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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 maggio 2024

Cassazione n. 43244/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natft,a SCORRANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Giova in diritto evidenziare che, pur non potendosi parlare di formazione del giudicato in materia di istanze di applicazione di misure alternative alla detenzione, trattandosi di decisioni formulate allo stato degli atti, tuttavia, nella relativa procedura si realizza l'effetto preclusivo, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. applicabile al procedimento di sorveglianza ex art. 678 stesso codice, allorché una nuova istanza dell'interessato, priva di elementi di novità rispetto ad altra in precedenza valutata dal competente giudice di sorveglianza e divenuta non revocabile per mancanza di apposita impugnazione, viene ripresentata (Sez. 1, n. 636 del 01/02/1993, dep. 1994, Chianetta, Rv. 196861).

Nel caso di specie, il ricorso non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che, in precedente, il Tribunale di sorveglianza di Lecce, con l'ordinanza del 26 ottobre 2023, aveva già rigettato medesima istanza, dopo aver evidenziato che la condannata manteneva legami con contesti di criminalità organizzata.

Era emerso, inoltre, che la stessa, nel periodo di sottoposizione alla misura, aveva manifestato scarsa propensione al rispetto delle prescrizioni imposte.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natft,a SCORRANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Giova in diritto evidenziare che, pur non potendosi parlare di formazione del giudicato in materia di istanze di applicazione di misure alternative alla detenzione, trattandosi di decisioni formulate allo stato degli atti, tuttavia, nella relativa procedura si realizza l'effetto preclusivo, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. applicabile al procedimento di sorveglianza ex art. 678 stesso codice, allorché una nuova istanza dell'interessato, priva di elementi di novità rispetto ad altra in precedenza valutata dal competente giudice di sorveglianza e divenuta non revocabile per mancanza di apposita impugnazione, viene ripresentata (Sez. 1, n. 636 del 01/02/1993, dep. 1994, Chianetta, Rv. 196861). Nel caso di specie, il ricorso non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che, in precedente, il Tribunale di sorveglianza di Lecce, con l'ordinanza del 26 ottobre 2023, aveva già rigettato medesima istanza, dopo aver evidenziato che la condannata manteneva legami con contesti di criminalità organizzata. Era emerso, inoltre, che la stessa, nel periodo di sottoposizione alla misura, aveva manifestato scarsa propensione al rispetto delle prescrizioni imposte. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d
Sentenza Cassazione n. 43244/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris