CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 gennaio 2025
Cassazione n. 03213/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.9556/20 18 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], ex socia e già liquidatore di [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in forza di procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] in Lauro n. 13; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 11; -controricorrentee ricorrente incidentale- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 7494 /20 17 depositata in data 12 /0 9 /20 17 , non notificata; Ordinanza interlocutoria udita la relazione tenuta nell’adunanza camerale del 14 gennaio 2025 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania, riformando la decisione della Commissione tributaria provinciale di Napoli, dichiarava inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] già liquidatrice della Stock land s.r.l. c ontro l'avviso di accertamento relativo a Ires, Iva e Irap per l'anno d'imposta 2010. In particolare i giudici d'appello evidenziavano che,contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado,l'avviso di accertamento era stato notificato dopo che nel R egistro delle imprese era stata annotata la cancellazione della società S tock l and ; precisavano che l'annotazione che aveva indotto i primi giudici a ritenere che la società non fosse estinta ma ne fosse stata modificata la ragione sociale, era in realtà relativa semplicemente alla variazione dell'indirizzo di posta elettronica, il che non incideva ovviamente sugli effetti dell a cancellazione, avvenuta incontrovertibilmente a luglio del 2013 , e quindi prima della notifica dell'avviso di accertamento. Premesso tale accertamento, la CTR faceva applicazione del l’ orientamento di legittimità secondo il quale la cancellazione del registro delle imprese con estinzione della società prima della notifica dell'avviso di accertamento determina il difetto della sua capacità processuale e il difetto di legittimazione a rappresentarla dell'ex liquidatore, con conseguente inammissibilità del ricorso originario; evidenziava, a sostegno di tale conclusione,che non risultava allegato né provato un qualsivoglia interesse ad agire da parte della liquidatrice e che del resto l'Agenzia non aveva fatto valere nel caso in esame alcuna responsabilità del liquidatore ex art. 2945 cod . civ. o ex art . 36 del d.P.R. n. 602 del 19 73 per cui doveva escludersi in radice la legittimazione attiva e passiva.Contro tale decisione [OSCURATO:PERSONA], ex socia e già liquidatrice della [OSCURATO:SOCIETA].,propone ricorso, affidato a un motivo . L’Agenzia delle entrateresiste con controricorso e propone ricorso incidentale. Il giudizio è stato fissato per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso , propost o ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. , la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 100 cod. proc . civ . , 2495 cod . civ ., 36 d.P.R. n. 602 del 1973 ; lamenta infatti di aver agito non nella qualità di liquidatore della societàma in virtù di un proprio interesse ad agire, concretatosi nell’essere socia, e quindi successore della pretesa tributaria, consegnataria dell’atto, qualità spesa al fine di far dichiarare nulla la verifica compiuta nei confronti della società e decaduta l’amministrazione dal potere di accertamenti;inoltre, nello svolgimento del fatto, deduce di essere destinataria dell’avviso di accertamento dei redditi per trasparenza. Con il primo motivo del ricorso incidentale l'Agenzia delle entrate deduce la nullità della sentenza, per violazione dell'articolo 132 cod. proc. civ . e dell'articolo 36 decreto legislativo n . 546 del 1992 , in relazione all'articolo 3 60 , primo comma , n . 4 , cod . proc . civ . , evidenziando che la CTR, pur dovendo scegliere tra le opposte interpretazioni della visura camerale, avrebbe omesso di spiegare le ragioni di condivisione della tesi difensiva della società. Con il secondo motivo deduce violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 2495 cod. civ . , in relazione agli articoli 2500 - sep ties e 2500-octies cod.civ., sotto il profilo dell’articolo 360, primo comma , n . 3 cod. proc. civ.,poiché nella fattispecie in questione non si è verificato alcun fenomeno e stintivo della persona giuridica bensì una trasformazione eterogenea documentalmente attestata, con ovvi effetti in termini di validità dell'impugnato avviso di accertamento. 2. Al fine di compiuta decisione del ricorso occorre acquisire il fascicolo di merito; la causa inoltre intercetta questione rimessa alle Sezioni Unite con ordinanza interlocutoria n. 7425/2023, in attesa di decisione. P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo disponendo l’acquisizione del fas