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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 01870/2026

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la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 09/07/2025, il Tribunale di sorveglianza di Messina ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza in data 22/11/2024 applicativa della misura di sicurezza della libertà vigilata con divieto di svolgere lavori che prevedano contatti abituali con minori e obbligo di informazione all’autorità di pubblica sicurezza circa gli spostamenti.

XXXXXX era stato condannato per reati sessuali con minore di anni quattordici a cinque anni di reclusione, con applicazione della misura di sicurezza per un anno ai sensi dell’art. 609-novies cod. pen.

Dopo l’espiazione della pena detentiva, il Magistrato di sorveglianza aveva verificato l’attualità della misura di sicurezza e ne aveva disposto l’applicazione.

L’appello avverso questa decisione veniva motivato con il fatto che il Magistrato di sorveglianza non aveva richiesto previamente la relazione dell’UEPE e non aveva tenuto conto delle relazioni comportamentali; l’appellante aveva, poi, depositato una consulenza di una psicologa e il verbale della commissione medica che gli attribuiva l’80% di invalidità.

A fronte dell’accertata sistematicità delle condotte illecite per le quali era stato condannato e in relazione alle quali era stato ritenuto socialmente pericoloso, secondo il Tribunale di sorveglianza, nessuno di questi documenti o accertamenti, per la loro genericità, poteva fornire elementi nuovi idonei a smentire la pericolosità sociale attuale.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che, con un unico articolato motivo, ha dedotto violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), in relazione agli artt. 591, 666, commi 2 e 5, cod. proc. pen., 185 disp. att. cod. proc. pen. e 27 Cost., nonché mancanza ed illogicità della motivazione.

In particolare, illogica sarebbe l’affermazione del Tribunale di sorveglianza che ha ritenuto irrilevante la mancata richiesta di relazione UEPE sull’assunto che da essa non poteva emergere alcun elemento utile, mentre la verifica sulla pericolosità attuale richiede una valutazione complessiva della personalità del soggetto e non solo della sua pregressa condotta.

Il provvedimento è, inoltre, contraddittorio laddove richiede elementi ulteriori per affermare la necessità di rivalutare la ritenuta pericolosità e poi trascura la rilevanza di una nuova relazione UEPE; ed è carente laddove non prende in esame le chiare risultanze della consulenza di parte sull’assenza di indici attuali di pericolosità.

3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

Il difensore del ricorrente ha depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Come affermato dall’orientamento giurisprudenziale più condivisibile, «ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza ordinata ai sensi dell'art. 417 cod. pen. (nella specie, la libertà vigilata), il Magistrato di sorveglianza ha l'onere di verificare la persistenza della pericolosità sociale del condannato, tenendo conto non solo della gravità dei fatti-reato commessi, ma anche dei fatti successivi e del comportamento tenuto dal condannato durante e dopo l'espiazione della pena» (Sez. 1, n. 1027 del 31/10/2018, dep. 2019, Argento, Rv. 274790 - 01).

L’espresso positivo scrutinio dell'effettiva pericolosità sociale del condannato deve «accertarsi in concreto sulla base degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., globalmente valutati, senza possibilità di far ricorso ad alcuna forma di presunzione giuridica, ancorché qualificata come semplice» (Sez. 1, n. 2875 del 12/12/2023, dep. 2024, Chianese, Rv. 285810 – 01).

Sebbene non manchino precedenti giurisprudenziali che richiamano il ricorso alle presunzioni semplici, l’esegesi applicativa che ne deriva, in realtà, deve inquadrarsi con riferimento a specifici fenomeni criminali di tipo associativo caratterizzati dalla prova in concreto (o dalla massima di esperienza giudiziariamente consacrata) della tendenziale persistenza nel tempo del vincolo di fedeltà al sodalizio e tale elemento, da considerarsi fattuale perché accertato, va comunque valutato con il quadro complessivo degli altri elementi, anche legati a condotte silenti, che valgano a confermarlo o di quelli che possano metterlo in dubbio (in tal senso, ad esempio, Sez. 1, n. 45836 del 04/07/2023, Militano, Rv. 285505 – 01).

3. A seguito dell’espiazione di una pena inflitta per il reato di atti sessuali con minore degli anni 14, la posizione dell’odierno ricorrente è stata sottoposta al Magistrato di sorveglianza per la verifica dell’attualità della sua pericolosità al fine di dare corso alla misura di sicurezza applicata ai sensi dell’art. 609-nonies cod. pen. con la sentenza di condanna.

Il magistrato ha dato applicazione alla misura di sicurezza, ritenendo ancora attuale la sua pericolosità sociale con ordinanza in data 22/11/2024.

L’appello avverso questo provvedimento è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale di sorveglianza di Messina con l’ordinanza qui impugnata con ricorso per cassazione.

Il ricorso aggredisce tale pronuncia censurando il fatto che non ha tenuto conto degli elementi nuovi, successivi e necessari per verificare se la pericolosità ritenuta dal giudice della cognizione con la sentenza in data 18/02/2021 fosse effettivamente ancora attuale.

La giurisprudenza di legittimità ha già spiegato che «a differenza delle sentenze, per le quali, in caso di contrasto tra motivazione e dispositivo, vige il principio della prevalenza di quest'ultimo, in tema di ordinanze e decreti vale il principio secondo cui occorre stabilire quale sia stata l'effettiva volontà del giudice, così come emerge dal provvedimento globalmente considerato nell'insieme di motivazione e dispositivo» (Sez. 1, n. 754 del 27/01/1999, Orioli, Rv. 212750 – 01; conf.

Sez. 1, n. 5456 del 22/11/2001, Zirilli, Rv. 220823 – 01).

Sicché, ove il provvedimento impugnato risulti sostenuto da una motivazione non esclusivamente processuale e contenga un apprezzamento degli elementi dedotti, osservante delle norme di legge e logicamente argomentato, potrà essere confermato, ritenendone la sostanziale natura di decisione di rigetto.

4. La misura di sicurezza è stata applicata dal giudice della cognizione perché «in tema di reati sessuali, l'applicazione delle misure di sicurezza di cui all'art. 609-nonies, terzo comma, cod. pen. consegue obbligatoriamente alla condanna per uno dei delitti previsti da tale disposizione normativa e non necessita di una specifica motivazione sulla sua durata, se essa è contenuta nella misura di un anno, corrispondente a quella minima fissata dal legislatore» (Sez. 3, n. 56674 del 18/10/2018, G., Rv. 275441 - 01).

Il legislatore ha, pertanto, correlato all’accertamento della commissione di uno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies cod. pen. una valutazione di intrinseca gravità della condotta e un giudizio di pericolosità della persona condannata, alla quale si collega l’automatismo sopra indicato.

Ne deriva che correttamente la verifica dell’attualità della pericolosità dopo avere scontato la pena deve muovere dalla concreta gravità della condotta e deve procedere all’accertamento, nel periodo successivo alla consumazione del reato, della sussistenza di indici inerenti alla specifica pericolosità che la misura di sicurezza intende contenere e che è quella correlata alla manifestata propensione alla commissione di atti sessuali con minorenni.

Il provvedimento impugnato ha dato atto che la pericolosità del condannato, difficilmente contenibile, è emersa dalle condotte da lui tenute nella vicenda accertata con la sentenza irrevocabile e dalle specifiche pulsioni che lo hanno indotto ad agire; ne ha sottolineato la sistematicità e la non occasionalità, interpretandole come manifestazioni di una tendenza.

Ha evidenziato che le relazioni comportamentali, redatte dal personale addetto durante la sua detenzione, si limitano a descrivere il suo contegno osservante e collaborativo, ma, poiché in ambiente carcerario egli non poteva avere alcun contatto con minori né quindi avere occasioni per manifestare la sua pericolosità o mostrare di essere capace di astenersi dal ripetere le precedenti condotte, queste risultanze sono state considerate neutre con argomentazioni logiche e fattuali non censurabili in questa sede.

La stessa valutazione è stata svolta sul verbale della commissione medica competente che ha accertato un’invalidità del condannato nella misura dell’80%, senza però individuare patologie che prefigurino limiti, effetti dissuasivi o di contenimento alla manifestazione della tendenza a praticare atti sessuali con minorenni.

Quanto alla mancata richiesta di relazione all’UEPE, ha argomentato che, ove l’ufficio fosse stato incaricato di redigerla, non avrebbe potuto dare conto delle circostanze effettivamente necessarie ai fini del giudizio dell’attualità della pericolosità, e cioè l’esito della sperimentazione del suo contegno nell’ambito della società civile, visto che l’indagine si sarebbe dovuta svolgere sui comportamenti fino ad allora tenuti in carcere.

Il provvedimento impugnato ha apprezzato adeguatamente, ma negativamente, quanto risultante dalla consulenza di parte della psicologa incaricata dal condannato, che descrive in maniera del tutto generica comportamenti coerenti con una persona non pericolosa, limitandosi alla circoscritta osservazione svolta durante le sessioni di osservazione e formulando mere impressioni non agganciate a profili specifici della sua pericolosità.

Ha, quindi, concluso che l’asserito venir meno della pericolosità sociale manifestata con le condotte sistematiche per le quali è stato condannato potrà essere verificato solo dopo congrua sperimentazione in ambito extracarcerario con l’osservanza delle prescrizioni connesse alla misura di sicurezza applicata in ossequio al disposto dell’art. 609-nonies cod. pen.

Va, pertanto, escluso che il provvedimento impugnato abbia violato alcuno dei parametri di legge e non sia sorretto dai necessari e adeguati accertamenti sugli elementi dedotti, che, invece, risultano valutati in un tessuto motivazionale coerente e privo di salti logici.

5. Il ricorso deve essere pertanto respinto e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso, 04/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 09/07/2025, il Tribunale di sorveglianza di Messina ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza in data 22/11/2024 applicativa della misura di sicurezza della libertà vigilata con divieto di svolgere lavori che prevedano contatti abituali con minori e obbligo di informazione all’autorità di pubblica sicurezza circa gli spostamenti. XXXXXX era stato condannato per reati sessuali con minore di anni quattordici a cinque anni di reclusione, con applicazione della misura di sicurezza per un anno ai sensi dell’art. 609-novies cod. pen. Dopo l’espiazione della pena detentiva, il Magistrato di sorveglianza aveva verificato l’attualità della misura di sicurezza e ne aveva disposto l’applicazione. L’appello avverso questa decisione veniva motivato con il fatto che il Magistrato di sorveglianza non aveva richiesto previamente la relazione dell’UEPE e non aveva tenuto conto delle relazioni comportamentali; l’appellante aveva, poi, depositato una consulenza di una psicologa e il verbale della commissione medica che gli attribuiva l’80% di invalidità. A fronte dell’accertata sistematicità delle condotte illecite per le quali era stato condannato e in relazione alle quali era stato ritenuto socialmente pericoloso, secondo il Tribunale di sorveglianza, nessuno di questi documenti o accertamenti, per la loro genericità, poteva fornire elementi nuovi idonei a smentire la pericolosità sociale attuale. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che, con un unico articolato motivo, ha dedotto violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), in relazione agli artt. 591, 666, commi 2 e 5, cod. proc. pen., 185 disp. att. cod. proc. pen. e 27 Cost., nonché mancanza ed illogicità della motivazione. In particolare, illogica sarebbe l’affermazione del Tribunale di sorveglianza che ha ritenuto irrilevante la mancata richiesta di relazione UEPE sull’assunto che da essa non poteva emergere alcun elemento utile, mentre la verifica sulla pericolosità attuale richiede una valutazione complessiva della personalità del soggetto e non solo della sua pregressa condotta. Il provvedimento è, inoltre, contraddittorio laddove richiede elementi ulteriori per affermare la necessità di rivalutare la ritenuta pericolosità e poi trascura la rilevanza di una nuova relazione UEPE; ed è carente laddove non prende in esame le chiare risultanze della consulenza di parte sull’assenza di indici attuali di pericolosità. 3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Il difensore del ricorrente ha depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Come affermato dall’orientamento giurisprudenziale più condivisibile, «ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza ordinata ai sensi dell'art. 417 cod. pen. (nella specie, la libertà vigilata), il Magistrato di sorveglianza ha l'onere di verificare la persistenza della pericolosità sociale del condannato, tenendo conto non solo della gravità dei fatti-reato commessi, ma anche dei fatti successivi e del comportamento tenuto dal condannato durante e dopo l'espiazione della pena» (Sez. 1, n. 1027 del 31/10/2018, dep. 2019, Argento, Rv. 274790 - 01). L’espresso positivo scrutinio dell'effettiva pericolosità sociale del condannato deve «accertarsi in concreto sulla base degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., globalmente valutati, senza possibilità di far ricorso ad alcuna forma di presunzione giuridica, ancorché qualificata come semplice» (Sez. 1, n. 2875 del 12/12/2023, dep. 2024, Chianese, Rv. 285810 – 01). Sebbene non manchino precedenti giurisprudenziali che richiamano il ricorso alle presunzioni semplici, l’esegesi applicativa che ne deriva, in realtà, deve inquadrarsi con riferimento a specifici fenomeni criminali di tipo associativo caratterizzati dalla prova in concreto (o dalla massima di esperienza giudiziariamente consacrata) della tendenziale persistenza nel tempo del vincolo di fedeltà al sodalizio e tale elemento, da considerarsi fattuale perché accertato, va comunque valutato con il quadro complessivo degli altri elementi, anche legati a condotte silenti, che valgano a confermarlo o di quelli che possano metterlo in dubbio (in tal senso, ad esempio, Sez. 1, n. 45836 del 04/07/2023, Militano, Rv. 285505 – 01). 3. A seguito dell’espiazione di una pena inflitta per il reato di atti sessuali con minore degli anni 14, la posizione dell’odierno ricorrente è stata sottoposta al Magistrato di sorveglianza per la verifica dell’attualità della sua pericolosità al fine di dare corso alla misura di sicurezza applicata ai sensi dell’art. 609-nonies cod. pen. con la sentenza di condanna. Il magistrato ha dato applicazione alla misura di sicurezza, ritenendo ancora attuale la sua pericolosità sociale con ordinanza in data 22/11/2024. L’appello avverso questo provvedimento è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale di sorveglianza di Messina con l’ordinanza qui impugnata con ricorso per cassazione. Il ricorso aggredisce tale pronuncia censurando il fatto che non ha tenuto conto degli elementi nuovi, successivi e necessari per verificare se la pericolosità ritenuta dal giudice della cognizione con la sentenza in data 18/02/2021 fosse effettivamente ancora attuale. La giurisprudenza di legittimità ha già spiegato che «a differenza delle sentenze, per le quali, in caso di contrasto tra motivazione e dispositivo, vige il principio della prevalenza di quest'ultimo, in tema di ordinanze e decreti vale il principio secondo cui occorre stabilire quale sia stata l'effettiva volontà del giudice, così come emerge dal provvedimento globalmente considerato nell'insieme di motivazione e dispositivo» (Sez. 1, n. 754 del 27/01/1999, Orioli, Rv. 212750 – 01; conf. Sez. 1, n. 5456 del 22/11/2001, Zirilli, Rv. 220823 – 01). Sicché, ove il provvedimento impugnato risulti sostenuto da una motivazione non esclusivamente processuale e contenga un apprezzamento degli elementi dedotti, osservante delle norme di legge e logicamente argomentato, potrà essere confermato, ritenendone la sostanziale natura di decisione di rigetto. 4. La misura di sicurezza è stata applicata dal giudice della cognizione perché «in tema di reati sessuali, l'applicazione delle misure di sicurezza di cui all'art. 609-nonies, terzo comma, cod. pen. consegue obbligatoriamente alla condanna per uno dei delitti previsti da tale disposizione normativa e non necessita di una specifica motivazione sulla sua durata, se essa è contenuta nella misura di un anno, corrispondente a quella minima fissata dal legislatore» (Sez. 3, n. 56674 del 18/10/2018, G., Rv. 275441 - 01). Il legislatore ha, pertanto, correlato all’accertamento della commissione di uno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies cod. pen. una valutazione di intrinseca gravità della condotta e un giudizio di pericolosità della persona condannata, alla quale si collega l’automatismo sopra indicato. Ne deriva che correttamente la verifica dell’attualità della pericolosità dopo avere scontato la pena deve muovere dalla concreta gravità della condotta e deve procedere all’accertamento, nel periodo successivo alla consumazione del reato, della sussistenza di indici inerenti alla specifica pericolosità che la misura di sicurezza intende contenere e che è quella correlata alla manifestata propensione alla commissione di atti sessuali con minorenni. Il provvedimento impugnato ha dato atto che la pericolosità del condannato, difficilmente contenibile, è emersa dalle condotte da lui tenute nella vicenda accertata con la sentenza irrevocabile e dalle specifiche pulsioni che lo hanno indotto ad agire; ne ha sottolineato la sistematicità e la non occasionalità, interpretandole come manifestazioni di una tendenza. Ha evidenziato che le relazioni comportamentali, redatte dal personale addetto durante la sua detenzione, si limitano a descrivere il suo contegno osservante e collaborativo, ma, poiché in ambiente carcerario egli non poteva avere alcun contatto con minori né quindi avere occasioni per manifestare la sua pericolosità o mostrare di essere capace di astenersi dal ripetere le precedenti condotte, queste risultanze sono state considerate neutre con argomentazioni logiche e fattuali non censurabili in questa sede. La stessa valutazione è stata svolta sul verbale della commissione medica competente che ha accertato un’invalidità del condannato nella misura dell’80%, senza però individuare patologie che prefigurino limiti, effetti dissuasivi o di contenimento alla manifestazione della tendenza a praticare atti sessuali con minorenni. Quanto alla mancata richiesta di relazione all’UEPE, ha argomentato che, ove l’ufficio fosse stato incaricato di redigerla, non avrebbe potuto dare conto delle circostanze effettivamente necessarie ai fini del giudizio dell’attualità della pericolosità, e cioè l’esito della sperimentazione del suo contegno nell’ambito della società civile, visto che l’indagine si sarebbe dovuta svolgere sui comportamenti fino ad allora tenuti in carcere. Il provvedimento impugnato ha apprezzato adeguatamente, ma negativamente, quanto risultante dalla consulenza di parte della psicologa incaricata dal condannato, che descrive in maniera del tutto generica comportamenti coerenti con una persona non pericolosa, limitandosi alla circoscritta osservazione svolta durante le sessioni di osservazione e formulando mere impressioni non agganciate a profili specifici della sua pericolosità. Ha, quindi, concluso che l’asserito venir meno della pericolosità sociale manifestata con le condotte sistematiche per le quali è stato condannato potrà essere verificato solo dopo congrua sperimentazione in ambito extracarcerario con l’osservanza delle prescrizioni connesse alla misura di sicurezza applicata in ossequio al disposto dell’art. 609-nonies cod. pen. Va, pertanto, escluso che il provvedimento impugnato abbia violato alcuno dei parametri di legge e non sia sorretto dai necessari e adeguati accertamenti sugli elementi dedotti, che, invece, risultano valutati in un tessuto motivazionale coerente e privo di salti logici. 5. Il ricorso deve essere pertanto respinto e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 04/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
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