraltro, anche a voler considerare i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. , sez. un. , n. 36596 del 25/11/2021) – e secondo cui la mancata concessione del termine viola di per sé il principio del contraddittorio, sicch é l a parte che proponga l'impugnazione della sentenza d’appello deduce ndo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero di replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare, in concreto , quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia – , va evidenziato che la Corte t err it o rial e ha comunque scrutinato un motivo diappello che identificava il pregiudizio subito e lo ha escluso, ritenendo, sostanzialmente, che non si fosse al riguardo verificata alcuna nullità perché l’oggetto della pretesa lesione del diritto di difesa era inesistente, in quanto una nuova comparsa conclusionale non sarebbe potuta servire per discutere il novum che si sarebbe voluto introdurre. Ric. 2020n. 01448 sez. S3 - ud. 24 - 05 - 20 23 -8- Sotto altro profilo va peraltrorimarcato che, anche ritenendo che la mancata concessione del termine viola di per sé il principio del contraddittorio (Cass., sez. un. , 36596/21 cit. ), tale errore non sarebbe decisivo, avendo comunque la Corte di appello deciso nel merito. Ed invero, una volta constatata tale nullità , quella Corte non avrebbe potuto rimettere la causa al primo giudice, ai sensi dell'art . 354 c.p.c., essendo invece tenuta a decidere nel merito sulle ulteriori doglianze consegnate ai motivi di gravame; pertanto il lamentato l'errore non determina, in ogni caso, la necessità di cassare la sentenza di secondo grado sul punto(arg. ex Cass., ord., n. 6795 del 7/03/2023, v. in motivazione). 2. Con il s econdo motivo si lamenta violazione e /o falsa applicazione degli artt. 1588 , 1590, 2697, 2727 e 2729 c.c., sostenendo che erroneamente la Corte di merito avrebbe ritenuto applicabile nel caso di specie anche l'art . 1588 c . c ., anziché esclusivamente l'art.1590 c . c ., e d inoltre la medesima Corte avrebbe violato le norme di giudizio sulla ripartizione dell'onere della prova perché, a fronte degli elementi probatori emersi, l'attore non era riuscito a dimostrare la fondatezza delle proprie pretese. 2.1. Il motivo è inammissibile. Va evidenziato che con il mezzo in scrutinio si deduce “la violazione e/o falsa applicazione” delle norme degli artt. 1588 e 1590 c.c. senza svolgere: a) un’attività illustrativa della prima, che postulerebbe l’indicazione o di un errore del giudice della sentenza impugnata nella individuazione di alcuno degli elementi delle due fattispecie normative o nella individuazione della norma risultante dalle due disposizioni, b) un’attività illustrativa della seconda, che postulerebbe l’indicazione di un errore di sussunzione sotto l’una Ric. 2020n. 01448 sez. S3 - ud. 24 - 05 - 20 23 -9- norma piuttosto che sotto l’altra della vicenda in fatto oggetto di giudizio per come ricostruita dalla sentenza impugnata. Invece, l’error iuris si fa discendere da un apprezzamento delle emergenze fattuali peraltro individuate in modo assolutamente generico. Inoltre, va evidenziato che la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. non è dedotta secondo i criteri indicati, in motivazione espressa, sebbene non massimata, da Cass., Sez. Un., n. 1785 del 2018, ma nuovamente sollecitando una rivalutazione della quaestio facti con apprezzamento di emergenze istruttorie indicate, peraltro, senza rispetto dell’art. 366 n. 6 c.p.c. sotto il profilo della riproduzione diretta od indiretta del loro contenuto. Infine,la violazione dell’art. 2697 c.c. è dedotta senza rispettare i criteri indicati da Cass., Sez. Un., n. 16598 del 2016, nuovamente in motivazione espressa, ma non massimata, e ribaditi, ex multis , in massima da Cass. n. 26769 del 2018. 3. Con il terzo motivo si denuncia la nullità del procedimento e della sentenza per violazione dell’art. 196 c.p.c., avendo la Corte di merito omesso di pronunciarsi sull’istanza di rinnovo della C.T.U., richiesta in primo grado e oggetto di apposito motivo di appello. 3.1. Si rileva che da quanto riportato a p. 15 e 16 del ricorso non risulta sia stato formulato specifico motivo di appello al riguardo (né ciò si deduce in modo chiaro dalla sentenza impugnata), dovendosi ritenere, in base a quanto allegato dalla parte ricorrente, che è stata solo reiterata in secondo grado la richiesta istruttoria in parola. Sul punto si evidenzia che il motivo è infondato alla luce della giurisprudenza di legittimità che il Collegio condivide e che ha affermato i principi appresso riportati. Ric. 2020n. 01448 sez. S3 - ud. 24 - 05 - 20 23 -10- In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova c.t.u., atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto (Cass., n. 22799 del 29/09/2017). Rientra nel potere discrezionale del giudice di merito accogliere o rigettare l'istanza di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, senza che l'eventuale provvedimento negativo possa essere censurato in sede di legittimità, quando risulti che gli elementi di convincimento per disattendere la richiesta della parte siano stati tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e ritenute esaurienti dal giudice, con valutazione immune da vizi logici e giuridici (Cass., n. 10849 dell’11/05/2007) Nel giudizio d'appello è ammissibile la richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, ove si contestino le valutazioni tecniche del consulente fatte proprie dal giudice di primo grado, poiché non viene chiesta l'ammissione di un nuovo mezzo di prova. Il giudice, peraltro, se non ha l'obbligo di motivare il diniego, che può essere anche implicito, è tenuto a rispondere alle censure tecnico- valutative mosse dall'appellante avverso le valutazioni di ugual natura contenute nella sentenza impugnata, sicché l'omesso espresso rigetto dell'istanza di rinnovazione non integra un vizio di omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c., ma, eventualmente, un vizio di motivazione in ordine alle ragioni addotte per rigettare le censure tecniche alla sentenza impugnata ( Cass., o rd ., n. 26709 del 24/11/2020). Ric. 2020n. 01448 sez. S3 - ud. 24 - 05 - 20 23 -11- Comunque si rimarca che la C orte d i m erito ha esaminato, dandone conto in motivazionei riliev i dell’attuale ricorrente e del suo consulente di parteriferiti all’espletata c.t.u.. 4.Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato . 5. Stante la già rilevata inammissibilità del controricorso, non vi è luogo a provvedere per le spese del presente giudizio di legittimità. 6. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 , se dovuto (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315), evidenziandosi che il presupposto dell’insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (v. Cass.13 maggio 2014, n. 10306). P.Q.M. La Corte rigetta i l ricorso; ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versame
Sentenza Cassazione n. 25141/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris