Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 25377/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a Corte di appello di Firenzevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Paolo A.M.

Fiori che ha chiestodichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha confermato lasentenza resa l’8 novembre 2024 dal GUP del Tribunale di Lucca che, all'esito di giudizioabbreviato, ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per diversi episodi dicessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina e hashish, previa riqualificazionenella fattispecie di lieve entità, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.2.

Avverso detta pronunzia ha proposto ricorso l’imputato, deducendo con un unicomotivo violazione dell'art. 133 cod.pen. e vizio di motivazione con riferimento allaindividuazione della pena base determinata per il reato contestato al capo 20 dellarubrica in anni due mesi sei di reclusione ed euro 1800 di multa; a fronte di uno specificomotivo di appello, la Corte si è limitata a ritenere la pena congrua, sul rilievo cheall'epoca dei fatti il trattamento sanzionatorio previsto dalla norma incriminatrice eraricompreso tra un minimo di sei mesi ad un massimo di quattro anni di reclusione e lapena è stata determinata in relazione a ripetute cessioni protrattesi per diversi mesi.Osserva, tuttavia, il ricorrente che il reato contestato al capo 20 prevede una condottaripetuta di cessione di hashish in favore del medesimo acquirente; la pena base deveessere stabilita in relazione alla singola condotta ritenuta più grave, con successivoaumento per continuazione interna ed ulteriore aumento per la continuazione esternacon gli ulteriori reati ascritti all'imputato.

Invece la pena base è stata applicata inmaniera unitaria, senza tener conto della continuazione interna, e risulta eccessivarispetto ad una singola condotta di cessione, in quanto si colloca al di sopra della lineamediana, mentre il giudice avrebbe dovuto dar conto del corretto esercizio del propriopotere discrezionale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.L’imputato ha riportato condanna per i reati contestati ai capi 19, 20 e 21 dellarubrica alla pena di anni due ed euro 1400 di multa così determinata: pena base per ilreato di cui al capo 20: anni due e mesi sei di reclusione ed euro 1800 di multa,aumentata per continuazione con gli altri due reati ad anni tre di reclusione ed euro2100 di multa, ridotta di un terzo per il rito.In effetti la contestazione del capo 20 riguarda molteplici cessioni effettuate concadenza bisettimanale per cinque mesi al medesimo soggetto, tra gennaio e maggio2023 e dal calcolo esposto in sentenza si evince che ai fini sanzionatori è stata effettuatauna valutazione complessiva della condotta contestata, nel rispetto diquell’orientamento secondo cui la cessione, nel medesimo contesto spazio temporale esenza un'apprezzabile soluzione di continuità, di diverse tipologie di stupefacente,qualora sia qualificabile nel suo complesso come fatto di lieve entità ex art. 73, comma5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, integra un unico reato e non una pluralità di reati inconcorso tra loro. (Sez. 4, n. 109 del 28/11/2018, dep. 2019, Torre, Rv. 275075 - 01)Nella motivazione di questa pronunzia la Corte ha precisato che la pluralità di cessioni,a soggetti diversi, di distinte sostanze stupefacenti deve comunque essere valutata dalgiudice di merito ai fini della quantificazione della pena, che la forbice sanzionatoria dellanorma mette a disposizione.Nel caso in esame il capo di imputazione si riferisce a più condotte reiterate dicessione di sostanza stupefacente del tipo hashish in favore del medesimo soggetto equindi ad una condotta protratta nel tempo che è stata valutata unitariamente dalTribunale, anche se più correttamente avrebbe dovuto integrare un reato continuato,con le relative ricadute sul calcolo della pena .Ma il profilo di censura relativo al mancato riconoscimento della continuazioneinterna e alla valutazione globale della condotta ai fini del trattamento sanzionatorio nonè stato formulato dal ricorrente né con il ricorso, né con l’atto di appello, con cui la difesaaveva lamentato esclusivamente e in modo generico l'eccessività della pena ancherispetto agli aumenti per continuazione, con evidente riferimento agli altri due reaticontestati e unificati per continuazione.Sul punto, va evidenziato che la giurisprudenza di legittimità, con un orientamento,cui il Collegio intende dar seguito, ritiene inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per Cassazione che deduca una questione chenon ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche lagenerica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamenteillustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione (Sezione 2, n.34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306 - 01; Sezione 2, n. 29707 del 8/3/2017,Galdi, Rv. 270316 - 01).Il motivo di ricorso è, pertanto, inammissibile perché la censura formulata con l’attodi appello aveva contenuto generico e perché lo stesso ricorso non deducecorrettamente il vizio della sentenza.In presenza di un motivo di appello generico, la Corte non aveva alcun oneremotivazionale e ha comunque osservato che la pena è congrua, in quantocomplessivamente determinata in relazione a più condotte di cessione.2.

L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e di una somma che si ritiene congruo liquidare in euro 3000 inragione del grado di colpa nella presentazione della impugnazione.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 18 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Corte di appello di Firenzevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Paolo A.M. Fiori che ha chiestodichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha confermato lasentenza resa l’8 novembre 2024 dal GUP del Tribunale di Lucca che, all'esito di giudizioabbreviato, ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per diversi episodi dicessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina e hashish, previa riqualificazionenella fattispecie di lieve entità, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.2. Avverso detta pronunzia ha proposto ricorso l’imputato, deducendo con un unicomotivo violazione dell'art. 133 cod.pen. e vizio di motivazione con riferimento allaindividuazione della pena base determinata per il reato contestato al capo 20 dellarubrica in anni due mesi sei di reclusione ed euro 1800 di multa; a fronte di uno specificomotivo di appello, la Corte si è limitata a ritenere la pena congrua, sul rilievo cheall'epoca dei fatti il trattamento sanzionatorio previsto dalla norma incriminatrice eraricompreso tra un minimo di sei mesi ad un massimo di quattro anni di reclusione e lapena è stata determinata in relazione a ripetute cessioni protrattesi per diversi mesi.Osserva, tuttavia, il ricorrente che il reato contestato al capo 20 prevede una condottaripetuta di cessione di hashish in favore del medesimo acquirente; la pena base deveessere stabilita in relazione alla singola condotta ritenuta più grave, con successivoaumento per continuazione interna ed ulteriore aumento per la continuazione esternacon gli ulteriori reati ascritti all'imputato. Invece la pena base è stata applicata inmaniera unitaria, senza tener conto della continuazione interna, e risulta eccessivarispetto ad una singola condotta di cessione, in quanto si colloca al di sopra della lineamediana, mentre il giudice avrebbe dovuto dar conto del corretto esercizio del propriopotere discrezionale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.L’imputato ha riportato condanna per i reati contestati ai capi 19, 20 e 21 dellarubrica alla pena di anni due ed euro 1400 di multa così determinata: pena base per ilreato di cui al capo 20: anni due e mesi sei di reclusione ed euro 1800 di multa,aumentata per continuazione con gli altri due reati ad anni tre di reclusione ed euro2100 di multa, ridotta di un terzo per il rito.In effetti la contestazione del capo 20 riguarda molteplici cessioni effettuate concadenza bisettimanale per cinque mesi al medesimo soggetto, tra gennaio e maggio2023 e dal calcolo esposto in sentenza si evince che ai fini sanzionatori è stata effettuatauna valutazione complessiva della condotta contestata, nel rispetto diquell’orientamento secondo cui la cessione, nel medesimo contesto spazio temporale esenza un'apprezzabile soluzione di continuità, di diverse tipologie di stupefacente,qualora sia qualificabile nel suo complesso come fatto di lieve entità ex art. 73, comma5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, integra un unico reato e non una pluralità di reati inconcorso tra loro. (Sez. 4, n. 109 del 28/11/2018, dep. 2019, Torre, Rv. 275075 - 01)Nella motivazione di questa pronunzia la Corte ha precisato che la pluralità di cessioni,a soggetti diversi, di distinte sostanze stupefacenti deve comunque essere valutata dalgiudice di merito ai fini della quantificazione della pena, che la forbice sanzionatoria dellanorma mette a disposizione.Nel caso in esame il capo di imputazione si riferisce a più condotte reiterate dicessione di sostanza stupefacente del tipo hashish in favore del medesimo soggetto equindi ad una condotta protratta nel tempo che è stata valutata unitariamente dalTribunale, anche se più correttamente avrebbe dovuto integrare un reato continuato,con le relative ricadute sul calcolo della pena .Ma il profilo di censura relativo al mancato riconoscimento della continuazioneinterna e alla valutazione globale della condotta ai fini del trattamento sanzionatorio nonè stato formulato dal ricorrente né con il ricorso, né con l’atto di appello, con cui la difesaaveva lamentato esclusivamente e in modo generico l'eccessività della pena ancherispetto agli aumenti per continuazione, con evidente riferimento agli altri due reaticontestati e unificati per continuazione.Sul punto, va evidenziato che la giurisprudenza di legittimità, con un orientamento,cui il Collegio intende dar seguito, ritiene inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per Cassazione che deduca una questione chenon ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche lagenerica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamenteillustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione (Sezione 2, n.34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306 - 01; Sezione 2, n. 29707 del 8/3/2017,Galdi, Rv. 270316 - 01).Il motivo di ricorso è, pertanto, inammissibile perché la censura formulata con l’attodi appello aveva contenuto generico e perché lo stesso ricorso non deducecorrettamente il vizio della sentenza.In presenza di un motivo di appello generico, la Corte non aveva alcun oneremotivazionale e ha comunque osservato che la pena è congrua, in quantocomplessivamente determinata in relazione a più condotte di cessione.2. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e di una somma che si ritiene congruo liquidare in euro 3000 inragione del grado di colpa nella presentazione della impugnazione. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 18 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25377/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris