CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22494/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli arti. 624 e 625, comma 1, n. 2 cod. pen., ulteriormente aggravato dalla recidiva specifica, contestata e ritenuta; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo a più censure; [OSCURATO:PERSONA] - che la prima censura, con la quale ci si duole della violazione degli artt. 546, comma 1, cod. proc. pen, e del vizio di motivazione in punto di responsabilità del ricorrente (non avendone considerato la buona fede), non è consentita in questa sede in quanto inedita, posto che non risulta dall'incontestata sintesi dei motivi di appello, per come riportata nella sentenza impugnata, che il deducente avesse formulato doglianze in ordine, appunto, al tema dedotto; di modo che, trattandosi di questione che involge profili di merito, non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.; - che la seconda censura, con la quale si denuncia la violazione dell'art. 69 cod. pen., con riferimento al diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle contestate aggravanti (posto che, ancora una volta, non si sarebbe tenuto conto della buona fede dell'imputato), è articolata senza tener conto che, per diritto vivente, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931), come nel caso di specie (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata, in cui la Corte di appello ha giustificato la statuizione assunta evocando la gravità del fatto e la pericolosità dell'imputato, dimostratosi recidivo, quali parametri cui ha ancorato la propria valutazione circa l'adeguatezza del trattamento sanzionatorio applicato); - che la terza censura, con la quale si contesta l'operata determinazione della pena, non è consentita in questa sede, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli arti. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata); - che la quarta censura, con la quale si articolano critiche in punto di mancata esclusione della recidiva, è aspecifica, manifestamente infondata e non consentita in questa sede, atteso che la motivazione in punto di recidiva (laddove la Corte territoriale ha evidenziato come, al momento della consumazione del reato, l'imputato risultasse già gravato da più condanne definitive, rispetto alle quali l'ulteriore commesso stava a dimostrare quantomeno una sua maggiore pericolosità sociale, vedasi pag. 2 della sentenza impugnata) risulta in linea con l'obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011 — dep. 15/02/20:12, Marcianò, Rv. 251690; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle amm