CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 43553/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30 giugno 1958 PEREGO Antonio [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 3 maggio 1951 avverso la sentenza del 25 settembre 2020 della CORTE DI APPELLO di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto dei ricorsi ; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA], dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile [OSCURATO:PERSONA]; dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:SOCIETA].; dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ;dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]Angelo per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];dell' avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ; dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ; dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], C:iceri Aldo , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto il rigetto o l'inammissibilità dei ricorsi e depositato nota spese. Lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] che hanno insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano, parzialmente riformando la sentenza resa dal Tribunale di Pavia il 16 gennaio 2019, ha confermato la responsabilità"- di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di associazione a delinquere, di truffa, di esercizio abusivo del credito e di sostituzione di persona loro rispettivamente e in concorso ascritti, riqualificata la condotta associativa, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], come semplice partecipazione, e ha rideterminato la pena nei confronti di quest'ultimo, condannando entrambi gli imputati alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle parti civili. Si addebita ai due imputati di essersi associati tra loro e con [OSCURATO:PERSONA], separatamente giudicato, per commettere diversi illeciti: in particolare, vendendo inesistenti prodotti di investimento aventi ad oggetto oro e metalli preziosi, riuscivano a raccogliere cospicui capitali da ignari risparmiatori, ai quali venivano promessi tassi di interesse particolarmente elevati, così raccogliendo la somma complessiva di oltre due milioni e mezzo di euro da circa 130 clienti. 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] cori atto sottoscritto dal suo difensore di fiducia, deducendo: 2.1vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato associativo e del reato di esercizio abusivo del credito poiché, sebbene con l'atto di appello si fosse evidenziato che non risultava provata la consapevolezza da parte dell'imputata di partecipare ad un sodalizio criminoso, contribuendo alla realizzazione di un programma associativo, in quanto la stessa si era sempre rapportata al solo Mutti e ignorava la reale identità del Perego, tale valutazione è stata pretermessa dalla corte. In modo analogo la corte non ha formulato alcuna motivazione in ordine alla consapevolezza dell'imputata in ordine alla mancata abilitazione della società a svolgere i servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio. 2.2 Violazione di legge in ordine al riconoscimento della recidiva qualificata, in ragione del venir meno degli effetti penali conseguenti all'estinzione del reato in forza dell'articolo 445/secondo comma cod. proc.pen. ed erronea applicazione dell'articolo 699 quarto comma i cod.pen. . La Corte ha confermato la sussistenza della recidiva pluriqualificata osservando che in relazione alla condanna riportata il 9 novembre 2004 l'estinzione non è stata dichiarata nelle forme previste e non avrebbe comunque eliminato gli effetti penali della condanna. Osserva il ricorrente che dall'esame del certificato penale emerge che entrambe le precedenti condanne riportate dall'imputata si riferiscono a pronunzia di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti cod. proc.pen., sicché il reato deve ritenersi ugualmente estinto, anche a prescindere da una specifica statuizione del giudice dell'esecuzione. L'estinzione dei reati di cui alle predette condanne implica l'esclusione dell'aggravante della recidiva e la necessità di ridurre la sanzione per effetto delle riconosciute attenuanti generiche. Anche ove si volesse riconoscere l'estinzione di una sola delle precedenti condanne, la recidiva comunque non sarebbe reiterata e quindi sarebbe necessaria una nuova valutazione sul trattamento sanzionatorio, sia perché si tratta di una circostanza meno grave, sia in ordine all'eventuale prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, che diventa astrattamente possibile. Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta recidiva reiterata e al conseguente trattamento sanzionatorio, considerato che tale diversa qualificazione della recidiva potrebbe influire sul giudizio di bilanciamento con le concesse attenuanti generiche, in forza di una valutazione che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. 3.[OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deduce: 3.1 Violazione di legge in particolare degli articolo 43,110 e 416 codice penale e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato contestato al capo A della imputazione/ per l'assenza di indici sintcomatici di organicità e per il difetto di consapevolezza della consumazione dei reati fine. In particolare il ricorrente lamenta la illogica valorizzazione del rinvenimento delle ricevute di vaglia postale che si risolve nella illogica deduzione della partecipazione dell'imputato al sodalizio criminale. Tali ricevute, rinvenute nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA],erano relative alla retribuzione di quest'ultimo e quindi tale rinvenimento è inidoneo a dimostrare la organicità di [OSCURATO:PERSONA] milanese ha inoltre ignorato la spiegazione alternativa fornita dalla difesa e dotata di altrettanta verosimiglianza rispetto a quella scelta dalla sentenza di appello. A giudizio del ricorrente, il mero dato della presenza di Perego nella sede della [OSCURATO:SOCIETA] non può ritenersi decisivo. Perego inoltre non ha negato che il coimputato potesse sfruttare l'assonanza della ragione sociale con quella della compagine aretina per raccogliere il maggior numero di investimenti, ma ha precisato di non sapere nulla in ordine all'inesistenza del materiale prezioso e alla successiva appropriazione delle somme raccolte. Le dichiarazioni del teste Grifoni consentono di evidenziare l'assenza di qualsivoglia ruolo attivo di Perego nel corso delle convention pubblicitarie della italpreziosi [OSCURATO:SOCIETA] le intercettazioni sono state registrate in epoca successiva al momento in cui all'esito delle perquisizioni gli imputati venivano a conoscenza delle truffe perpetrate e per la prima volta Perego appurava che Mutti non aveva posto in essere alcun acquisto di oro con i soldi raccolti.La sentenza appellata invece si è limitata a fondare la responsabilità dell'imputato sulla mera attribuzione della qualific:a di ispettore della [OSCURATO:SOCIETA] e sul contributo di tale finzione alla consumazione dei delitti fine, omettendo di considerare che anche per la sussistenza del delitto di associazione a delinquere è necessaria la consapevolezza di far parte del sodalizio crimirale e del progetto delittuoso, ivi compresi i singoli reati fine e le effettive modalità di esecuzione. Il ricorrente deduce che la corte milanese avrebbe dovuto considerare che il contributo dell'imputato al sodalizio attraverso la figura dell'ispettore Brambilla della [OSCURATO:SOCIETA] di Voghera non poteva ritenersi necessario alla consumazione dei reati fine e non era comunque idoneo a palesare la consapevolezza da parte dell'imputato di contribuire alla consumazione di tali reati. Il ricorrente osserva che i limitati dati interpretativi valorizzati dalla motivazione potrebbero al più supportare una compartecipazione quale condotta di favoreggiamento reale rispetto al delitto di illecita gestione del risparmio, ma non la sua partecipazione al sodalizio criminoso. La motivazione della sentenza impugnata viene considerata inoltre manifestamente illogica laddove non supera il ragionevole dubbio in ordine alla colpevolezza dell'imputato per i reati contestati ai capi A e B dell'imputazione. li ricorrente ribadisce che numerosi dati fattuali depongono a favore di un inconsapevole occasionale concorso nelle truffe perpetrate da Mutti e dai suoi sodali„ beneficiari delle somme sottratte agli investitori. Attesa la prova offerta dall'imputato del difetto di consapevolezza che il denaro versato dagli investitori venisse sottratto, il contributo dell'imputato ad una attività organizzata che appariva del tutto lecita, consistito nel partecipare a due convention e nel prestarsi a fingere di rivestire il ruolo di area manager della stessa società, non appare sufficiente a integrare un comportamento significativo di una attiva e stabile partecipazione al sodalizio criminoso. 3.2 Violazione di legge e in particolare degli articoli 43, 640 codice penale in relazione al reato contestato al capo B per difetto di condotte partecipative delle truffe che costituiscono i reati fine dell'associazione a delinquere. La mera partecipazione dell'imputato a due convention, simulando di essere un ispettore della società rappresentata, nulla aggiunge circa la consapevolezza in ordine alla illecita appropriazione delle somme investite. Anche il tenore delle intercettazioni dimostra la volontà di cercare di evitare le conseguenze negative della truffa scoperta dall'imputato. Inoltre la corte di appello non si è in alcun modo confrontata con lo specifico motivo di appello e non ha sul punto reso alcuna motivazione. 3.3 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di colpevolezza per il delitto di gestione illecita del risparmio poiché Pe.Tego non ha avuto alcun contatto con gli investitori e non ha rivestito alcun ruolo attivo nella sottoscrizione dei contratti di investimento, sicché non ha svolto alcun atto tipico della funzione di intermediazione finanziaria inteso come serie coordinata di atti rientranti secondo un concetto di professionalità in senso ampio e indirizzati al pubblico. [OSCURATO:PERSONA] non contribuiva con condotte dirette rivolte a sollecitare la raccolta del risparmio. 3.4 Violazione dell'art. 494 cod.pen. in relazione al reato contestato al capo F della rubrica e vizio di motivazione poichè nella condotta di adottare un nome di fantasia non riferibile ad un'altra persona o ad un soggetto le cui qualità personali potessero essere idonee a trarre in inganno le vittime del reato non si rinvengono gli elementi della fattispecie prevista dall'articolo 494 codice penale che necessita della falsa attribuzione dell'identità di un altro esistente soggetto. Anche in merito a questo specifico motivo di appello la sentenza impugnata ha omesso ogni motivazione. 3.5 Violazione di legge e in particolare dell'articolo 99 codice penale in relazione al riconoscimento della perdurante pericolosità dell'imputato e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva.3.6 Violazione di legge e in particolare degli articoli 69 e 133 codic:e penale in relazione al giudizio di bilanciamento delle circostanze del reato e alla necessità di una rivalutazione dello stesso in conseguenza del riconoscimento dell'ipotesi di mera partecipazione al reato associativo. 3.7 Violazione degli articoli 81 e 133 codice penale in relazione all'applicazione di una pena di gran lunga superiore al minimo edittale anche in relazione agli aumenti per il reato continuato e vizio di motivazione in ordine alla censurata ec:cessiva gravità della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1.Ricorso Speroni 1.1La prima censura è generica in quanto non si confronta con la motivazione resa dalla Corte d'appello che ha risposto allo specifico motivo di gravame con argomentazioni corrette in punto di diritto e congrue al compendio probatorio. La Corte ha sottolineato che l'imputata si presentava come [OSCURATO:PERSONA], persona realmente esistente e responsabile della qualità dell'oro della [OSCURATO:SOCIETA], azienda leader a livello internazionale nel settore della compravendita dell'oro, e promuoveva inesistenti prodotti di investimento aventi ad oggetto oro o comunque metalli preziosi, raccogliendo cospicui capitali da parte di ignari risparmiatori, allettati dai tassi di interesse particolarmente elevati; ha richiamato a sostegno del giudizio di responsabilità le concordi deposizioni dei testi e le risultanze delle intercettazioni telefoniche che, seppure intervenute in epoca successiva alla pubblicazione di articoli giornalistici sulle indagini in corso, dimostrano la consapevole partecipazione dell'imputata al sodalizio criminoso. L'assunto difensivo secondo cui l'imputata sconosceva l'esistenza del sodalizio e si era sempre rapportata solo al Ivlutti non è stato oggetto di esplicita smentita da parte della Corte, ma risulta essere del tutto sganciato dai dati probatori valorizzati anche dal tribunale che ha esposto nel dettaglio il tenore delle diverse testimonianze secondo cui la Sili effettuava i colloqui per assumere i procacciatori di affari, partecipava alle riunioni e alle convention con i clienti e contribuiva attivamente allo svolgimento dell'attività illecita del sodalizio, operando all'apparenza come trait d'union con la [OSCURATO:SOCIETA], in quanto sembrava gestisse tutte le agenzie della vera società [OSCURATO:SOCIETA]. Inoltre il tribunale ha sottolineato che all'esito della perquisizione domiciliare sono stati trovati fogli non scritti che riportavano somme di denaro e una sorta di tariffario per le diverse attività dei procaccia:ori, a riprova della piena consapevolezza della ricorrente di svolgere una attività in favore di una struttura organizzata, che si avvaleva di soggetti ignari del carattere fittiz o degli investimenti proposti alla clientela. 1.2 Il secondo motivo è fondato poiché dall'esame del certificato penale emerge che il primo reato addebitato alla Speroni è stato giudicato con sentenza del 9/11/2004 divenuta definitiva 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; il secondo reato ascritto alla Speroni è stato commesso fino al 31/1/2005, prima che fossero trascorsi 5 anni dal passaggio in giudicato della prima sentenza di applicazione della pena. Ciò ha precluso l'effel:to estintivo previsto dall'articolo 445 secondo comma cod. proc.pen. in relazione alla prima sentenza di patteggiamento. Ed infatti il termine quinquennale, per l'eventuale dichiarazione di estinzione del delitto oggetto di una sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti, decorre dalla data del passaggio in giudicato di detta sentenza. (Sez. 1, Sentenza n. 11498 del 25/02/2009 Cc. (dep. 16/03/2009 ) Rv. 243043 - 01) Il secondo reato è stato commesso sino al 2005 e la relativa sentenza di patteggiamento è divenuta irrevocabile il 31 maggio 2008, mentre il reato oggetto del presente giudizio è stato contestato a far data dal 2016, sicché si sono verificati gli effetti estintivi ex art. 445 cod.proc.pen. ; all'epoca del reato oggetto del presente giudizio, contestato alla Speroni come commesso dal 2016, l'imputata aveva un solo precedente specifico e la recidiva non può ritenersi reiterata, ma soltanto specifica. E' stato infatti precisato che in tema di patteggiamento, la declaratoria di estinzione del reato conseguente al decorso dei termini e al verificarsi delle condizioni previste dall'art.445 cod. proc. pen. comporta l'estinzione degli effetti penali anche ai fini della recidiva. (Sez. 2 - , Sentenza n. 994 del 25/11/2021 Ud. (dep. 13/01/2022 ) Rv. 282515 - 01) Va inoltre precisato che l'estinzione del reato oggetto di una sentenza di patteggiamento, in conseguenza del verificarsi delle condizioni previste dall'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., opera "ipso iure" e non richiede una formale pronuncia da parte del giudice dell'esecuzione, sicchè non può tenersi conto di tale reato ai fini della contestazione della recidiva. (Sez. 2 - , Sentenza n. 994 del 25/11/2021 Ud. (dep. 13/01/2022 ) Rv. 282515 - 02). Si impone di conseguenza l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta recidiva con conseguente necessità che la Corte di Appello rivaluti il trattamento sanzionatorio. 2.Ricorso Perego 2.1 La prima censura è generica e reiterativa poiché la corte ha risposto adeguatamente alle critiche sollevate con l'atto di gravame e ha osservato che Perego si presentava come ispettore di zona responsabile e coordinatore delle filiali nazionali della italpreziosi SPA, convincendo i clienti sulla serietà dell'investimento e certamente non poteva ignorare non soltanto di millantare l'appartenenza del gruppo alla società omonima leader del settore, ma anche l'esistenza stessa di una struttura aziendale e l'effettività degli investimenti prospettati. Diversi testi lo hanno indicato come il soggetto che partecipava alle convention e che utilizzando il falso nome di [OSCURATO:PERSONA], soggetto in realtà inesistente, convinceva gli investitori e contribuiva a perseguire l'obiettivo criminoso del sodalizio. 2.2 La seconda censura è manifestamente infondata e, come espone lo stesso ricorrente, mira ad ottenere una ricostruzione alternativa della vicenda, introducendo censure di merito e valutazioni inammissibili in questa sede, ove possono dedursi solo vizi di manifesta illogicità dell'iter argomentativo della sentenza impugnata e non scegliere, tra diverse ricostruzioni alternative in punto di fatto iquella più favorevole all'imputato. E' indubbio che con il proprio comportamento l'imputato contribuiva a rendere possibile e ad agevolare la consumazione delle diverse truffe poste in essere in danno degli investitori . La corte non ha respinto esplicitamente la doglianza formulata con il gravame ma si è adeguatamente soffermata ad evidenziare il contributo offerto dall'imputato nel promuovere inesistenti prodotto di investimento nell'ambito di queste convention, in cui presentava i prodotti finanziari della società; ha altresì richiamato a sostegno della prospettazione accusatoria i numerosi vaglia postali rinvenuti e consegnati all'imputato dalle diverse persone offese, sottolineando come anche il consapevole utilizzo di un nome falso era strumentale e funzionale alla truffa da consumarsi. 2.3 Il terzo motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato poiché il ricorrente trascura di considerare che il reato di esercizio abusivo del credito è contestato nella forma concorsuale e pertanto non necessita per la sua consumazione della realizzazione della condotta materiale tipica da parte del ricorrente, che può limitarsi a fornire un contributo utile alla condotta altrui. Lo stesso imputato, sia pure a scopo difensivo, ha sostenuto di avere agito convinto che gli investimenti fossero effettivi, ma in questo modo non ha fatto altro che ammettere di avere svolto indebitamente un'attività di raccolta del risparmio. Neppure è vero quanto sostenuto dall'appellante che l'imputato non avesse contatti con il pubblico poiché, come ha esposto la corte di appello, veniva presentato come referente della società di Arezzo alle convention dove venivano individuati i clienti. 2.4 II quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato. L'art. 494 cod.pen. punisce chiunque induce in errore sostituendo la propria all'altrui persona o attribuendosi un falso nome o un falso stato o una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici. E' stato precisato che integra il reato di sostituzione di persona la condotta del soggetto che, attribuendosi falsamente una qualifica professionale, ponga in essere atti che, anche se non riservati in via esclusiva ai soggetti dotati di speciale abilitazione, siano comunque ad essa connessi, poiché a tale qualifica la legge ricollega gli effetti giuridici tipici della professione. (Sez. 2 - , Sentenza n. 21705 del 17/1)4/2019 Ud. (dep. 17/05/2019 ) Rv. 276447 - 01) Deve convenirsi con il P.G che la censura difensiva è manifestamente infondata, poichè la giurisprudenza di legittimità, con la sentenza n. 4250/2012, ha affermato il principio secondo cui "integra il reato di cui all'art., 494 c.p. l'attribuzione a sé di un falso nome di persona immaginaria" (Sez. 2, Sentenza n. 4250 del 21/12/2011 Ud. (dep. 01/02/2012 ) Rv. 252203 - 01 ). A nulla, pertanto, rileva quanto dedotto dal ricorrente, e cioè che l'alias utilizzato dall'imputato non corrispondesse ad una persona effettivamente esistente.Nel caso in esame l'essersi spacciato per un ispettore di una nota società operante nel settore del commercio dell'oro, contribuiva ad ottenere credibilità e a indurre gli investitori a versargli somme di denaro e a sottoscrivere prodotti di investimento che non avrebbero acquistato, integrando un autonomo reato. 2.5 Il quinto motivo è manifestamente infondato e generico poiché la Corte ha correttamente evidenziato come il precedente specifico riportato nei 5 anni precedenti per bancarotta fraudolenta integra la recidiva contestata, in quanto dimostra che la nuova ricaduta nel delitto è espressione della sua perdurante e ingravescente pericolosità. 2.6 La sesta censura è manifestamente infondata e inconducente poichè il giudizio ex articolo 69 cod.pen. opera in relazione alle circostanze aggravanti e attenuanti, mentre nel caso in esame la Corte ha riconosciuto nei confronti dell'imputato la fattispecie delittuosa meno grave della mera partecipazione al sodalizio criminoso rispetto all'originaria contestazione di promotore della stessa. 2.7 II motivo relativo al trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato poiché la pena è stata determinata in misura minima ove si consideri che il reato di truffa continuata è stato commesso in danno di ben 92 persone offese, per una somma complessiva di oltre due milioni di euro, e per la continuazione è stato determinato un aumento complessivo di appena un mese di reclusione. La pena in ordine al reato associativo è stata determinata in misura inferiore alla media edittale e certamente risulta contenuta rispetto alla pericolosità del sodalizio cui il predetto ha aderito e del pregiudizio cagionato con la propria condotta. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso di F"erego e l'annullamento della sentenza limitatamente alla ritenuta recidiva, con conseguente irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità per la Speroni impone , in forza del principio di soccombenza la condanna in solido dei due imputati alle spese processuali sostenute in questo grado di giudizio dalle parti civili costituite, che hanno formulato le conclusioni per iscritto e depositato nota spese. Si ritiene congruo liquidare le spese nella misura meglio precisata in dispositivo in relazione al numero di parti rappresentate dal medesimo difensore e alle richieste dagli stessi avanzate. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla ritenuta recidiva reiterata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l'affermazione di responsabilita'. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati in solido fra loro alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle seguenti parti civili: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], a favore dei quali liquida le relative spese in complessivi euro 6.500, oltre accessori di legge; [OSCURATO:PERSONA], a favore del quale liquida le relative spese in complessivi euro 3.510, oltre accessori di legge; italpreziosi [OSCURATO:SOCIETA] persona del legale rappresentante, a favore della quale liquida le relative spese in complessivi euro 3.510, oltre accessori di legge; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], a favore delle quali liquida le relative spese in complessivi euro 3015, oltre accessori di legge; [OSCURATO:PERSONA], a favore della quale liquida le relative spese in complessivi euro 3.510, oltre accessori di legge; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], a favore dei quali liquida le relative spese in complessivi euro 1755, oltre accessori di legge; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], a favore dei quali liquida le relative spese in complessivi euro 8.000, oltre accessori di legge; [OSCURATO:PERSONA]