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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 06569/2026

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seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro e da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l' ordinanza del Tribunale di Catanzaro in data 01/07/2025; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] il quale ha chiesto, in accoglimento del ricorso del Pubblico Ministero, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente alla esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. e l'inammissibilità del ricorso dell'indagato; udite le conclusioni degli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i quali hanno chiesto l'accoglimento del ricorso dell'indagato e l'inammissibilità o il rigetto del ricorso del Pubblico Ministero [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale del riesame di Catanzaro, sull'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con la quale il Gip del locale Tribunale in data 27/05/2025 aveva rigettato l'istanza di revoca della misura cautelare della custodia in carcere applicata a [OSCURATO:PERSONA], indagato per il delitto di estorsione pluriaggravata, escludeva, in accoglimento parziale del gravame, la circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. rigettando, nel resto, l'appello dell'indagato.

2. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso:

2.1. il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro il quale deduce: violazione di legge in relazione all'art. 587 cod. proc. pen. per avere il Tribunale del riesame motivato l'esclusione dell'elemento circostanziale dell'utilizzo del metodo mafioso, basandosi sull'effetto estensivo degli effetti favorevoli dell'impugnazione proposta dai concorrenti nel reato (Morabito e Riccelli), senza considerare che le ordinanze a carico dei predetti coindagati, emesse in procedimenti diversi, sono state annullate dalla Suprema Corte.

Evidenzia altresì il Pubblico Ministero che la circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis. 1 cod. pen., è stata contestata anche sotto il profilo della finalità agevolativa del clan mafioso dei Gaglianesi, sicchè l'effetto estensivo di cui all'art. 587 cod. proc. pen., sarebbe inibito avendo l'aggravante una fisionomia di carattere soggettivo, riferibile ai soli Morabito e Riccelli.

Aggiunge la parte pubblica ricorrente che l'ordinanza impugnata è affetta da omessa motivazione posto che l'esclusione dell'aggravante mafiosa sarebbe motivata attraverso il ricorso a clausole di stile, non essendo provato che la richiesta estorsiva avanzata dai correi, fosse collegata ad un pregresso affare personale tra la persona offesa, il [OSCURATO:PERSONA] ed il Morabito, come sostenuto dal Riesame.

2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge ed omessa motivazione per non avere il Tribunale considerato, ai fini ella sussistenza della gravità indiziaria relativa alla circostanza aggravante del metodo mafioso, che la pressione estorsiva proveniva da soggetti la cui appartenenza a clan mafiosi (la cosca Gagliano) costituiva un fatto notorio.

3. [OSCURATO:PERSONA], a sua volta, propone quattro motivi di ricorso denunciando con il primo:

3.1. violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione avuto riguardo alla mancata riqualificazione del fatto in esercizio arbitrario delle proprie ragioni posto che il Tribunale non avrebbe motivato in ordine agli elementi oggettivo e soggettivo del reato avendo [OSCURATO:PERSONA] agito nella costante convinzione di esercitare un proprio diritto.

3.2. Con il secondo motivo denuncia la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione avendo il Tribunale preso in considerazione ai fini della sussistenza del contributo concorsuale di [OSCURATO:PERSONA] alla condotta estorsiva, un arco temporale che comprendeva anche una fase successiva alla sua estromissione dalla vicenda posto che la condotta dell'indagato era circoscritta al periodo gennaio - luglio 2024.

3.3. Con il terzo motivo deduce l'illogicità manifesta della motivazione per travisamento della prova dovuta ad omissione poiché dalle intercettazioni, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale del riesame, non emergerebbe il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nella vendita dell'autovettura Porsche del Masciari riconducibile, invero, all'iniziativa del Masciari stesso.

3.4. Con il quarto motivo deduce mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari ed in particolare del pericolo di reiterazione del reato per mancanza dei requisiti di attualità e concretezza arrestandosi la condotta di [OSCURATO:PERSONA] al mese di luglio 2024 ed avendo il Tribunale della cautela escluso l'aggravante del metodo mafioso.

4. Con memoria di replica in data 28/12/2025 l'avv. [OSCURATO:PERSONA] contesta le conclusioni del Procuratore generale, insistendo nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso del Pubblico ministero è inammissibile per carenza di interesse quello di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perchè manifestamente infondato.

1. Partendo da quest'ultimo, va ricordato che in più occasioni questa Corte ha affermato doversi escludere che, in pendenza di altro procedimento, ed esistendo una precedente misura cautelare sub iudice, si inizi in relazione alla stessa persona e per lo stesso fatto un nuovo procedimento incidentale basato sui medesimi elementi, non occorrendo peraltro che una precedente identica istanza sia stata definitivamente decisa per impedire che possa essere reiterata, bastando che sia già stata posta e che penda il giudizio su di essa.

Tale situazione vale difatti a costituire preclusione in base al principio, anch'esso derivante dal generale divieto di bis in idem, della litispendenza: il quale, "in sintonia con le esigenze di razionalità e di funzionalità connaturate al sistema", parimenti impedisce, in tutte le situazioni che non implicano un conflitto di competenza e non sono accompagnate dall'esistenza di un provvedimento irrevocabile, di riproporre e di esaminare più volte la stessa domanda (cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 41348 del 07/10/2011, [OSCURATO:PERSONA], non nnassimata; Sez.1, n. 20297 del 13/05/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 247659) E' per tale ragione, dunque, che si è, ad esempio, affermato che è inammissibile, in assenza di nuovi elementi, la richiesta di revoca della misura cautelare personale, il cui provvedimento applicativo sia stato già confermato dall'ordinanza di riesame impugnata con ricorso per cassazione non ancora preso in esame, per la preclusione derivante dalla situazione di litispendenza che prescinde dalla formazione del cosiddetto giudicato cautelare (Sez. 5, n. 29627 del 18/06/2014, P., Rv. 262522 Sez. 3, Sentenza n. 23371 del 02/02/2016, Rv. 266823 - 01).).

2. In ossequio alle coordinate ermeneutiche testé ricordate, il Tribunale del riesame ha correttamente rilevato la sussistenza di una situazione di litispendenza dovuta alla proposizione del ricorso in sede d legittimità avverso il provvedimento del Tribunale che aveva rigettato l'istanza di riesame avverso l'ordinanza genetica, sicchè in assenza di elementi di novità rispetto alle deduzioni avanzate in sede di riesame, si è verificata una preclusione processuale alla disamina delle censure difensive, emergendo dalle intercettazioni che [OSCURATO:PERSONA] concorreva con Morabito e Riccelli, a porre in essere le pressioni estorsive per ottenere dalla persona offesa somme maggiori a quelle dovute per effetto dell'investimento originario, come dimostrato dalle plurime elargizioni in contanti, "ulteriori rispetto a quelle ricevute con metodi tracciati" e dalle intercettazioni (cfr. pagg. 3 e 4 dell'ordinanza impugnata).

3. Quanto alle esigenze cautelari il Tribunale ha puntualmente risposto rimarcando che unica misura adeguata a fronteggiare il pericolo concreto e attuale di reiterazione del reato, nonostante l'elisione della circostanza aggravante mafiosa, fosse quella della custodia in carcere (cfr. pag. 5).

Il percorso argomentativo seguito dal Tribunale nel pervenire alla decisione reiettiva, si presenta dunque immune da vizi logico giuridici laddove ha ritenuto insussistenti elementi dotati del necessario carattere di novità tali da consentire la rivalutazione delle condizioni cautelari nella prospettiva dell'impugnazione del provvedimento emesso ai sensi dell'art.299 cod. proc. pen.

Alla luce di quanto illustrato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

4. Il ricorso del Pubblico Ministero è inammissibile per carenza di interesse. [OSCURATO:PERSONA], pur condividendo l'orientamento espresso da questa stessa Sezione secondo cui "Nel procedimento incidentale cautelare, deve ritenersi concreto ed attuale l'interesse del P.M. a ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il tribunale del riesame, pur confermando il provvedimento applicativo della custodia cautelare in carcere, abbia escluso una circostanza aggravante ad effetto speciale (nella specie, l'impiego del c.d. metodo mafioso, ex art. 7

I. 203 del 1991), quando dal riconoscimento della predetta circostanza possa conseguire l'applicazione di termini di durata della misura maggiori". (Sez. 2, n. 32655 del 14/07/2015, Rv. 264526 - 01; Sez. 2, n. 45459 del 06/10/2016, Rv. 268272 - 01; Sez. 2, n. 37977 del 24/11/2020, Rv. 280469 - 01) rileva che, nella specie, il Pubblico Ministero ricorrente non ha esplicitato le ragioni di tale interesse posto che dal riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., non risulta derivare l'applicazione di termini di durata della misura cautelare maggiori.

I termini di durata massima della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata a [OSCURATO:PERSONA], previsti per delitto di estorsione aggravata ex art. 416 bis.1 cod. pen. (delitto rientrante tra quelli indicati dall'art. 407 , comma 2, lett. a) cod. proc. pen.), non differiscono da quelli previsti per il delitto di cui all'art. 629, comma 2, cod. pen., ritenuto dal Tribunale del riesame ex art. 303, co. 4 lett. b) cod. proc. pen.

Alla luce di tale assorbente rilievo, il ricorso del Pubblico Ministero va dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del P.M.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro e da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l' ordinanza del Tribunale di Catanzaro in data 01/07/2025; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] il quale ha chiesto, in accoglimento del ricorso del Pubblico Ministero, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente alla esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. e l'inammissibilità del ricorso dell'indagato; udite le conclusioni degli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i quali hanno chiesto l'accoglimento del ricorso dell'indagato e l'inammissibilità o il rigetto del ricorso del Pubblico Ministero [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale del riesame di Catanzaro, sull'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con la quale il Gip del locale Tribunale in data 27/05/2025 aveva rigettato l'istanza di revoca della misura cautelare della custodia in carcere applicata a [OSCURATO:PERSONA], indagato per il delitto di estorsione pluriaggravata, escludeva, in accoglimento parziale del gravame, la circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. rigettando, nel resto, l'appello dell'indagato. 2. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso: 2.1. il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro il quale deduce: violazione di legge in relazione all'art. 587 cod. proc. pen. per avere il Tribunale del riesame motivato l'esclusione dell'elemento circostanziale dell'utilizzo del metodo mafioso, basandosi sull'effetto estensivo degli effetti favorevoli dell'impugnazione proposta dai concorrenti nel reato (Morabito e Riccelli), senza considerare che le ordinanze a carico dei predetti coindagati, emesse in procedimenti diversi, sono state annullate dalla Suprema Corte. Evidenzia altresì il Pubblico Ministero che la circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis. 1 cod. pen., è stata contestata anche sotto il profilo della finalità agevolativa del clan mafioso dei Gaglianesi, sicchè l'effetto estensivo di cui all'art. 587 cod. proc. pen., sarebbe inibito avendo l'aggravante una fisionomia di carattere soggettivo, riferibile ai soli Morabito e Riccelli. Aggiunge la parte pubblica ricorrente che l'ordinanza impugnata è affetta da omessa motivazione posto che l'esclusione dell'aggravante mafiosa sarebbe motivata attraverso il ricorso a clausole di stile, non essendo provato che la richiesta estorsiva avanzata dai correi, fosse collegata ad un pregresso affare personale tra la persona offesa, il [OSCURATO:PERSONA] ed il Morabito, come sostenuto dal Riesame. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge ed omessa motivazione per non avere il Tribunale considerato, ai fini ella sussistenza della gravità indiziaria relativa alla circostanza aggravante del metodo mafioso, che la pressione estorsiva proveniva da soggetti la cui appartenenza a clan mafiosi (la cosca Gagliano) costituiva un fatto notorio. 3. [OSCURATO:PERSONA], a sua volta, propone quattro motivi di ricorso denunciando con il primo: 3.1. violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione avuto riguardo alla mancata riqualificazione del fatto in esercizio arbitrario delle proprie ragioni posto che il Tribunale non avrebbe motivato in ordine agli elementi oggettivo e soggettivo del reato avendo [OSCURATO:PERSONA] agito nella costante convinzione di esercitare un proprio diritto. 3.2. Con il secondo motivo denuncia la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione avendo il Tribunale preso in considerazione ai fini della sussistenza del contributo concorsuale di [OSCURATO:PERSONA] alla condotta estorsiva, un arco temporale che comprendeva anche una fase successiva alla sua estromissione dalla vicenda posto che la condotta dell'indagato era circoscritta al periodo gennaio - luglio 2024. 3.3. Con il terzo motivo deduce l'illogicità manifesta della motivazione per travisamento della prova dovuta ad omissione poiché dalle intercettazioni, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale del riesame, non emergerebbe il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nella vendita dell'autovettura Porsche del Masciari riconducibile, invero, all'iniziativa del Masciari stesso. 3.4. Con il quarto motivo deduce mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari ed in particolare del pericolo di reiterazione del reato per mancanza dei requisiti di attualità e concretezza arrestandosi la condotta di [OSCURATO:PERSONA] al mese di luglio 2024 ed avendo il Tribunale della cautela escluso l'aggravante del metodo mafioso. 4. Con memoria di replica in data 28/12/2025 l'avv. [OSCURATO:PERSONA] contesta le conclusioni del Procuratore generale, insistendo nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso del Pubblico ministero è inammissibile per carenza di interesse quello di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perchè manifestamente infondato. 1. Partendo da quest'ultimo, va ricordato che in più occasioni questa Corte ha affermato doversi escludere che, in pendenza di altro procedimento, ed esistendo una precedente misura cautelare sub iudice, si inizi in relazione alla stessa persona e per lo stesso fatto un nuovo procedimento incidentale basato sui medesimi elementi, non occorrendo peraltro che una precedente identica istanza sia stata definitivamente decisa per impedire che possa essere reiterata, bastando che sia già stata posta e che penda il giudizio su di essa. Tale situazione vale difatti a costituire preclusione in base al principio, anch'esso derivante dal generale divieto di bis in idem, della litispendenza: il quale, "in sintonia con le esigenze di razionalità e di funzionalità connaturate al sistema", parimenti impedisce, in tutte le situazioni che non implicano un conflitto di competenza e non sono accompagnate dall'esistenza di un provvedimento irrevocabile, di riproporre e di esaminare più volte la stessa domanda (cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 41348 del 07/10/2011, [OSCURATO:PERSONA], non nnassimata; Sez.1, n. 20297 del 13/05/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 247659) E' per tale ragione, dunque, che si è, ad esempio, affermato che è inammissibile, in assenza di nuovi elementi, la richiesta di revoca della misura cautelare personale, il cui provvedimento applicativo sia stato già confermato dall'ordinanza di riesame impugnata con ricorso per cassazione non ancora preso in esame, per la preclusione derivante dalla situazione di litispendenza che prescinde dalla formazione del cosiddetto giudicato cautelare (Sez. 5, n. 29627 del 18/06/2014, P., Rv. 262522 Sez. 3, Sentenza n. 23371 del 02/02/2016, Rv. 266823 - 01).). 2. In ossequio alle coordinate ermeneutiche testé ricordate, il Tribunale del riesame ha correttamente rilevato la sussistenza di una situazione di litispendenza dovuta alla proposizione del ricorso in sede d legittimità avverso il provvedimento del Tribunale che aveva rigettato l'istanza di riesame avverso l'ordinanza genetica, sicchè in assenza di elementi di novità rispetto alle deduzioni avanzate in sede di riesame, si è verificata una preclusione processuale alla disamina delle censure difensive, emergendo dalle intercettazioni che [OSCURATO:PERSONA] concorreva con Morabito e Riccelli, a porre in essere le pressioni estorsive per ottenere dalla persona offesa somme maggiori a quelle dovute per effetto dell'investimento originario, come dimostrato dalle plurime elargizioni in contanti, "ulteriori rispetto a quelle ricevute con metodi tracciati" e dalle intercettazioni (cfr. pagg. 3 e 4 dell'ordinanza impugnata). 3. Quanto alle esigenze cautelari il Tribunale ha puntualmente risposto rimarcando che unica misura adeguata a fronteggiare il pericolo concreto e attuale di reiterazione del reato, nonostante l'elisione della circostanza aggravante mafiosa, fosse quella della custodia in carcere (cfr. pag. 5). Il percorso argomentativo seguito dal Tribunale nel pervenire alla decisione reiettiva, si presenta dunque immune da vizi logico giuridici laddove ha ritenuto insussistenti elementi dotati del necessario carattere di novità tali da consentire la rivalutazione delle condizioni cautelari nella prospettiva dell'impugnazione del provvedimento emesso ai sensi dell'art.299 cod. proc. pen. Alla luce di quanto illustrato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 4. Il ricorso del Pubblico Ministero è inammissibile per carenza di interesse. [OSCURATO:PERSONA], pur condividendo l'orientamento espresso da questa stessa Sezione secondo cui "Nel procedimento incidentale cautelare, deve ritenersi concreto ed attuale l'interesse del P.M. a ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il tribunale del riesame, pur confermando il provvedimento applicativo della custodia cautelare in carcere, abbia escluso una circostanza aggravante ad effetto speciale (nella specie, l'impiego del c.d. metodo mafioso, ex art. 7 I. 203 del 1991), quando dal riconoscimento della predetta circostanza possa conseguire l'applicazione di termini di durata della misura maggiori". (Sez. 2, n. 32655 del 14/07/2015, Rv. 264526 - 01; Sez. 2, n. 45459 del 06/10/2016, Rv. 268272 - 01; Sez. 2, n. 37977 del 24/11/2020, Rv. 280469 - 01) rileva che, nella specie, il Pubblico Ministero ricorrente non ha esplicitato le ragioni di tale interesse posto che dal riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., non risulta derivare l'applicazione di termini di durata della misura cautelare maggiori. I termini di durata massima della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata a [OSCURATO:PERSONA], previsti per delitto di estorsione aggravata ex art. 416 bis.1 cod. pen. (delitto rientrante tra quelli indicati dall'art. 407 , comma 2, lett. a) cod. proc. pen.), non differiscono da quelli previsti per il delitto di cui all'art. 629, comma 2, cod. pen., ritenuto dal Tribunale del riesame ex art. 303, co. 4 lett. b) cod. proc. pen. Alla luce di tale assorbente rilievo, il ricorso del Pubblico Ministero va dichiarato inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso del P.M. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
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