CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25498/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; à [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.DANDRICCIO [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Trani che la aveva riconosciuta colpevole del reato di detenzione con finalità di spaccio di alcune dosi di sostanza stupefacente del tipo eroina singolarmente confezionate e chiuse con nastro ade- sivo e l'aveva condannata, ritenuta la ipotesi del fatto lieve, alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 800 di multa. 2. La ricorrente deduce vizio motivazionale in relazione al riconoscimento della responsabilità a suo carico evidenziando che la motivazione risultava con- traddittoria e illogica quando escludeva che la detenzione potesse avere finalità di consumo personale tenuto conto della notoria dipendenza della ricorrente da eroina e non risultando accertato il principio attivo dello stupefacente. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manife- stamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impu- gnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione e in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto. La sentenza si presenta lineare e congrua, non presenta contraddizioni evidenti e pertanto non si presta ad essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione meramente ripropositivi di censure già sviluppate nel giudizio di appello e disattese con adeguata motivazione logico giuridica. Il giudice distrettuale ha infatti adeguatamente motivato la ricorrenza di elementi grave- mente indiziari di una detenzione finalizzata allo spaccio in ragione del rinveni- mento di una pluralità di dosi confezionate e sigillate con nastro adesivo, ritagli di cellophane e altro materiale destinato al confezionamento, ripartizione dello stu- pefacente che non avrebbe alcuna giustificazione in ipotesi di consumo personale, evidenziando al contempo la inverosimiglianza della giustificazione fornita dalla donna (modularne il consumo personale mediante confezionarriento). 3.1 In relazione poi ai dedotti profili di inoffensività della condotta per omessa verifica del principio attivo il giudice distrettuale ha valorizzato le stesse dichiarazioni della ricorrente che aveva già consumato una parte dello stupefa- cente successivamente rinvenuto e comunque essendo risultata la sostanza posi- tiva al narcotest. i. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma in data 8 G