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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 24 dicembre 1968

Cassazione n. 38947/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/12/1968 avverso l'ordinanza del 29/12/2022 del TRIB.

LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CATANIA in difesa di PRIMA AGATINO che chiede l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 27.12.2022, il Tribunale di Catania in sede di riesam., ha confermato l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale in data 28 novembre 2022, che aveva applicato a Prima Agatino la misura degli arresti domiciliari per due fattispecie di reato di cui all' 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capi 3) e 11) della contestazione).

Lo stesso veniva individuato nell'ambito di una articolata attività di indagine in ordine alle forniture di stupefacenti garantite da soggetti calabresi a diversi acquirenti dell'area catanese mediante un corriere che raggiungeva la Sicilia a bordo di un'autovettura [OSCURATO:PERSONA] sul quale era stato installato un sistema di localizzazione satellitare.

Venivano in particolare in rilievo tre episodi in cui lo stesso avrebbe incontrato sul territorio catanese dei corrieri ricevendo un pacco contenente sostanza stupefacente del tipo cocaina al fine di metterla in commercio e precisamente in data 24.10.2020 da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in data 6.2.2021 da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed in data 22.3.2021 da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto il quadro di gravità indiziaria in ordine ai reati contestati nonché il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274 lett. c) cod.proc.pen., veniva applicata la misura della custodia cautelare in carcere.

2. Avverso l'ordinanza emessa in sede di riesame ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, denunciando, a mezzo di difensore, con un unico motivo ex art. 606 lett. e) e lett. c) cod.proc.pen. l'inosservanza degli artt. 309, comma 9, e 125, comma 3, cod.proc.pen. per la manifesta illogicità e contraddittorietà nonché per la carenza della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ciascuno dei tre episodi oggetto di contestazione.

Si assume che la ricostruzione del Gip e poi del Tribunale del riesame si fondi esclusivamente sulle intercettazioni telefoniche ed ambientali senza valutare per ogni singola contestazione le prospettazioni difensive sulla circostanza che l'indagato abbia in tali episodi ricevuto non già dello stupefacente bensì un telefono cellulare e del denaro.

Inoltre si deduce che il Tribunale del riesame non ha effettuato una specifica valutazione circa la sussistenza del rischio di reiterazione non prendendo in considerazione lo stato di incensuratezza e l'occasionalità della condotta del prevenuto.4. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso é infondato.

Va premesso che in tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica della sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza (ex art. 273 cod. proc. pen.), oltre che delle esigenze cautelari (ex art. 274 cod. proc. pen.), deve riscontrare - entro il perimetro circoscritto dalla devoluzione - la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato.

Essa, dunque, non può intervenire nella ricostruzione dei fatti, né sostituire l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori, bensì deve dirigersi a controllare se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza o meno della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e a verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l'apprezzamento delle risultanze analizzate (si vedano, sull'argomento, Sez.

U, n. del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 e le successive, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 ; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460).

Quanto ai limiti del sindacato consentito in sede di legittimità, è possibile richiamare anche il dictum di Sez. 2, n. 31553 de117/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628, secondo cui: «In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito».

In termini generali, deve ribadirsi che ai fini dell'adozione di una misura P cautelare personale è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. - che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi - giacché il comma 1-bis dell'art. 273 cod. proc. pen. richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 del suddetto art. 192 cod.s. proc. pen. (Sez. 4, n. 27498 del 23/5/2019, Puca, Rv. 276704; Sez. 1, n. 43258 del 22/05/2018, Tantone, Rv. 275805; Sez. 2, n. 22968 del 08/03/2017, Carrubba, Rv. 270172).

2. Applicando i predetti principi generali al caso in esame, deve affermarsi la piena sufficienza della piattaforma probatoria illustrata nell'impugnato provvedimento.

La ricostruzione della dinamica del fatto da parte del Tribunale non presenta alcun vizio sotto l'aspetto logico né, in sede di legittimità, può essere dato alcun rilievo alla diversa ricostruzione prospettata dalla difesa, basata su una interpretazione alternativa degli elementi indiziari.

3. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/12/1968 avverso l'ordinanza del 29/12/2022 del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CATANIA in difesa di PRIMA AGATINO che chiede l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 27.12.2022, il Tribunale di Catania in sede di riesam., ha confermato l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale in data 28 novembre 2022, che aveva applicato a Prima Agatino la misura degli arresti domiciliari per due fattispecie di reato di cui all' 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capi 3) e 11) della contestazione). Lo stesso veniva individuato nell'ambito di una articolata attività di indagine in ordine alle forniture di stupefacenti garantite da soggetti calabresi a diversi acquirenti dell'area catanese mediante un corriere che raggiungeva la Sicilia a bordo di un'autovettura [OSCURATO:PERSONA] sul quale era stato installato un sistema di localizzazione satellitare. Venivano in particolare in rilievo tre episodi in cui lo stesso avrebbe incontrato sul territorio catanese dei corrieri ricevendo un pacco contenente sostanza stupefacente del tipo cocaina al fine di metterla in commercio e precisamente in data 24.10.2020 da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in data 6.2.2021 da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed in data 22.3.2021 da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto il quadro di gravità indiziaria in ordine ai reati contestati nonché il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274 lett. c) cod.proc.pen., veniva applicata la misura della custodia cautelare in carcere. 2. Avverso l'ordinanza emessa in sede di riesame ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, denunciando, a mezzo di difensore, con un unico motivo ex art. 606 lett. e) e lett. c) cod.proc.pen. l'inosservanza degli artt. 309, comma 9, e 125, comma 3, cod.proc.pen. per la manifesta illogicità e contraddittorietà nonché per la carenza della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ciascuno dei tre episodi oggetto di contestazione. Si assume che la ricostruzione del Gip e poi del Tribunale del riesame si fondi esclusivamente sulle intercettazioni telefoniche ed ambientali senza valutare per ogni singola contestazione le prospettazioni difensive sulla circostanza che l'indagato abbia in tali episodi ricevuto non già dello stupefacente bensì un telefono cellulare e del denaro. Inoltre si deduce che il Tribunale del riesame non ha effettuato una specifica valutazione circa la sussistenza del rischio di reiterazione non prendendo in considerazione lo stato di incensuratezza e l'occasionalità della condotta del prevenuto.4. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é infondato. Va premesso che in tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica della sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza (ex art. 273 cod. proc. pen.), oltre che delle esigenze cautelari (ex art. 274 cod. proc. pen.), deve riscontrare - entro il perimetro circoscritto dalla devoluzione - la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Essa, dunque, non può intervenire nella ricostruzione dei fatti, né sostituire l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori, bensì deve dirigersi a controllare se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza o meno della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e a verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l'apprezzamento delle risultanze analizzate (si vedano, sull'argomento, Sez. U, n. del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 e le successive, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 ; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460). Quanto ai limiti del sindacato consentito in sede di legittimità, è possibile richiamare anche il dictum di Sez. 2, n. 31553 de117/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628, secondo cui: «In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito». In termini generali, deve ribadirsi che ai fini dell'adozione di una misura P cautelare personale è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. - che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi - giacché il comma 1-bis dell'art. 273 cod. proc. pen. richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 del suddetto art. 192 cod.s. proc. pen. (Sez. 4, n. 27498 del 23/5/2019, Puca, Rv. 276704; Sez. 1, n. 43258 del 22/05/2018, Tantone, Rv. 275805; Sez. 2, n. 22968 del 08/03/2017, Carrubba, Rv. 270172). 2. Applicando i predetti principi generali al caso in esame, deve affermarsi la piena sufficienza della piattaforma probatoria illustrata nell'impugnato provvedimento. La ricostruzione della dinamica del fatto da parte del Tribunale non presenta alcun vizio sotto l'aspetto logico né, in sede di legittimità, può essere dato alcun rilievo alla diversa ricostruzione prospettata dalla difesa, basata su una interpretazione alternativa degli elementi indiziari. 3. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorr
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