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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 40322/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si associa alla richiesta del PG; chiede la conferma della sentenza della Corte d'Appello di Cagliari anche in ordine alle statuizioni civili; deposita conclusioni alle quali si riporta e copia del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso insistendo per l'accoglimento dello stesso ed eccepisce la maturata prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Cagliari ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno a carico dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], per il delitto di lesioni con uso di una spranga di ferro cagionate a Senis.

Fatto di Dicembre 2012.

Avverso la pronunzia ha proposto ricorso l'imputato tramite difensore di fiducia, articolando due motivi di ricorso. 1.Col primo motivo, ha lamentato la violazione degli artt 194 e 195 cpp e la conseguente illogicità di motivazione per aver il Giudice di appello disatteso l'eccezione di inutilizzabilità della testimonianza del Brigadiere dei [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito non solo sulla attività di indagine svolta - come scritto in sentenza - ma anche sulle dichiarazioni della persona offesa. 2.Col secondo motivo il ricorrente ha dedotto l'illogicità della motivazione per l'omessa risposta ai motivi di appello incentrati sulla mancanza di attendibilità della persona offesa.

La difesa riporta nell'atto di impugnazione più passaggi delle dichiarazioni rese da Senis nel corso del dibattimento, che ne denoterebbero la inattendibilità, anche in relazione al mancato riconoscimento fotografico dell'imputato.

A sanarle non varrebbero le dichiarazioni rese dal teste Salidu, amico della persona offesa, né quelle di sua sua moglie per le ragioni esposte nell'atto di ricorso; neppure il certificato medico varrebbe a riscontrare la dichiarazioni di Senis sull'attribuzione del fatto all'imputato.

A seguito di istanza per la trattazione orale è stata fissata l'odierna udienza pubblica nel corso della quale il PG, dr Epidendio, ha concluso per l'inammissibilità ;il difensore della parte civile, avvocato [OSCURATO:PERSONA], si è associato alle conclusioni del PM ed ha depositato conclusioni, chiedendo la liquidazione di spese ed onorari; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per l'imputato ha insistito per l'accoglimento del ricorso, eccependo la prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Occorre premettere in fatto che dalle concordi pronunzie di merito risulta che la persona offesa Senis il 26 Dicembre 2012 subì un'aggressione con una spranga di ferro ad opera di un giovane da lui non conosciuto, come ritorsione per un precedente diverbio avvenuto la sera del 25 Dicembre nei pressi della casa di abitazione.

Il medesimo giorno dell'aggressione Senis era stato medicato in ospedale, dichiarando di essere stato colpito con un oggetto contundente alla spalla destra ed i medici avevano stilato la diagnosi di cui all'imputazione e pronosticato la guarigione in 20 giorni.

Qualche giorno dopo questi fatti Senis, in compagnia dell'amico Salidu, aveva incrociato per caso un giovane e l'aveva indicato all'amico come l'aggressore del 26 Dicembre; la persona offesa aveva sporto denunzia-querela ed aveva individuato l'aggressore in un album fotografico formato dai [OSCURATO:PERSONA]. 2.Col primo motivo la difesa deduce l'inosservanza del divieto di testimoniare ex art 195/4 cpp da parte del Brigadiere che aveva svolto le indagini, che avrebbe testimoniato anche sulle informazioni ricevute dalla persona offesa.

La deduzione della difesa è solo astrattamente corretta, evocando il divieto di testimonianza imposto agli ufficiali ed agenti di PG dalla disposizione in parola ma nel caso concreto pecca di genericità estrinseca, per il mancato confronto con il testo della motivazione che intende criticare, pure riportato nell'atto di ricorso.

Sul punto, infatti, si afferma che il militare aveva ricordato l'attività di indagine svolta, precisando di come la persona offesa avesse riconosciuto in foto il suo aggressore, e di come lui stesso avesse sequestrato la spranga in ferro recuperata da Senis, essendo questo solo il contenuto della testimonianza valorizzato dalla Corte territoriale.

La pronunzia è in armonia con il principio più volte enunciato da questa Corte regolatrice, secondo il quale il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, contenuto nell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen., non riguarda i casi in cui la deposizione del teste di polizia giudiziaria non ha valore surrogatorio di quella del teste primario, ancorché non ancora acquisita nel processo, ma è solo illustrativa dello sviluppo dell'indagine e della complessiva coerenza degli elementi di prova raccolti, anche con riferimento all'evidenziazione di eventuali contrasti tra la dichiarazione resa dal teste alla polizia giudiziaria e quella dallo stesso resa in sede dibattimentale.(Sez.1 , Sentenza n. 13734 del 25/02/2020 Ud. (dep. 06/05/2020) Rv. 278974.

Massime precedenti conformi: N. 44219 del 2014 Rv. 262067. 3.Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso per essere meramente reiterativo delle doglianze già presentate in appello, che la Corte territoriale ha disatteso con argomentazione in nulla illogica e priva delle dedotte omissioni motivazionali.

La difesa ha tentato di sollevare dubbi sulla credibilità della persona offesa tramite una dettagliata e lunga rassegna delle incongruenze presenti nella sua testimonianza, ignorando la logica giustificazione resa sul tema dalla Corte cagliaritana, che alla pagina 18, ha evidenziato le ragioni per le quali tali incongruenze si erano verificate, riferendosi sia al lungo lasso di tempo trascorso dai fatti - cinque anni - sia all'evidente nervosismo della persona offesa, per il quale aveva addirittura sbagliato nel riferire il nome della moglie.

3.1. Del resto la testimonianza della persona offesa, anche se costituita parte civile, può da sola essere posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che, peraltro, deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone.

In motivazione la Corte ha precisato come, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi. (Sez.

U, Sentenza n. 41461 del 19/07/2012 Ud. (dep. 24/10/2012 ) Rv. 253214.

La Corte di appello ha fatto buon uso del principio, controllando la credibilità della persona offesa e l'attendibilità delle sue dichiarazioni ed individuando più elementi di prova a conforto, quali, il certificato medico attestante lesioni guaribili in venti giorni e di contenuto compatibile con la descrizione dell'aggressione resa da Senis; la testimonianza della moglie di costui circa le condizioni del coniuge al rientro a casa; il reperimento del corpo contundente adoperato per colpire la persona offesa; l'individuazione fotografica operata durante le indagini, che la Corte ha valutato attendibile, in ragione delle modalità di compilazione dell'album, contenente foto di persone con caratteristiche somatiche molto simili alla persona che lo aveva aggredito.

Sul punto è il caso di osservare che si tratta di un accertamento di fatto liberamente apprezzabile dal giudice, in base al principio di non tassatività dei mezzi di prova, la cui affidabilità dipende dall'attendibilità del teste _ e della — deposizione da questi resa.Sez. 4, Sentenza n. 47262 del 13/09/2017 Ud. (dep. 13/10/2017 )rv. 271041.

Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

La pronunzia di inammissibilità impedisce la declaratoria di prescrizione, richiesta in udienza dal difensore, poichè verificatasi dopo la sentenza di secondo grado, a causa dei plurimi periodi di sospensione, per un totale di 684 giorni, come rammentato alla pagina diciannove della sentenza, e riguardo ai quali la difesa nulla ha controdedotto.

L'imputato, inoltre, va condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, come da dispositivo.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sara' liquidata dalla Corte di appello di Cagliari con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

Deciso il 12.7.2022 Il Consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si associa alla richiesta del PG; chiede la conferma della sentenza della Corte d'Appello di Cagliari anche in ordine alle statuizioni civili; deposita conclusioni alle quali si riporta e copia del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso insistendo per l'accoglimento dello stesso ed eccepisce la maturata prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Cagliari ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno a carico dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], per il delitto di lesioni con uso di una spranga di ferro cagionate a Senis. Fatto di Dicembre 2012. Avverso la pronunzia ha proposto ricorso l'imputato tramite difensore di fiducia, articolando due motivi di ricorso. 1.Col primo motivo, ha lamentato la violazione degli artt 194 e 195 cpp e la conseguente illogicità di motivazione per aver il Giudice di appello disatteso l'eccezione di inutilizzabilità della testimonianza del Brigadiere dei [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito non solo sulla attività di indagine svolta - come scritto in sentenza - ma anche sulle dichiarazioni della persona offesa. 2.Col secondo motivo il ricorrente ha dedotto l'illogicità della motivazione per l'omessa risposta ai motivi di appello incentrati sulla mancanza di attendibilità della persona offesa. La difesa riporta nell'atto di impugnazione più passaggi delle dichiarazioni rese da Senis nel corso del dibattimento, che ne denoterebbero la inattendibilità, anche in relazione al mancato riconoscimento fotografico dell'imputato. A sanarle non varrebbero le dichiarazioni rese dal teste Salidu, amico della persona offesa, né quelle di sua sua moglie per le ragioni esposte nell'atto di ricorso; neppure il certificato medico varrebbe a riscontrare la dichiarazioni di Senis sull'attribuzione del fatto all'imputato. A seguito di istanza per la trattazione orale è stata fissata l'odierna udienza pubblica nel corso della quale il PG, dr Epidendio, ha concluso per l'inammissibilità ;il difensore della parte civile, avvocato [OSCURATO:PERSONA], si è associato alle conclusioni del PM ed ha depositato conclusioni, chiedendo la liquidazione di spese ed onorari; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per l'imputato ha insistito per l'accoglimento del ricorso, eccependo la prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Occorre premettere in fatto che dalle concordi pronunzie di merito risulta che la persona offesa Senis il 26 Dicembre 2012 subì un'aggressione con una spranga di ferro ad opera di un giovane da lui non conosciuto, come ritorsione per un precedente diverbio avvenuto la sera del 25 Dicembre nei pressi della casa di abitazione. Il medesimo giorno dell'aggressione Senis era stato medicato in ospedale, dichiarando di essere stato colpito con un oggetto contundente alla spalla destra ed i medici avevano stilato la diagnosi di cui all'imputazione e pronosticato la guarigione in 20 giorni. Qualche giorno dopo questi fatti Senis, in compagnia dell'amico Salidu, aveva incrociato per caso un giovane e l'aveva indicato all'amico come l'aggressore del 26 Dicembre; la persona offesa aveva sporto denunzia-querela ed aveva individuato l'aggressore in un album fotografico formato dai [OSCURATO:PERSONA]. 2.Col primo motivo la difesa deduce l'inosservanza del divieto di testimoniare ex art 195/4 cpp da parte del Brigadiere che aveva svolto le indagini, che avrebbe testimoniato anche sulle informazioni ricevute dalla persona offesa. La deduzione della difesa è solo astrattamente corretta, evocando il divieto di testimonianza imposto agli ufficiali ed agenti di PG dalla disposizione in parola ma nel caso concreto pecca di genericità estrinseca, per il mancato confronto con il testo della motivazione che intende criticare, pure riportato nell'atto di ricorso. Sul punto, infatti, si afferma che il militare aveva ricordato l'attività di indagine svolta, precisando di come la persona offesa avesse riconosciuto in foto il suo aggressore, e di come lui stesso avesse sequestrato la spranga in ferro recuperata da Senis, essendo questo solo il contenuto della testimonianza valorizzato dalla Corte territoriale. La pronunzia è in armonia con il principio più volte enunciato da questa Corte regolatrice, secondo il quale il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, contenuto nell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen., non riguarda i casi in cui la deposizione del teste di polizia giudiziaria non ha valore surrogatorio di quella del teste primario, ancorché non ancora acquisita nel processo, ma è solo illustrativa dello sviluppo dell'indagine e della complessiva coerenza degli elementi di prova raccolti, anche con riferimento all'evidenziazione di eventuali contrasti tra la dichiarazione resa dal teste alla polizia giudiziaria e quella dallo stesso resa in sede dibattimentale.(Sez.1 , Sentenza n. 13734 del 25/02/2020 Ud. (dep. 06/05/2020) Rv. 278974. Massime precedenti conformi: N. 44219 del 2014 Rv. 262067. 3.Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso per essere meramente reiterativo delle doglianze già presentate in appello, che la Corte territoriale ha disatteso con argomentazione in nulla illogica e priva delle dedotte omissioni motivazionali. La difesa ha tentato di sollevare dubbi sulla credibilità della persona offesa tramite una dettagliata e lunga rassegna delle incongruenze presenti nella sua testimonianza, ignorando la logica giustificazione resa sul tema dalla Corte cagliaritana, che alla pagina 18, ha evidenziato le ragioni per le quali tali incongruenze si erano verificate, riferendosi sia al lungo lasso di tempo trascorso dai fatti - cinque anni - sia all'evidente nervosismo della persona offesa, per il quale aveva addirittura sbagliato nel riferire il nome della moglie. 3.1. Del resto la testimonianza della persona offesa, anche se costituita parte civile, può da sola essere posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che, peraltro, deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. In motivazione la Corte ha precisato come, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi. (Sez. U, Sentenza n. 41461 del 19/07/2012 Ud. (dep. 24/10/2012 ) Rv. 253214. La Corte di appello ha fatto buon uso del principio, controllando la credibilità della persona offesa e l'attendibilità delle sue dichiarazioni ed individuando più elementi di prova a conforto, quali, il certificato medico attestante lesioni guaribili in venti giorni e di contenuto compatibile con la descrizione dell'aggressione resa da Senis; la testimonianza della moglie di costui circa le condizioni del coniuge al rientro a casa; il reperimento del corpo contundente adoperato per colpire la persona offesa; l'individuazione fotografica operata durante le indagini, che la Corte ha valutato attendibile, in ragione delle modalità di compilazione dell'album, contenente foto di persone con caratteristiche somatiche molto simili alla persona che lo aveva aggredito. Sul punto è il caso di osservare che si tratta di un accertamento di fatto liberamente apprezzabile dal giudice, in base al principio di non tassatività dei mezzi di prova, la cui affidabilità dipende dall'attendibilità del teste _ e della — deposizione da questi resa.Sez. 4, Sentenza n. 47262 del 13/09/2017 Ud. (dep. 13/10/2017 )rv. 271041. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. La pronunzia di inammissibilità impedisce la declaratoria di prescrizione, richiesta in udienza dal difensore, poichè verificatasi dopo la sentenza di secondo grado, a causa dei plurimi periodi di sospensione, per un totale di 684 giorni, come rammentato alla pagina diciannove della sentenza, e riguardo ai quali la difesa nulla ha controdedotto. L'imputato, inoltre, va condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, come da dispositivo. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sara' liquidata dalla Corte di appello di Cagliari con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Deciso il 12.7.2022 Il Consigliere estensor