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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2022

Cassazione n. 41411/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di assise di appello di Palermo riconosceva la continuazione tra i reati giudicati con tre sentenze di condanna emesse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e rideterminava la pena complessiva in anni ventotto e mesi tre di reclusione.

2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla misura degli aumenti per la continuazione con i reati satellite. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Il ricorrente non dimostra affatto il vizio di motivazione denunciato: in effetti, l'ordinanza impugnata è accurata e precisa nel motivare i singoli aumenti calcolati per la continuazione per i reati satellite e nel concludere per una sostanziale congruità della pena complessiva calcolata; in definitiva, la censura che lamenta il difetto di motivazione risulta manifestamente infondata.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e titzmax1Z2ZUM della somma di euro 3.000 a Cassa delle Ammende.

Così deciso il 22 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di assise di appello di Palermo riconosceva la continuazione tra i reati giudicati con tre sentenze di condanna emesse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e rideterminava la pena complessiva in anni ventotto e mesi tre di reclusione. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla misura degli aumenti per la continuazione con i reati satellite. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente non dimostra affatto il vizio di motivazione denunciato: in effetti, l'ordinanza impugnata è accurata e precisa nel motivare i singoli aumenti calcolati per la continuazione per i reati satellite e nel concludere per una sostanziale congruità della pena complessiva calcolata; in definitiva, la censura che lamenta il difetto di motivazione risulta manifestamente infondata. 2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e titzmax1Z2ZUM della somma di euro 3.000 a Cassa delle Ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 41411/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris