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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 1 febbraio 2022

Cassazione n. 05292/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9476-2022 proposto da: S.I.B.E.G. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 22/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 197/2022 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] S.I.B.E.G. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 197/2022, con cui veniva rigettato l’appello proposto dall’odierna ricorrente, confermando la decisione di primo grado con cui è stata dichiarata la decadenza e la prescrizione dell’azione ex art. 1495 c.c.

Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].).

Memoria è stata depositata dalla ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. La ricorrente lamenta “ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione degli artt. 1490, 1494 e 1495 c.c., in quanto la Corte d’appello non ha tenuto conto della condotta tenuta da IARP, comprovante il riconoscimento del vizio e l’impegno a eliminarlo, con applicazione della prescrizione decennale”.

Inrelazione al richiamo al parametro di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, si deve rilevare che la censura è inammissibile per violazione del principio c.d. della “doppia conforme” (v. i commi 4 e 5 dell’art. 348-terc.p.c.).

E, n ell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348 - ter, comma 5, c.p.c, il ricorrente in cassazione - per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo riformulato dall’art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (tra le va rie, Sez. 1 - , Sentenza n. 26774 del 22/12/2016 .Rv. 643244).

Tale onere ovviamente va assolto nel ricorso e non nella memoria, perché, come è noto, l'eventuale vizio del ricorso per cassazione non può essere sanato da integrazioni, aggiunte o chiarimenti contenuti nella memoria di cui all'art. 380 bis, comma 2, c.p.c., la cui funzione - al pari della memoria prevista dall'art. 378 c.p.c., sussistendo identità di "ratio" - è di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi debitamente enunciati nel ricorso e non già di integrarli (cfr.Sez. 2 - , Ordinanza n. 30760 del 28/11/2018 Rv. 651598).

In ogni caso, il fatto che il giudice d’appello abbia concentrato la propria analisi sull’avvenuto riconoscimento o meno dei vizi da parte della controricorrente, non sposta i termini della questione perché ricorre l'ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell'art. 348- ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico- argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice” (così, da ultimo, Cass. 7724/2022).

Quanto al vizio di violazione di legge, il ricorso è infondato.

Innanzitutto, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un' erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un' erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità(cfr. Sez. 1 - , Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019 Rv. 652549ed altre).

Inoltre, sempre per giurisprudenza costante (tra le varie, Sez. 2 -, Ordinanza n. 11959 del 07/05/2019 Rv. 654075; Sez. 2, Sentenza n. 10288 del 16/07/2002 Rv. 555793), l'accertamento, ad opera del giudice del merito, tanto dell'esistenza, in concreto, dei vizi della cosa venduta, quanto del loro riconoscimento da parte del venditore costituisce un apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione sufficiente.

Nel caso in esame il vizio non ricorre, come si evince dalle specifiche considerazioni svolte dal giudice d’appello alle pagg. 6 e ss.della sentenza impugnata).

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente, che liquida in euro 5.200,00 di cui euro 200 ,00 per esborsi, oltre s pese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, ex art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9476-2022 proposto da: S.I.B.E.G. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 22/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 197/2022 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] S.I.B.E.G. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 197/2022, con cui veniva rigettato l’appello proposto dall’odierna ricorrente, confermando la decisione di primo grado con cui è stata dichiarata la decadenza e la prescrizione dell’azione ex art. 1495 c.c. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].). Memoria è stata depositata dalla ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. La ricorrente lamenta “ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione degli artt. 1490, 1494 e 1495 c.c., in quanto la Corte d’appello non ha tenuto conto della condotta tenuta da IARP, comprovante il riconoscimento del vizio e l’impegno a eliminarlo, con applicazione della prescrizione decennale”. Inrelazione al richiamo al parametro di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, si deve rilevare che la censura è inammissibile per violazione del principio c.d. della “doppia conforme” (v. i commi 4 e 5 dell’art. 348-terc.p.c.). E, n ell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348 - ter, comma 5, c.p.c, il ricorrente in cassazione - per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo riformulato dall’art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (tra le va rie, Sez. 1 - , Sentenza n. 26774 del 22/12/2016 .Rv. 643244). Tale onere ovviamente va assolto nel ricorso e non nella memoria, perché, come è noto, l'eventuale vizio del ricorso per cassazione non può essere sanato da integrazioni, aggiunte o chiarimenti contenuti nella memoria di cui all'art. 380 bis, comma 2, c.p.c., la cui funzione - al pari della memoria prevista dall'art. 378 c.p.c., sussistendo identità di "ratio" - è di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi debitamente enunciati nel ricorso e non già di integrarli (cfr.Sez. 2 - , Ordinanza n. 30760 del 28/11/2018 Rv. 651598). In ogni caso, il fatto che il giudice d’appello abbia concentrato la propria analisi sull’avvenuto riconoscimento o meno dei vizi da parte della controricorrente, non sposta i termini della questione perché ricorre l'ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell'art. 348- ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico- argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice” (così, da ultimo, Cass. 7724/2022). Quanto al vizio di violazione di legge, il ricorso è infondato. Innanzitutto, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un' erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un' erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità(cfr. Sez. 1 - , Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019 Rv. 652549ed altre). Inoltre, sempre per giurisprudenza costante (tra le varie, Sez. 2 -, Ordinanza n. 11959 del 07/05/2019 Rv. 654075; Sez. 2, Sentenza n. 10288 del 16/07/2002 Rv. 555793), l'accertamento, ad opera del giudice del merito, tanto dell'esistenza, in concreto, dei vizi della cosa venduta, quanto del loro riconoscimento da parte del venditore costituisce un apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione sufficiente. Nel caso in esame il vizio non ricorre, come si evince dalle specifiche considerazioni svolte dal giudice d’appello alle pagg. 6 e ss.della sentenza impugnata). Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente, che liquida in euro 5.200,00 di cui euro 200 ,00 per esborsi, oltre s pese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art
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