CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 3 novembre 1976
Cassazione n. 48228/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] per l'inammissibilità del ricorso proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; Nessun difensore è presente; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Napoli, con la pronuncia indicata in epigrafe e per quanto rileva in questa sede, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] oltre che la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per la fattispecie associativa agli stessi ascritta ex art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, riformando parzialmente la sentenza di primo grado in ragione della ritenuta insussistenza, circa la posizione di [OSCURATO:PERSONA], della c.d. «aggravante mafiosa». 2. Avverso la sentenza di secondo grado [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite i rispettivi difensori, hanno proposto distinti ricorsi per cassazione fondati, rispettivamente, su uno e quattro motivi, di seguito enunciati nei termini strettamente necessari alla motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il motivo unico di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 62-bis cod. pen. per non aver la Corte territoriale, al pari del giudice di primo grado, ritenuto sussistenti le circostanze attenuanti generiche nonostante l'avvenuto allontanamento dell'imputata dall'ambiente criminale di appartenenza e la nuova condotta di vita dalla stessa intrapresa in quanto c.d. «collaboratrice di giustizia». 2.2. Con i motivi primo e secondo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si prospetta l'omessa motivazione in merito alle deduzioni difensive inerenti all'accertato ruolo dell'imputato all'interno del sodalizio, in termini di stabile fornitore, oltre che in ordine all'invocata diversa qualificazione giuridica ai sensi dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. La Corte territoriale, in sostanza, nella sua valutazione in termini di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe considerato il dato dell'assoluzione dell'imputato, intervenuta con sentenza agli atti del processo, dalla partecipazione ad altra associazione, organizzata da altri insieme a [OSCURATO:PERSONA] e contestata come commessa in un diverso periodo ma operante nel medesimo contesto territoriale, nonché la circostanza per la quale non tutti i «collaboratori di giustizia» avrebbero reso dichiarazioni accusatorie nei confronti dell'imputato, oltre ad aver valorizzato esiti di intercettazioni ritenute dal ricorrenti non pertinenti. In buona sostanza, come da sintesi di cui a pag. 17 del ricorso, «la difesa ritiene che dal compendio probatorio non sia emerso nemmeno uno degli elementi tipici, individuati dalla Giurisprudenza con riferimento alla partecipazione all'associazione da parte del mero fornitore». Sicché, conclude il ricorrente, il giudice d'appello, al pari di quello di primo grado, avrebbe finito per attribuire all'imputato una condotta partecipativa al sodalizio, in qualità di stabile fornitore di stupefacente, in luogo della fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, senza peraltro fornire sul puto motivazione. Con i motivi terzo e quarto, infine, si deduce l'errore nel quale sarebbe incorsa la corte territoriale, al pari di quanto fatto dal primo giudice, nel ritenere operante l'aumento per la recidiva, senza motivare in merito, oltre che insussistenti le circostanze attenuanti generiche, delle quali sarebbe invece meritevole l'imputato in ragione della condotta estrinsecatasi nell'interrogatorio (reso nel diverso indicato procedimento) con la quale avrebbe ammesso il proprio ruolo di mero intermediario di altro soggetto (il reale fornitore). 3. La Procura generale presso la Suprema Corte ha discusso oralmente, concludendo in termini di inammissibilità, circa la posizione di [OSCURATO:PERSONA], e di rigetto, per [OSCURATO:PERSONA], nell'assenza delle difese delle parti nonostante l'istanza di trattazione orale della difesa di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. La Corte territoriale, in ipotesi di «doppia conforme» e con motivazione congrua, coerente e non manifestamente illogica, ha esplicitato le ragioni sottese alla condanna dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] quale partecipe con riferimento ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (Cocaina e crack), operante sul territorio di Mondragone e Napoli nel periodo settembre 2012 al febbraio 2013, anche all'esito della valutazione delle dichiarazioni rese da c.d. «collaboratori di giustizia» ritenute riscontrate nel nucleo essenziale dei fatti da prova re. Sono state in particolare esplicitate le condotte dell'imputato in termini di suo fattivo e consapevole ruolo partecipativo in seno al sodalizio, quale stabile fornitore di sostanze stupefacenti poi immesse nel mercato, tenuto per un periodo di cinque mesi nel corso dei quali, in ragione dei detti stabili rapporti, matura anche un credito pari a circa 9.000,00 euro. Il cosciente, stabile e costante rapporto tra fornitore e organizzazione, nella consapevolezza reciproca di operare nell'ambito di un'unica associazione ancorché con i diversi ruoli in essa assunti, è poi argomentata anche dalla programmata partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] ad un summit con i vertici del sodalizio prevalentemente operante in Mondragone. L'imputato, in particolare, precisano i giudici di merito, si è inizialmente rapportato con il sodalizio quale fornitore in una determinata circostanza per poi inserirsi in esso quale stabile canale di approvvigionamento, di cocaina e crack, in grado di sfruttare canali di rifornimento napoletani per la diffusione dello stupefacente nel mercato di Mondragone. In ragione della descritta condotta, integrante uno stabile canale di collegamento in merito al traffico di stupefacenti tra Napoli e il litorale casertano, la Corte territoriale ha infine valutato congrua la pena commisurata dal giudice di primo grado per poi rigettare anche i motivi d'appello inerenti alla ritenuta insussistenza delle circostanze attenuanti generiche, in ragione dell'assenza di segni di resipiscenza e di attività lavorativa, valutati in uno con la condotta di vita anteatta. Quest'ultima, peraltro, al pari di quanto avvenuto all'esito del giudizio di primo grado, è stata considerata al fine dell'aumento per la contestata recidiva, trattandosi di precedenti specifici e in considerazione dell'offensività delle condotte ritenute omogenee tra loro. Con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], infine e sempre nei limiti di quanto ancora rileva nel presente giudizio, differentemente da quanto prospettato dal ricorrente la Corte territoriale ha escluso la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche in considerazione dell'enorme disvalore della condotta associativa, con riferimento a sodalizio operante con metodo mafioso e in nome di un clan egemone sul territorio, oltre che della condotta di vita anteatta emergente dai precedenti penali. 3. Orbene, i ricorsi sono inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto, oltre a essere meramente ripetitivi dei motivi fondanti l'appello, cui la Corte territoriale ha risposto con la motivazione esente da critiche innanzi sintetizzata (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710), sono stati proposti per motivi diversi da quelli prospettabili in sede di legittimità in quanto costituiti da doglianze in fatto, con le quali si prospettano anche erronee valutazioni del giudice di merito, non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione si vedano ex plurimis: Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584, e, tra le più recenti, Sez. 7, n. 9378 del 09/02/2022, Galperti, in motivazione; si veda altresì Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi rilevanti anche al ricorso per cassazione). 3.1. Circa la posizione di [OSCURATO:PERSONA], l'inconferenza delle censure inerenti alla ritenuta responsabilità per la partecipazione all'associazione è altresì evidenziata dalla stessa sintesi della doglianza fatta dal ricorrente a pagina 17 del ricorso. In essa difatti «la difesa ritiene che dal compendio probatorio non sia emerso nemmeno uno degli elementi tipici, individuati dalla Giurisprudenza con riferimento alla partecipazione all'associazione da parte del mero fornitore». Sicché, conclude poi il ricorrente, sostanzialmente sostituendosi ai giudici di merito, il giudice d'appello, al pari di quello di primo grado, avrebbe finito per attribuire all'imputato una condotta partecipativa al sodalizio, in qualità di stabile fornitore di stupefacente, in luogo della fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Nelle parti in cui non mira a sostituire proprie valutazioni, anche di natura probatoria, a quelle del giudice di merito, il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], non si confronta poi con la ratio sottesa alla sentenza impugnata laddove, nonostante le diffuse argomentazioni innanzi sintetizzate, si prospetta l'omessa motivazione in merito alle deduzioni difensive inerenti all'accertato ruolo dell'imputato all'interno del sodalizio, in termini di stabile fornitore, oltre che in ordine all'invocata diversa qualificazione giuridica della condotta ai sensi dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Così argomentando, infine, il ricorrente mostra peraltro di non confrontarsi con i principi di diritto sanciti dalla suprema Corte per cui integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità a fornire le sostanze oggetto del traffico del sodalizio, tale da determinare, come nella specie, un durevole rapporto tra fornitore e spacciatori che immettono la droga nel consumo al minuto, sempre che si accerti, come evidenziato dalla Corte territoriale, la coscienza e volontà di far parte dell'associazione, di contribuire al suo mantenimento e di favorire la realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga (ex plurimis, Sez. 4, n. 19272 del 12/06/2020, Bellissima, Rv. 279249). 3.2. Parimenti dicasi in ordine alle critiche mosse, da entrambi i ricorrenti, all'apparato motivazionale inerente all'esclusione delle circostanze attenuati generiche e, circa la posizione di [OSCURATO:PERSONA], al confermato aumento per la contestata recidiva, avendo la Corte territoriale esplicitato le ragioni sottese al rigetto dei rispettivi motivi d'appello con l'apparato motivazionale di cui innanzi, scevro dai vizi denunciati. Con particolare riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], infine, le critiche della ricorrente evidenziano, oltre al mancato raffronto del motivo di ricorso con la ratio sottesa alla decisione, anche l'assenza di un confronto con principio di diritto già sancito dalla Suprema Corte nella parte in cui, sostanzialmente, mostrano di argomentare in ragione di una sovrapposizione tre le attenuanti generiche e quella della collaborazione che, invece, si fondano su distinti e diversi presupposti. Le prime non escludono, ma nemmeno necessariamente implicano, l'applicazione della seconda, poiché l'ad 62-bis cod. pen. attribuisce al giudice la facoltà di cogliere, sulla base di numerosi e diversificati dati sintomatici t-- (motivi che hanno determinato il reato, circostanze che lo hanno accompagnato, danno cagionato, condotta tenuta post delictum), gli elementi che possono condurre ad attenuare la pena edittale. Quella della collaborazione è invece attenuante conseguenza del valido contributo fornito dall'imputato allo sviluppo delle indagini allo scopo di evitare le ulteriori conseguenze della attività delittuosa (ex plurimis, Sez. 2, n. 27808 del 14/03/2019, Furnari, Rv. 276111, che ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva concesso i benefici conseguenti alla scelta di collaborare con la giustizia, ex art. 8 d.l. n. 152 del 1991, conv. in I. n. 203 del 1991, ma non le circostanze attenuanti generiche, considerato il ruolo di rilievo svolto dall'imputato in ambito associativo ed i numerosi e gravi precedenti allo stesso riferibili). 4. In conclusione, all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ric