CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27194/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ak, Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - condannati in primo e secondo grado per delitti di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, il Morena anche in quanto ritenuto partecipe di un'associazione ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, nonché per alcuni reati fine in materia di stupefacenti - hanno proposto ricorso per cassazione; che, con un primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione di legge ed il vizio della motivazione in relazione alla mancata derubricazione del reato di spaccio nella ipotesi lieve prevista dal comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, lamentando l'erronea valutazione del compendio probatorio, dal quale emergerebbero numerosi elementi favorevoli ad una più mite qualificazione dei fatti attribuiti al ricorrente, richiamando, inoltre, la giurisprudenza di questa Corte in ordine all'ammissibilità della qualificazione del medesimo fatto storico in termini diversi tra i vari concorrenti; che, con un secondo motivo di ricorso, si insiste in ordine alla qualificazione dei fatti ai sensi della più lieve ipotesi prevista dal comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, lamentando una carenza motivazionale in ordine al diniego del riconoscimento di tale fattispecie; che, in terzo luogo, si censurano la violazione di legge ed il vizio della motivazione della sentenza impugnata in relazione al mancato riconoscimento delle richieste attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata recidiva, sostenendo che non sarebbero stati individuati gli elementi negativi dai quali poter dedurre un giudizio sfavorevole per l'imputato e non sarebbe stato provato che la condotta contestata al ricorrente fosse espressione di una consueta e costante modalità di guadagno; che, con un unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] lamenta il vizio della motivazione in relazione alla mancata applicazione, nella sua estensione più ampia, della riduzione ex art. 62- bis, cod. pen. Considerato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità e al diniego di riconoscimento delle attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata recidiva, facendo buon uso del corposo compendio probatorio, dal quale risulta che l'imputato abbia acquistato rilevanti quantità di sostanze stupefacenti; che la difesa non ha adeguatamente contestato la motivazione della sentenza impugnata, nella quale si spiega con ampie argomentazioni (facendo riferimento alle pagg. 158 e ss. della sentenza di primo grado) come la ricostruzione dei fatti in chiave difensiva sia destituita di fondamento, perché basata su generiche contestazioni del quadro istruttorio; che anche il diniego di riconoscimento in regime di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche risulta adeguatamente motivato, alla luce della mancanza di elementi positivi di giudizio, la cui sussistenza non è stata specificamente dedotta neanche con il ricorso per cassazione; che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato, perché la Corte di merito ha spiegato - con motivazione logicamente coerente - che la riduzione ex art. 62 -bis, cod. pen., non può essere effettuata nella sua massima estensione in ragione della gravità dei reati commessi e della notevole capacità a delinquere dell'imputato; elementi che non possono essere completamente elisi dal corretto comportamento processuale tenuto dall'imputato, che è stato comunque valorizzato dalla Corte territoriale ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata aggravante; che, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, i aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA]