CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 aprile 2022
Cassazione n. 16137/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 21933-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio della medesima in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 68, silviadifons(aordineavvocatiroma.orq - ricorrente - contro 12 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12/D, pec: [OSCURATO:EMAIL] - controricorrente- per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 173/2021 del Tribunale di Sulmona, depositata il 26/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'ALBA che chiede di rigettare il ricorso. Considerato che: 1.[OSCURATO:PERSONA], premesso di essere stato convenuto con [OSCURATO:PERSONA] dalla società 12 [OSCURATO:SOCIETA] davanti al Tribunale di Sulmona per rispondere dell'inadempimento al contratto preliminare stipulato con la società e di aver formulato, in via riconvenzionale, una domanda di accertamento dell'esistenza di un contratto di affitto di fondo rustico, di guisa che, a seguito di ordinanza declinatoria della competenza del giudice ordinario, la causa era stata riassunta davanti alla sezione specializzata agraria dello stesso Tribunale, espose che, riassunto il processo davanti alla sezione agraria, egli aveva eccepito l'incompetenza funzionale del giudice. Il giudizio fu definito con una sentenza del giudice adito con cui venne dichiarata la risoluzione del contratto per inadempimento dei Vella e venne rigettata la domanda riconvenzionale. Avverso la sentenza, sul presupposto che con la stessa il giudice adito avesse implicitamente ritenuto la propria competenza, il Vella ha proposto ricorso per regolamento facoltativo di competenza denunciando la violazione e/o falsa applicazione 2 luu dell'art. 11 commi 1 e 2 D.Igs. n. 150/2011, violazione o falsa applicazione degli artt. 103 e 40 c.p.c. La società 12 [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con memoria. Ritenuto che: 1.11 ricorrente assume che, nonostante fosse stata pronunciata dal tribunale ordinario una ordinanza recante implicita declinatoria di competenza anche con riguardo alle domande contro il Vella proposte, la sentenza impugnata era frutto del malgoverno dell'art. 11, co. 1 e 2 Dlgs. n. 150/2011 in quanto la controversia devoluta a detta sezione non aveva nulla a che fare con la materia dei contratti agrari sulla quale esiste la competenza della sezione specializzata, avendo ad oggetto la domanda di risoluzione del contratto di vendita per inadempimento. 2.11 P.G., nella persona del sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA]Erba, ha concluso per il rigetto del ricorso in quanto, nel corso del giudizio, il Tribunale ordinario, originariamente adito, aveva declinato la propria competenza assegnando termine per la riassunzione davanti alla sezione specializzata competente per materia. In base all'art. 44 c.p.c. "l'ordinanza che, a norma degli articoli 39 e 40 dichiara l'incompetenza del giudice che l'ha pronunciata, se non impugnata con regolamento di competenza, rende incontestabile l'incompetenza dichiarata e la competenza del giudice in essa indicato se la causa è riassunta nei termini di cui all'articolo 50, salvo che si tratti di incompetenza per materia o di competenza per territorio nei casi previsti dall'art. 28 c.p.c." 3.Dunque, non essendo stata impugnata l'ordinanza declinatoria della competenza né il successivo provvedimento della Sezione specializzata che aveva invece deciso la causa nel merito, la competenza per materia, così come individuata dall'autorità giudiziaria originariamente adita è divenuta incontestabile, con la conseguente inammissibilità del regolamento di competenza avverso la sentenza di merito emessa nel giudizio. La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel senso di ritenere che "La sentenza (o l'ordinanza di natura decisoria) dichiarativa dell'incompetenza (anche per materia) del giudice adito va impugnata con istanza di regolamento necessario di competenza (ove il giudice indicato come competente non sollevi conflitto di ufficio, ai sensi dell'art. 45 cod. proc. civ.), acquistando, in caso contrario, efficacia di giudicato tanto la statuizione di incompetenza del giudice che l'ha pronunciata, quanto quella sulla (asserita) competenza dell'autorità dinanzi alla quale la causa sia stata tempestivamente riassunta. Ne consegue che, nei successivi gradi del procedimento, né le parti, né il giudice procedente hanno la facoltà di rimettere in discussione quanto stabilito in tema di competenza dall'autorità giudiziaria originariamente adita" (Cass., 2, n. 2973 del 27/2/2012, Cass., 6-3, n. 17841 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il regolamento e condanna il ricorrente a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio, liquidate in C 2200. Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto. 4 lu Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 3 della Corte di cassazione, in data 12 aprile DEPOS7ATO N CANCEL