Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 maggio 2022

Cassazione n. 23638/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inanrimissibilità del ricorso.

Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'Appello di Bologna con sentenza del 10 novembre 2020, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rimini del 15 aprile 2015 ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato relativo all'annualità 2009 in quanto estinto per prescrizione e rideterminato la pena per i reati, unificati con la continuazione, di cui all'art. 5, d.

Igs. 74 del 2000 (per gli anni di imposta 2010 e 2011) in anni 2 e mesi 6 di reclusione.

2. L'imputato propone ricorso in cassazione, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, commal, disp. att., c.p.p. 2.

1. Violazione di legge (art. 5 d.

Igs. 74 del 2000).

Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'accertamento del superamento della soglia di punibilità.

L'accertamento fiscale è stato compiuto con il metodo induttivo, ma in sede penale devono ricostruirsi il reddito e l'imposta evasa in via autonoma.

Inoltre, non sono stati dedotti i costì per la produzione del reddito.

Non risulta accertato, al di là di ogni ragionevole dubbio, il superamento della soglia di punibilità (per il 2010 l'imposta evasa sarebbe di € 81.280,00 e per il 2011 di euro 57.690,00, di poco superiore alla soglia di punibilità).

Le presunzioni tributarie non possono certo trovare ingresso nel processo penale, dovendo il giudice penale accertare con scrupolo l'entità dell'imposta evasa.

I giudici di merito, invece, hanno accettato le considerazioni della Guardia di Finanza che aveva redatto l'accertamento tributario, senza una autonoma e rigorosa analisi. [OSCURATO:PERSONA] di Finanza sommava agli importi accreditati nel conto corrente anche quelli delle fatture fornite dal ricorrente, duplicando le voci di reddito.

Lo stesso meccanismo che ha fatto considerare entrate gli accrediti sul conto corrente avrebbe dovuto far considerare costi i I deducibili i prelevamenti (anche se non indicati dall'imputato) quantomeno in parte, con il conseguente dubbio sul superamento della soglia di punibilità.

Alcune uscite erano state disposte con assegni bancari, tracciabili e, quindi, validi per essere valutati quali costi deducibili.

La sentenza è carente di motivazione proprio sulla prospettazione del ricorrente nell'atto di appello sulle fatture passive prodotte.

Ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

3. il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, e per genericità, peraltro articolato in fatto con la riproposizione degli stessi argomenti dell'appello.

La sentenza impugnata (e già la decisione di primo grado, in doppia conforme), con motivazione adeguata, immune da contraddizioni e senza manifeste illogicità, rileva come dalla testimonianza del M.Ilo della Guardia di Finanza, [OSCURATO:PERSONA], emerge che nessun dato delle poste attive di reddito è stato duplicato in quanto "sono stati verificati gli accrediti sul conto corrente, derivanti dalle fatture prodotte dall'imputato, importi che il teste ha definito minimalí, ma comunque calcolati senza duplicazione alcuna".

Inoltre, la sentenza impugnata rileva che mai l'imputato ha indicato quali sarebbero i costi da dedurre, che, all'esito della loro valutazione, non farebbero superare la soglia di punibilità.

Infatti, i costi non contabilizzati possono essere valutati solo in presenza di specifiche allegazioni fattuali: "In tema di reati tributari, al fine di determinare l'ammontare della imposta evasa, il giudice deve operare una verifica che, pur non potendo prescindere dai criteri di ("141%-Pliai-g arpc, io accertamento dell'imponibile stabiliti dalla legislazione fiscale, subisce le limitazioni che derivano dalla diversa finalità dell'accertamento penale e dalle regole che lo governano, con la conseguenza che i costi deducibili non contabilizzati vanno considerati solo in presenza, quanto meno, di allegazioni fattuali da cui desumere la certezza o comunque il ragionevole dubbio della loro esistenza. (Fattispecie relativa a bancarotta cd. fiscale, in cui la Corte ha respinto l'eccezione difensiva di inesatta determinazione dei debiti tributari causativi del dissesto, dovuta alla mancata valutazione dei costi deducibili, per essere gli stessi non ricostruibili a causa dell'omessa tenuta delle scritture contabili e dell'assenza di ulteriori elementi dimostrativi dei relativi esborsi" (Sez. 5 - , Sentenza n. 40412 del 13/06/2019 Ud. (dep. 02/10/2019 ) Rv. 277120 - 01).

Il ricorso non si confronta con tale specifica motivazione ma ribadisce acriticamente il motivo dell'appello, senza prospettazioni specifiche sull'ammontare dei costi e senza indicazioni delle entrate che sarebbero state duplicate.

Il ricorso si appalesa, quindi, generico ed in fatto, con enunciati solo teorici, e vaghi, senza riferimenti alle concrete prove dell'istruttoria dibattimentale, specificamente indicate nella sentenza impugnata.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex ad 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4/05/2022 Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inanrimissibilità del ricorso. Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Bologna con sentenza del 10 novembre 2020, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rimini del 15 aprile 2015 ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato relativo all'annualità 2009 in quanto estinto per prescrizione e rideterminato la pena per i reati, unificati con la continuazione, di cui all'art. 5, d. Igs. 74 del 2000 (per gli anni di imposta 2010 e 2011) in anni 2 e mesi 6 di reclusione. 2. L'imputato propone ricorso in cassazione, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, commal, disp. att., c.p.p. 2. 1. Violazione di legge (art. 5 d. Igs. 74 del 2000). Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'accertamento del superamento della soglia di punibilità. L'accertamento fiscale è stato compiuto con il metodo induttivo, ma in sede penale devono ricostruirsi il reddito e l'imposta evasa in via autonoma. Inoltre, non sono stati dedotti i costì per la produzione del reddito. Non risulta accertato, al di là di ogni ragionevole dubbio, il superamento della soglia di punibilità (per il 2010 l'imposta evasa sarebbe di € 81.280,00 e per il 2011 di euro 57.690,00, di poco superiore alla soglia di punibilità). Le presunzioni tributarie non possono certo trovare ingresso nel processo penale, dovendo il giudice penale accertare con scrupolo l'entità dell'imposta evasa. I giudici di merito, invece, hanno accettato le considerazioni della Guardia di Finanza che aveva redatto l'accertamento tributario, senza una autonoma e rigorosa analisi. [OSCURATO:PERSONA] di Finanza sommava agli importi accreditati nel conto corrente anche quelli delle fatture fornite dal ricorrente, duplicando le voci di reddito. Lo stesso meccanismo che ha fatto considerare entrate gli accrediti sul conto corrente avrebbe dovuto far considerare costi i I deducibili i prelevamenti (anche se non indicati dall'imputato) quantomeno in parte, con il conseguente dubbio sul superamento della soglia di punibilità. Alcune uscite erano state disposte con assegni bancari, tracciabili e, quindi, validi per essere valutati quali costi deducibili. La sentenza è carente di motivazione proprio sulla prospettazione del ricorrente nell'atto di appello sulle fatture passive prodotte. Ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, e per genericità, peraltro articolato in fatto con la riproposizione degli stessi argomenti dell'appello. La sentenza impugnata (e già la decisione di primo grado, in doppia conforme), con motivazione adeguata, immune da contraddizioni e senza manifeste illogicità, rileva come dalla testimonianza del M.Ilo della Guardia di Finanza, [OSCURATO:PERSONA], emerge che nessun dato delle poste attive di reddito è stato duplicato in quanto "sono stati verificati gli accrediti sul conto corrente, derivanti dalle fatture prodotte dall'imputato, importi che il teste ha definito minimalí, ma comunque calcolati senza duplicazione alcuna". Inoltre, la sentenza impugnata rileva che mai l'imputato ha indicato quali sarebbero i costi da dedurre, che, all'esito della loro valutazione, non farebbero superare la soglia di punibilità. Infatti, i costi non contabilizzati possono essere valutati solo in presenza di specifiche allegazioni fattuali: "In tema di reati tributari, al fine di determinare l'ammontare della imposta evasa, il giudice deve operare una verifica che, pur non potendo prescindere dai criteri di ("141%-Pliai-g arpc, io accertamento dell'imponibile stabiliti dalla legislazione fiscale, subisce le limitazioni che derivano dalla diversa finalità dell'accertamento penale e dalle regole che lo governano, con la conseguenza che i costi deducibili non contabilizzati vanno considerati solo in presenza, quanto meno, di allegazioni fattuali da cui desumere la certezza o comunque il ragionevole dubbio della loro esistenza. (Fattispecie relativa a bancarotta cd. fiscale, in cui la Corte ha respinto l'eccezione difensiva di inesatta determinazione dei debiti tributari causativi del dissesto, dovuta alla mancata valutazione dei costi deducibili, per essere gli stessi non ricostruibili a causa dell'omessa tenuta delle scritture contabili e dell'assenza di ulteriori elementi dimostrativi dei relativi esborsi" (Sez. 5 - , Sentenza n. 40412 del 13/06/2019 Ud. (dep. 02/10/2019 ) Rv. 277120 - 01). Il ricorso non si confronta con tale specifica motivazione ma ribadisce acriticamente il motivo dell'appello, senza prospettazioni specifiche sull'ammontare dei costi e senza indicazioni delle entrate che sarebbero state duplicate. Il ricorso si appalesa, quindi, generico ed in fatto, con enunciati solo teorici, e vaghi, senza riferimenti alle concrete prove dell'istruttoria dibattimentale, specificamente indicate nella sentenza impugnata. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex ad 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4/05/2022 Il C
Sentenza Cassazione n. 23638/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris