Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 febbraio 2026

Cassazione n. 31478/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o Paoloavverso l’ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Sorveglianza diL’Aquila;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] perl’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;lette le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] per l’inammissibilità delricorso o, in subordine, per l’annullamento con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila, con ordinanza in data 12 febbraio2026, ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto dal DipartimentoAmministrazione [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eMolise avverso il provvedimento con cui il Magistrato di Sorveglianza di Pescaraha accolto la richiesta di risarcimento ex art. 35-ter ord. pen. avanzata da PaoloCandeloro in relazione alla detenzione subita negli istituti di Pescara e Chieti.2.

Nello specifico il Tribunale di sorveglianza ha dichiarato l’inammissibilitàdel reclamo perché proposto da soggetto non legittimato in quantol ’ impugnaz ione r i su l tava essere s tata presentata d i re t tamentedall’amministrazione senza il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.3.

Avverso il provvedimento ha presentato ricorso il Ministero della Giustiziache, assistito dall’Avvocatura Generale dello Stato, ha dedotto la violazione dilegge evidenziando che i l Tribunale è incorso in errore in quantol’[OSCURATO:PERSONA], come pure indicato dalle Sezioni unite dellaCorte di cassazione, è legittimata a proporre reclamo senza l’assistenzadell’Avvocatura dello Stato, il cui patrocinio è necessario per la presentazione delsolo ricorso in cassazione.4.

L’interessato, a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in data 12 marzo 2026ha depositato un atto, qualificato come “controricorso”, da intendersi comememoria, nel quale evidenzia che il Tribunale non sarebbe incorso in alcun errorein quanto l’amministrazione avrebbe la possibilità di partecipare al procedimentoma alla stessa le norme non riconoscerebbero la legittimazione a proporreimpugnazione.

Nello stesso atto la difesa, comunque, in via subordinata, chiedeche il provvedimento sia annullato con rinvio e il reclamo sia deciso nel meritodal Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila.5.

In data 20 aprile 2026 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con lequali il Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede l’accoglimento delricorso e l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.6.

In data 29 aprile 2026 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con lequali l’avv. [OSCURATO:PERSONA] si riporta alle considerazioni già illustrate nellamemoria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2.

Nell’unico motivo di ricorso l’amministrazione deduce la violazione dilegge con riferimento alla ritenuta carenza di legittimazione della stessa aproporre reclamo senza l’assistenza dell’Avvocatura dello Stato.La doglianza è fondata.Nel caso di specie, infatti, il Tribunale non si è conformato ai principienucleati dalle Sezioni unite di questa Corte e dalla pacifica giurisprudenza dilegittimità sul punto per cui «avverso l'ordinanza del magistrato di sorveglianzache accolga l'istanza del detenuto volta ad ottenere il risarcimento dei dannipatiti per le condizioni della detenzione, l'amministrazione penitenziaria èlegittimata a proporre reclamo, ai sensi dell'art. 35-bis, comma quarto, ord.pen., senza il patrocinio e l'assistenza della Avvocatura dello Stato. (Sez.

U, n.3775 del 21/12/2017, dep. 2018, M.giustizia in proc.

Tuttolomondo, Rv. 271648– 01; Sez. 1, n. 7370, Min.

Giust. c/Sanz, del 21/12/2022, n.m. dep. 2023; daultimo … SEe. 1, n. 12746, Min.

Gist.c/Capasso, n.m.3.

La violazione rilevata impone l’annullamento senza rinvio dell’ordinanzaimpugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila perl’ulteriore corso.

P.Q.MAnnulla senza rinvio l’ordinanza impugnata a dispone trasmettersi gli atti alTribunale di Sorveglianza di L’Aquila per l’ulteriore corso.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o Paoloavverso l’ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Sorveglianza diL’Aquila;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] perl’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;lette le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] per l’inammissibilità delricorso o, in subordine, per l’annullamento con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila, con ordinanza in data 12 febbraio2026, ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto dal DipartimentoAmministrazione [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eMolise avverso il provvedimento con cui il Magistrato di Sorveglianza di Pescaraha accolto la richiesta di risarcimento ex art. 35-ter ord. pen. avanzata da PaoloCandeloro in relazione alla detenzione subita negli istituti di Pescara e Chieti.2. Nello specifico il Tribunale di sorveglianza ha dichiarato l’inammissibilitàdel reclamo perché proposto da soggetto non legittimato in quantol ’ impugnaz ione r i su l tava essere s tata presentata d i re t tamentedall’amministrazione senza il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.3. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso il Ministero della Giustiziache, assistito dall’Avvocatura Generale dello Stato, ha dedotto la violazione dilegge evidenziando che i l Tribunale è incorso in errore in quantol’[OSCURATO:PERSONA], come pure indicato dalle Sezioni unite dellaCorte di cassazione, è legittimata a proporre reclamo senza l’assistenzadell’Avvocatura dello Stato, il cui patrocinio è necessario per la presentazione delsolo ricorso in cassazione.4. L’interessato, a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in data 12 marzo 2026ha depositato un atto, qualificato come “controricorso”, da intendersi comememoria, nel quale evidenzia che il Tribunale non sarebbe incorso in alcun errorein quanto l’amministrazione avrebbe la possibilità di partecipare al procedimentoma alla stessa le norme non riconoscerebbero la legittimazione a proporreimpugnazione. Nello stesso atto la difesa, comunque, in via subordinata, chiedeche il provvedimento sia annullato con rinvio e il reclamo sia deciso nel meritodal Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila.5. In data 20 aprile 2026 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con lequali il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede l’accoglimento delricorso e l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.6. In data 29 aprile 2026 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con lequali l’avv. [OSCURATO:PERSONA] si riporta alle considerazioni già illustrate nellamemoria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Nell’unico motivo di ricorso l’amministrazione deduce la violazione dilegge con riferimento alla ritenuta carenza di legittimazione della stessa aproporre reclamo senza l’assistenza dell’Avvocatura dello Stato.La doglianza è fondata.Nel caso di specie, infatti, il Tribunale non si è conformato ai principienucleati dalle Sezioni unite di questa Corte e dalla pacifica giurisprudenza dilegittimità sul punto per cui «avverso l'ordinanza del magistrato di sorveglianzache accolga l'istanza del detenuto volta ad ottenere il risarcimento dei dannipatiti per le condizioni della detenzione, l'amministrazione penitenziaria èlegittimata a proporre reclamo, ai sensi dell'art. 35-bis, comma quarto, ord.pen., senza il patrocinio e l'assistenza della Avvocatura dello Stato. (Sez. U, n.3775 del 21/12/2017, dep. 2018, M.giustizia in proc. Tuttolomondo, Rv. 271648– 01; Sez. 1, n. 7370, Min. Giust. c/Sanz, del 21/12/2022, n.m. dep. 2023; daultimo … SEe. 1, n. 12746, Min. Gist.c/Capasso, n.m.3. La violazione rilevata impone l’annullamento senza rinvio dell’ordinanzaimpugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila perl’ulteriore corso. P.Q.MAnnulla senza rinvio l’ordinanza impugnata a dispone trasmettersi gli atti alTribunale di Sorveglianza di L’Aquila per l’ulteriore corso.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 31478/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris