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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 1995

Cassazione n. 26544/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/11/1995 avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 22 giugno 2021 la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza del 3 dicembre 2020 del Tribunale di Roma resa in esito a giudizio abbreviato, in forza della quale - salve le statuizioni accessorie - era stata inflitta a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni due mesi sei di reclusione ed euro dodicimila di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi di impugnazione.

2.1. Col primo motivo, quanto alla determinazione della pena, il ricorrente ha inteso giustificare la propria condotta, assumendo che il tentativo di disfarsi dello zainetto contenente stupefacente era stato dettato dalla paura delle conseguenze cui sarebbe andato incontro a seguito della reazione del soggetto titolare della droga, affidata al ricorrente a titolo di custodia.

2.2. Col secondo motivo, quanto alla mancata applicazione della continuazione con la sentenza del 27 maggio 2019 della Corte di Appello di Roma, la diversità della sostanza non comportava l'impossibilità di ricondurre la vicenda al medesimo disegno criminoso, ma al contrario doveva provvedersi alla disamina di tutti i concreti indicatori al fine dell'applicazione della disciplina della continuazione. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. In relazione al primo motivo, la Corte territoriale ha ribadito il percorso argomentativo del primo Giudice quanto alla congruità del trattamento sanzionatorio inflitto, tenuto conto della condotta processuale immeritevole di beneficio di sorta (la sentenza impugnata ha tra l'altro evidenziato che l'imputato non ha mai inteso partecipare al contraddittorio processuale limitandosi a dichiarazioni spontanee, dopo avere inizialmente tentato, in sede di arresto, di disfarsi dello zainetto contenente lo stupefacente), del quantitativo di sostanza rinvenuto (pari a tre chilogrammi di droga cd. leggera per un totale di quasi 43.000 dosi), dell'intensità del dolo siccome palesato nella sua attività di custode della droga per conto di altri soggetti (la cui identità l'Arrais ha inutilmente disvelato, trattandosi di persona arrestata - come ha annotato la Corte territoriale - nella medesima giornata in cui lo stesso Arrais era stato ristretto).

In definitiva il ricorrente ha tentato di giustificare a posteriori un comportamento peraltro sanzionato in modo del tutto equilibrato, atteso invero l'intervenuto riconoscimento già in primo grado, e comunque in funzione di adattamento della pena alla fattispecie concreta, delle circostanze attenuanti generiche.

Al riguardo, infatti, se non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale (che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo, cfr. Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288), il lieve scostamento della pena base dalla media edittale (anni quattro mesi sei di reclusione anziché anni quattro) è stato oggetto (v. supra) di ampia e certamente non illogica motivazione (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243).

3.2. Per quanto poi riguarda il secondo motivo di doglianza, la Corte territoriale - con motivazione non specificamente censurata sul punto decisivo - ha osservato che la continuazione non poteva ravvisarsi in condotte tenute a distanza di oltre due anni, aventi ad oggetto la custodia di sostanze stupefacenti diverse; mentre, al più, siffatti comportamenti davano conto della propensione dell'imputato a delinquere e quindi dell'esistenza di un programma di attività delinquenziale, ma non dell'identità del disegno criminoso.

4. La complessiva manifesta infondatezza dell'impugnazione non può che comportare l'inammissibilità del ricorso.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 20/05/2022 I Il Consigliere estenso [OSCURATO:PERSONA] nte la dio [OSCURATO:PERSONA] eazza DEPOS;[OSCURATO:PERSONA] ,ITP: Patt

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/11/1995 avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 22 giugno 2021 la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza del 3 dicembre 2020 del Tribunale di Roma resa in esito a giudizio abbreviato, in forza della quale - salve le statuizioni accessorie - era stata inflitta a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni due mesi sei di reclusione ed euro dodicimila di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo, quanto alla determinazione della pena, il ricorrente ha inteso giustificare la propria condotta, assumendo che il tentativo di disfarsi dello zainetto contenente stupefacente era stato dettato dalla paura delle conseguenze cui sarebbe andato incontro a seguito della reazione del soggetto titolare della droga, affidata al ricorrente a titolo di custodia. 2.2. Col secondo motivo, quanto alla mancata applicazione della continuazione con la sentenza del 27 maggio 2019 della Corte di Appello di Roma, la diversità della sostanza non comportava l'impossibilità di ricondurre la vicenda al medesimo disegno criminoso, ma al contrario doveva provvedersi alla disamina di tutti i concreti indicatori al fine dell'applicazione della disciplina della continuazione. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. In relazione al primo motivo, la Corte territoriale ha ribadito il percorso argomentativo del primo Giudice quanto alla congruità del trattamento sanzionatorio inflitto, tenuto conto della condotta processuale immeritevole di beneficio di sorta (la sentenza impugnata ha tra l'altro evidenziato che l'imputato non ha mai inteso partecipare al contraddittorio processuale limitandosi a dichiarazioni spontanee, dopo avere inizialmente tentato, in sede di arresto, di disfarsi dello zainetto contenente lo stupefacente), del quantitativo di sostanza rinvenuto (pari a tre chilogrammi di droga cd. leggera per un totale di quasi 43.000 dosi), dell'intensità del dolo siccome palesato nella sua attività di custode della droga per conto di altri soggetti (la cui identità l'Arrais ha inutilmente disvelato, trattandosi di persona arrestata - come ha annotato la Corte territoriale - nella medesima giornata in cui lo stesso Arrais era stato ristretto). In definitiva il ricorrente ha tentato di giustificare a posteriori un comportamento peraltro sanzionato in modo del tutto equilibrato, atteso invero l'intervenuto riconoscimento già in primo grado, e comunque in funzione di adattamento della pena alla fattispecie concreta, delle circostanze attenuanti generiche. Al riguardo, infatti, se non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale (che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo, cfr. Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288), il lieve scostamento della pena base dalla media edittale (anni quattro mesi sei di reclusione anziché anni quattro) è stato oggetto (v. supra) di ampia e certamente non illogica motivazione (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243). 3.2. Per quanto poi riguarda il secondo motivo di doglianza, la Corte territoriale - con motivazione non specificamente censurata sul punto decisivo - ha osservato che la continuazione non poteva ravvisarsi in condotte tenute a distanza di oltre due anni, aventi ad oggetto la custodia di sostanze stupefacenti diverse; mentre, al più, siffatti comportamenti davano conto della propensione dell'imputato a delinquere e quindi dell'esistenza di un programma di attività delinquenziale, ma non dell'identità del disegno criminoso. 4. La complessiva manifesta infondatezza dell'impugnazione non può che comportare l'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 20/05/2022 I Il Consigliere estenso [OSCURATO:PERSONA] nte la dio [OSCURATO:PERSONA] eazza DEPOS;[OSCURATO:PERSONA] ,ITP: Patt
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