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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 aprile 2023

Cassazione n. 16775/2023

Testo disponibile della fonte

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a: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 42L02I 182P), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] di Cambiano, n. 82; - ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66D04 B019R), rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], e domiciliato “ex lege” in Roma, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; - controricorrente – avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari n. 138/2018 (pubblicata il 20 febbraio 2018); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 aprile 2023 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; lettala memoria depositata dalla difesa del ricorrente ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 25696/2018 C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] Acquisto della servitù per usucapione

1. Con atto di citazione del settembre 2011, [OSCURATO:PERSONA], premesso di essere proprietario di un terreno sito in Santadi, distinto in catasto al foglio 5, mappale 880, ove aveva edificato un immobile ad uso abitativo, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Cagliari, [OSCURATO:PERSONA], proprietario del terreno confinante, chiedendo che fosse accertata e dichiarata l’insussistenza di una servitù di passaggio a favore dell’immobile del convenuto gravante sullo stradello privato realizzato da esso attore al confine fra i due fondi con ordine allo stesso Forresu di cessare il transito su detto stradello, in particolare veicolare.

Nella costituzione del citato convenuto, il quale spiegava anche domanda riconvenzionale per l’acquisto del diritto della servitù di passaggio per usucapione sul menzionato stradello in virtù dell’esercizio di un possesso continuato a far data dal 1972, prima da parte del genitore e poi dal medesimo proseguito, o comunque per destinazione del padre di famiglia, l’adito Tribunale, con sentenza n. 3115/2016, istruita la causa anche con produzioni documentali e c.t.u., rigettava la domanda principale, accogliendo invece quella riconvenzionale.

2. Decidendo sul gravame interposto dall’Angius, cui resisteva l’appellato Forresu, la Corte di appello di Cagliari, con sentenza n. 138/2018, lo rigettava, condannando l’appellante alla rifusione delle spese del grado.

In particolare, la Corte sarda - premessa la non contestata proprietà del Forresu del fondo dominante -rilevava che in base alle risultanze istruttorie doveva ritenersi corretta e condivisibile la sentenza di prime cure, la quale aveva ritenuto che fosse stato acquistato il diritto di servitù di passaggio per usucapione da parte del convenuto, essendo rimasto provato – in virtù delle concordi deposizioni testimoniali (le quali non potevano ritenersi confutate dalle non chiare fotografie aree prodotte dall’Angius) - che lo stradello in contestazione esisteva già dal 1980, che nel 1985 l’Angius lo aveva sistemato facendolo cementificare e rendendolo, dunque, percorribile con mezzi meccanici malgrado il dislivello, e che fin dai primi anni ottanta il Forresu vi aveva esercitato un possesso continuativo e pubblico della relativa servitù di passaggio, senza alcuna contestazione da parte dell’appellante.

3. Avverso la menzionata sentenza di appello, ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di cinque motivi, l’appellante soccombente [OSCURATO:PERSONA], resistito con controricorso dall’intimato [OSCURATO:PERSONA].

La difesa del ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380- bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia –ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione degli artt.102 e 354 c.p.c., per aver il giudice di appello asseritamente omesso di rilevare la violazione dell’integrità del contraddittorio e per non aver rimesso la causa al giudice di primo grado a seguito dell’omessa citazione di litisconsorti necessari.

2. Con il secondo mezzo, il ricorrente lamenta – con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e fala applicazione dell’art. 1061 c.c., per avere la Corte distrettuale errato in diritto nel ritenere, nella specie, acquistato per usucapione il diritto di servitù di passaggio a carico del suo fondo ed a favore di quello del Forresu pur in assenza di opere visibili e permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio, solo in presenza delle quali si sarebbe potuto ritenere esistente, in modo non equivoco, il peso gravante sul fondo asseritamente servente.

3. Con la terza doglianza, il ricorrente deduce – avuto riguardo all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – la n ullità della sentenza per violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., e 118 disp. att. c.p.c., per aver la Corte territoriale omesso di esporre le ragioni di fatto e di diritto della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.

4. Con la quarta censura, il ricorrente prospetta – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., in virtù dell’omessa motivazione in ordine alla copiosa documentazione fotografica prodotta in atti dalle parti inerente all’esistenza o meno di opere visibili e permanenti realizzate al preciso scopo di dare accesso all’asserito fondo dominante e rivelanti, univocamente, l’esistenza del peso gravante sul fondo asseritamente servente.

5. Con il quinto ed ultimo motivo, il ricorrente denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione dell’art. 2712 c.c., ritenendo la Corte sarda avesse errato a non aver posto a fondamento della decisione la prova documentale fotografica prodotta da entrambe le parti del giudizio, le quali non ne avevano mai disconosciuto la conformità ai fatti o alle cose ivi rappresentate, dalle quali emergeva il dato di luogo e di tempo, e per non aver valutato detta prova secondo il principio della “piena prova dei fatti in esso rappresentati” dettato dal citato art.2712 c.c.

6. Rileva il collegio che il primo motivo si profila inammissibile, poiché il ricorrente non indica specificamente come, quando e dove la questione sull’asserita mancata integrità del contraddittorio fosse stata posta nei gradi di merito (tanto è vero che nemmeno la sentenza di appello ne discorre).

Peraltro, la doglianza non appare nemmeno comprensibile, dal momento che la scrittura privata di rettifica autenticata nel giugno 1998 fu prodotta al fine di avvalorare la domanda alternativa –proposta sempre in via riconvenzionale - di costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia (essendo appartenuto il fondo ad un unico proprietario che aveva poi diviso il terreno, alienandone distinte porzioni al padre del Forresu e all’Angius).

Inoltre, secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte, la necessità del litisconsorzio in tema di usucapione sussiste con riferimento esclusivamente nel caso in cui la pluralità soggettiva sia rinvenibile dal lato passivo del rapporto, cioè tra coloro in danno dei quali la domanda è diretta.

7. La seconda censura si prospetta anch’essa inammissibile e, comunque, priva di fondamento, attenendo alla contestazione delle valutazioni di merito compiute nell’impugnata sentenza (con la sollecitazione, da considerarsi inammissibile in questa sede, a rivalutare anche le risultanze delle prova testimoniale) con riferimento alla ravvisata sussistenza del requisito di visibilità e permanenza delle opere attraverso cui era stata esercitata la servitù di passaggio, rispetto alla quale era stata proposta la domanda riconvenzionale di usucapione.

Al riguardo, la Corte cagliaritana, motivando adeguatamente sui complessivi esiti istruttori (soprattutto emergenti dall’assunta prova orale, considerata adeguatamente conferente ed congrua), ha accertato che lo stradello oggetto della domanda di usucapione esisteva ed era praticabile fin dal 1980 e che, poi, lo stesso ricorrente provvide, nel 1985, a farlo sistemare cementandolo, con la prosecuzione dell’esercizio del passaggio, in modo continuo e pubblico, da parte del Forresu per oltre venti anni (e, quindi, incompatibile con un atteggiamento di tolleranza da parte del proprietario del fondo su cui lo stradello insisteva), già esercitato prima di tali lavori, anche se il percorso presentava un dislivello, che, tuttavia, non ne impediva il transito carrabile e pedonale, precisandosi, oltretutto, che – sulla base delle testimonianze considerate maggiormente attendibili – tale accesso era l’unico che consentiva al Forresu di raggiungere il retro della sua abitazione, il cui passaggio, quindi, era stato esercitato a servizio ed in funzione dell’utilità della sua proprietà.

In tal senso, perciò, la Corte di appello ha accertato la sussistenza del requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione, essendosi esso sostanziato nella presenza di di un tracciato ben identificato e delimitato, la cui fruizione – in un arco temporale utile ai fini dell’acquisto per usucapione, nell’accertata sussistenza anche dell’altra necessaria condizione dell’esercizio del relativo possesso in modo pacifico, pubblico, non interrotto e non acquistato con violenza – era stata resa anche più comoda per effetto delle opere di adeguamento e di sistemazione poste in essere dallo stesso Angius, percorso che aveva consentito (e a tale scopo era stato sempre utilizzato, per quanto emergente dagli esiti della prova orale, adeguatamente valutata dalla Corte di appello) al Forresu di accedere al suo fondo e permettere di raggiungere, in modo esclusivo, la parte posteriore dell’abitazione ove insisteva un deposito adibito a legnaia, utilizzato dalla stessa famiglia Forresu.

8. Il terzo, quarto e quinto motivo si appalesano come manifestamente infondati perché la motivazione della sentenza è del tutto rispondente al requisito previsto dall’art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c., con la stessa è stata valutata anche la documentazione fotografica prodotta ed acquisita agli atti del giudizio, la quale, ancorché non motivazione sintetica ma sufficiente, è stata ritenuta non chiara e, in ogni caso, non idonea a confutare le risultanze della prova testimoniale (essendo stato, oltretutto, sottolineato - nell’impugnata sentenza – che la fotografia aerea raffigurante lo stato dei luoghi era stata mostrata ai testi, senza che da ciò fosse conseguito una diversa rappresentazione descrittiva dei luoghi del passaggio oggetto di transito sia originaria che sopravvenuta rispetto a quella descritta nei sensi precedentemente richiamati), di cui la stessa Corte di appello ha dato adeguatamente conto, giungendo alla conferma della sentenza di primo grado per effetto della ravvisata fondatezza dell’originaria domanda riconvenzionale di usucapione del Forresu.

9. In definitiva, alla stregua delle ragioni complessivamente svolte, il ricorso deve essere respinto, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo.

Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dello stesso ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e c.p.a., nella misura e sulle voci come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 42L02I 182P), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] di Cambiano, n. 82; - ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66D04 B019R), rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], e domiciliato “ex lege” in Roma, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; - controricorrente – avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari n. 138/2018 (pubblicata il 20 febbraio 2018); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 aprile 2023 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; lettala memoria depositata dalla difesa del ricorrente ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 25696/2018 C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] Acquisto della servitù per usucapione 1. Con atto di citazione del settembre 2011, [OSCURATO:PERSONA], premesso di essere proprietario di un terreno sito in Santadi, distinto in catasto al foglio 5, mappale 880, ove aveva edificato un immobile ad uso abitativo, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Cagliari, [OSCURATO:PERSONA], proprietario del terreno confinante, chiedendo che fosse accertata e dichiarata l’insussistenza di una servitù di passaggio a favore dell’immobile del convenuto gravante sullo stradello privato realizzato da esso attore al confine fra i due fondi con ordine allo stesso Forresu di cessare il transito su detto stradello, in particolare veicolare. Nella costituzione del citato convenuto, il quale spiegava anche domanda riconvenzionale per l’acquisto del diritto della servitù di passaggio per usucapione sul menzionato stradello in virtù dell’esercizio di un possesso continuato a far data dal 1972, prima da parte del genitore e poi dal medesimo proseguito, o comunque per destinazione del padre di famiglia, l’adito Tribunale, con sentenza n. 3115/2016, istruita la causa anche con produzioni documentali e c.t.u., rigettava la domanda principale, accogliendo invece quella riconvenzionale. 2. Decidendo sul gravame interposto dall’Angius, cui resisteva l’appellato Forresu, la Corte di appello di Cagliari, con sentenza n. 138/2018, lo rigettava, condannando l’appellante alla rifusione delle spese del grado. In particolare, la Corte sarda - premessa la non contestata proprietà del Forresu del fondo dominante -rilevava che in base alle risultanze istruttorie doveva ritenersi corretta e condivisibile la sentenza di prime cure, la quale aveva ritenuto che fosse stato acquistato il diritto di servitù di passaggio per usucapione da parte del convenuto, essendo rimasto provato – in virtù delle concordi deposizioni testimoniali (le quali non potevano ritenersi confutate dalle non chiare fotografie aree prodotte dall’Angius) - che lo stradello in contestazione esisteva già dal 1980, che nel 1985 l’Angius lo aveva sistemato facendolo cementificare e rendendolo, dunque, percorribile con mezzi meccanici malgrado il dislivello, e che fin dai primi anni ottanta il Forresu vi aveva esercitato un possesso continuativo e pubblico della relativa servitù di passaggio, senza alcuna contestazione da parte dell’appellante. 3. Avverso la menzionata sentenza di appello, ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di cinque motivi, l’appellante soccombente [OSCURATO:PERSONA], resistito con controricorso dall’intimato [OSCURATO:PERSONA]. La difesa del ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380- bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia –ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione degli artt.102 e 354 c.p.c., per aver il giudice di appello asseritamente omesso di rilevare la violazione dell’integrità del contraddittorio e per non aver rimesso la causa al giudice di primo grado a seguito dell’omessa citazione di litisconsorti necessari. 2. Con il secondo mezzo, il ricorrente lamenta – con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e fala applicazione dell’art. 1061 c.c., per avere la Corte distrettuale errato in diritto nel ritenere, nella specie, acquistato per usucapione il diritto di servitù di passaggio a carico del suo fondo ed a favore di quello del Forresu pur in assenza di opere visibili e permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio, solo in presenza delle quali si sarebbe potuto ritenere esistente, in modo non equivoco, il peso gravante sul fondo asseritamente servente. 3. Con la terza doglianza, il ricorrente deduce – avuto riguardo all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – la n ullità della sentenza per violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., e 118 disp. att. c.p.c., per aver la Corte territoriale omesso di esporre le ragioni di fatto e di diritto della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. 4. Con la quarta censura, il ricorrente prospetta – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., in virtù dell’omessa motivazione in ordine alla copiosa documentazione fotografica prodotta in atti dalle parti inerente all’esistenza o meno di opere visibili e permanenti realizzate al preciso scopo di dare accesso all’asserito fondo dominante e rivelanti, univocamente, l’esistenza del peso gravante sul fondo asseritamente servente. 5. Con il quinto ed ultimo motivo, il ricorrente denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione dell’art. 2712 c.c., ritenendo la Corte sarda avesse errato a non aver posto a fondamento della decisione la prova documentale fotografica prodotta da entrambe le parti del giudizio, le quali non ne avevano mai disconosciuto la conformità ai fatti o alle cose ivi rappresentate, dalle quali emergeva il dato di luogo e di tempo, e per non aver valutato detta prova secondo il principio della “piena prova dei fatti in esso rappresentati” dettato dal citato art.2712 c.c. 6. Rileva il collegio che il primo motivo si profila inammissibile, poiché il ricorrente non indica specificamente come, quando e dove la questione sull’asserita mancata integrità del contraddittorio fosse stata posta nei gradi di merito (tanto è vero che nemmeno la sentenza di appello ne discorre). Peraltro, la doglianza non appare nemmeno comprensibile, dal momento che la scrittura privata di rettifica autenticata nel giugno 1998 fu prodotta al fine di avvalorare la domanda alternativa –proposta sempre in via riconvenzionale - di costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia (essendo appartenuto il fondo ad un unico proprietario che aveva poi diviso il terreno, alienandone distinte porzioni al padre del Forresu e all’Angius). Inoltre, secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte, la necessità del litisconsorzio in tema di usucapione sussiste con riferimento esclusivamente nel caso in cui la pluralità soggettiva sia rinvenibile dal lato passivo del rapporto, cioè tra coloro in danno dei quali la domanda è diretta. 7. La seconda censura si prospetta anch’essa inammissibile e, comunque, priva di fondamento, attenendo alla contestazione delle valutazioni di merito compiute nell’impugnata sentenza (con la sollecitazione, da considerarsi inammissibile in questa sede, a rivalutare anche le risultanze delle prova testimoniale) con riferimento alla ravvisata sussistenza del requisito di visibilità e permanenza delle opere attraverso cui era stata esercitata la servitù di passaggio, rispetto alla quale era stata proposta la domanda riconvenzionale di usucapione. Al riguardo, la Corte cagliaritana, motivando adeguatamente sui complessivi esiti istruttori (soprattutto emergenti dall’assunta prova orale, considerata adeguatamente conferente ed congrua), ha accertato che lo stradello oggetto della domanda di usucapione esisteva ed era praticabile fin dal 1980 e che, poi, lo stesso ricorrente provvide, nel 1985, a farlo sistemare cementandolo, con la prosecuzione dell’esercizio del passaggio, in modo continuo e pubblico, da parte del Forresu per oltre venti anni (e, quindi, incompatibile con un atteggiamento di tolleranza da parte del proprietario del fondo su cui lo stradello insisteva), già esercitato prima di tali lavori, anche se il percorso presentava un dislivello, che, tuttavia, non ne impediva il transito carrabile e pedonale, precisandosi, oltretutto, che – sulla base delle testimonianze considerate maggiormente attendibili – tale accesso era l’unico che consentiva al Forresu di raggiungere il retro della sua abitazione, il cui passaggio, quindi, era stato esercitato a servizio ed in funzione dell’utilità della sua proprietà. In tal senso, perciò, la Corte di appello ha accertato la sussistenza del requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione, essendosi esso sostanziato nella presenza di di un tracciato ben identificato e delimitato, la cui fruizione – in un arco temporale utile ai fini dell’acquisto per usucapione, nell’accertata sussistenza anche dell’altra necessaria condizione dell’esercizio del relativo possesso in modo pacifico, pubblico, non interrotto e non acquistato con violenza – era stata resa anche più comoda per effetto delle opere di adeguamento e di sistemazione poste in essere dallo stesso Angius, percorso che aveva consentito (e a tale scopo era stato sempre utilizzato, per quanto emergente dagli esiti della prova orale, adeguatamente valutata dalla Corte di appello) al Forresu di accedere al suo fondo e permettere di raggiungere, in modo esclusivo, la parte posteriore dell’abitazione ove insisteva un deposito adibito a legnaia, utilizzato dalla stessa famiglia Forresu. 8. Il terzo, quarto e quinto motivo si appalesano come manifestamente infondati perché la motivazione della sentenza è del tutto rispondente al requisito previsto dall’art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c., con la stessa è stata valutata anche la documentazione fotografica prodotta ed acquisita agli atti del giudizio, la quale, ancorché non motivazione sintetica ma sufficiente, è stata ritenuta non chiara e, in ogni caso, non idonea a confutare le risultanze della prova testimoniale (essendo stato, oltretutto, sottolineato - nell’impugnata sentenza – che la fotografia aerea raffigurante lo stato dei luoghi era stata mostrata ai testi, senza che da ciò fosse conseguito una diversa rappresentazione descrittiva dei luoghi del passaggio oggetto di transito sia originaria che sopravvenuta rispetto a quella descritta nei sensi precedentemente richiamati), di cui la stessa Corte di appello ha dato adeguatamente conto, giungendo alla conferma della sentenza di primo grado per effetto della ravvisata fondatezza dell’originaria domanda riconvenzionale di usucapione del Forresu. 9. In definitiva, alla stregua delle ragioni complessivamente svolte, il ricorso deve essere respinto, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo. Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dello stesso ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e c.p.a., nella misura e sulle voci come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Ro
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