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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12187/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ALQAMA avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., in ordine alla prova della condotta materiale e del dolo, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha ritenuto pienamente provata la penale responsabilità del ricorrente sulla base delle dichiarazioni del teste della polizia giudiziaria, del palese carattere della contraffazione e dell'assenza di elementi di segno contrario, nonché di qualsiasi giustificazione circa la patente di guida contraffatta di cui l'imputato era in possesso (si veda pag. 4 della sentenza impugnata); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]     ALQAMA avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., in ordine alla prova della condotta materiale e del dolo, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha ritenuto pienamente provata la penale responsabilità del ricorrente sulla base delle dichiarazioni del teste della polizia giudiziaria, del palese carattere della contraffazione e dell'assenza di elementi di segno contrario, nonché di qualsiasi giustificazione circa la patente di guida contraffatta di cui l'imputato era in possesso (si veda pag. 4 della sentenza impugnata); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 12187/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris