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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 giugno 2024

Cassazione n. 46028/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2021 della CORTE di APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di Appello di Genova per il giudizio; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza predibattimentale resa ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen. in data 11 giugno 2021 la Corte d'Appello di Genova dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui agli artt. 646 e 485 cod. pen. ascrittigli per essersi gli stessi estinti per intervenuta prescrizione.

2. Avverso la detta sentenza proponeva ricorso per cassazione la parte civile [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, chiedendone l'annullamento e articolando un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza in relazione agli artt. 578, 598, 599, 129 e 601 cod. proc. pen., violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

3. Evidenziava che in seno alla motivazione della detta sentenza, resa in violazione del principio del contraddittorio, si affermava che la parte civile, interpellata il 7 aprile 2021, non aveva manifestato interesse a coltivare l'azione civile, in tal modo tacitamente revocando la propria costituzione in giudizio.

4. Deduceva che tale assunto era stato smentito dal provvedimento reso in data 18 giugno 2024 dalla Corte d'Appello di Genova in funzione di giudice dell'esecuzione, che aveva restituito il Carbonara nel termine per impugnare la citata sentenza, accertando che la stessa non era stata portata a conoscenza della detta parte civile, la quale non aveva mai manifestato l'intenzione di rinunciare all'azione civile.

5. In data 1 ottobre 2024 la difesa dell'imputato depositava una memoria con la quale chiedeva emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso assumendo che la parte civile aveva manifestato l'intenzione di coltivare l'azione civile per mezzo di una pec inviata non all'indirizzo ufficiale della Corte d'Appello di Genova - unico indirizzo utilizzabile per conferire valore legale al deposito dell'atto, a mente dell'art. 24 del dl. n. 137/2020 -, bensì all'indirizzo, non ufficiale, della sezione assegnataria del fascicolo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso fondato.

2. Ed invero, costituisce principio consolidato quello secondo il quale nel giudizio d'appello non è consentito pronunciare sentenza predibattimentale di proscioglimento ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen., in quanto il combinato disposto degli artt. 598, 599 e 601 cod. proc. pen. non effettua alcun rinvio, esplicito o implicito, a tale disciplina, né la pronuncia predibattimentale può essere ammessa ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen., poiché l'obbligo del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio (così Sez.

U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269809 - 01).

3. Nel caso di specie, come sopra evidenziato, il giudice dell'esecuzione, nel disporre la rimessione in termini della parte civile per impugnare, ha accertato che la sentenza impugnata è stata resa in violazione del principio del contraddittorio proprio in danno della detta parte civile, la quale non aveva mai inteso rinunciare all'azione di risarcimento del danno.

4. Per tali ragioni la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con conseguente trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Genova per il giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Ge

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2021 della CORTE di APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di Appello di Genova per il giudizio; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza predibattimentale resa ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen. in data 11 giugno 2021 la Corte d'Appello di Genova dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui agli artt. 646 e 485 cod. pen. ascrittigli per essersi gli stessi estinti per intervenuta prescrizione. 2. Avverso la detta sentenza proponeva ricorso per cassazione la parte civile [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, chiedendone l'annullamento e articolando un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza in relazione agli artt. 578, 598, 599, 129 e 601 cod. proc. pen., violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. 3. Evidenziava che in seno alla motivazione della detta sentenza, resa in violazione del principio del contraddittorio, si affermava che la parte civile, interpellata il 7 aprile 2021, non aveva manifestato interesse a coltivare l'azione civile, in tal modo tacitamente revocando la propria costituzione in giudizio. 4. Deduceva che tale assunto era stato smentito dal provvedimento reso in data 18 giugno 2024 dalla Corte d'Appello di Genova in funzione di giudice dell'esecuzione, che aveva restituito il Carbonara nel termine per impugnare la citata sentenza, accertando che la stessa non era stata portata a conoscenza della detta parte civile, la quale non aveva mai manifestato l'intenzione di rinunciare all'azione civile. 5. In data 1 ottobre 2024 la difesa dell'imputato depositava una memoria con la quale chiedeva emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso assumendo che la parte civile aveva manifestato l'intenzione di coltivare l'azione civile per mezzo di una pec inviata non all'indirizzo ufficiale della Corte d'Appello di Genova - unico indirizzo utilizzabile per conferire valore legale al deposito dell'atto, a mente dell'art. 24 del dl. n. 137/2020 -, bensì all'indirizzo, non ufficiale, della sezione assegnataria del fascicolo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso fondato. 2. Ed invero, costituisce principio consolidato quello secondo il quale nel giudizio d'appello non è consentito pronunciare sentenza predibattimentale di proscioglimento ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen., in quanto il combinato disposto degli artt. 598, 599 e 601 cod. proc. pen. non effettua alcun rinvio, esplicito o implicito, a tale disciplina, né la pronuncia predibattimentale può essere ammessa ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen., poiché l'obbligo del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio (così Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269809 - 01). 3. Nel caso di specie, come sopra evidenziato, il giudice dell'esecuzione, nel disporre la rimessione in termini della parte civile per impugnare, ha accertato che la sentenza impugnata è stata resa in violazione del principio del contraddittorio proprio in danno della detta parte civile, la quale non aveva mai inteso rinunciare all'azione di risarcimento del danno. 4. Per tali ragioni la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con conseguente trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Genova per il giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Ge
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