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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 settembre 2021

Cassazione n. 49540/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 13/09/2021 dalla CORTE di APPELLO di LECCE Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi, trattati con contraddittorio orale; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; a sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto per Perrone il rigetto del ricorso e per Cozzella l'annullamento senza rinvio per il capo b), con restituzione atti al PM, e annullamento senza rinvio su sulla quantificazione della pena, da rideterminarsi in anni sei, mesi otto e giorni quindici di rec reclusione, su cui effettuare la riduzione per il rito, con rigetto nel resto del ricorso; sentiti i difensori dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Brindisi, in sostituzione anche dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Lecce, per il Perrone e avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Lecce per il Cozzella, che hanno insistito nell'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 13/09/2021 la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma ma della se del Gup del Tribunale di Lecce del 14/10/2020, pronunciata a seguito di procedimento con rito abbreviato, appellata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riqualificato il reato di rapina aggra aggravata di cui al capo B) in quello di ricettazione per il solo Cozzella, riduceva la pena detentiva nei confronti di costui e la rideterminava per il Perrone; confermava nel resto, sì che all'esito dei giudizi di merito, entrambi gli imputati risultavano responsabili delle rapine contestate sub A) - commesse, con la complicità di [OSCURATO:PERSONA], giudicato separatamente, la prima, in un centro medico in Squinzano e, la seconda, presso un supermercato in Surbo - nonché, il solo Perrone, della rapina e delle lesioni in danno di [OSCURATO:PERSONA], al fine di sottrargli la moto su cui viaggiava, oltre al porto e detenzione di armi, tutti sub B (imputazione, come evidenziato, riqualificata in ricettazione per il Cozzella, con esclusione di ogni altro addebito).

2. Avverso la sentenza di secondo grado propongono ricorso per cassazione entrambi gli imputati, tramite i rispettivi difensori di fiducia.

2.1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si eccepisce la violazione di legge (artt. 132, 133 e 62 bis cod. pen.) e il vizio di motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche, affermandosi che la corte territoriale, per un verso, aveva valorizzato ai fini del contenimento degli aumenti per la continuazione il comportamento processuale collaborativo, a seguito di rinuncia ai motivi sull'accertamento di responsabilità, e, per altro, aveva negato la riduzione ex art. 62 bis cod. pen. per la mancanza di elementi positivi, manifestazione di pentimento, resipiscenza o volontà riparatoria.

2.2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono articolati sei motivi di ricorso, con i quali si eccepisce: l'erronea applicazione dell'art. 628, comma primo e terzo n.1), cod. pen. e dell'art.192 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione circa l'affermazione di responsabilità per il capo A), attesa l'insufficienza del quadro probatorio di riferimento (gli esiti degli accertamenti tecnici sull'uso del telefono cellulare del Cozzella, rinvenuto nell'auto del Solazzo, utilizzata per le rapine, non attestavano la partecipazione alle condotte predatorie, nell'irrilevanza delle generiche descrizioni dei rapinatori effettuata dai testimoni); vizio di motivazione, contraddittoria nel punto in cui, per un verso, la corte territoriale confermava che le tre rapine erano state commesse dagli stessi soggetti, e, per altro, diversamente da quanto riportato dal primo giudice, escludeva per quella in danno del Romano la responsabilità del Cozzella, in ragione della sua incerta identificazione, attesa la sua corporatura muscolosa e non magra o esile come riferito dai testimoni; violazione di legge e vizio di motivazione, circa la ritenuta sussistenza dell'uso delle armi per la rapina nel supermercato, posto che il materiale probatorio acquisito (in particolare, le dichiarazioni di una dipendente) facevano ritenere che si trattasse di armi giocattolo;inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità (artt. 521 e 522 cod. proc. pen.) per difetto di contestazione con riferimento al capo B), in quanto la riqualificazione della rapina in ricettazione della moto aveva determinato una vera e propria trasformazione dei contenuti dell'addebito (poiché si era ritenuta non univoca la prova che il Cozzella fosse autore della rapina in danno del Romano, si era concluso che egli aveva comunque utilizzato la moto per commettere le rapine sub A, nella consapevolezza della sua origine delittuosa, così rendendosi responsabile della ricettazione del mezzo); violazione di legge e vizio di motivazione per l'ingiustificata esclusione delle attenuanti generiche, nonostante il comportamento collaborativo durante le indagini e lo status di incensurato; violazione di legge nella determinazione della pena, attesa l'erroneità del calcolo (la pena complessiva, su cui operare la riduzione per il rito, era stata determinata in anni sette e mesi tre di reclusione, anziché in anni sette di reclusione, comprendendosi gli aumenti per i reati di lesione, detenzione e porto illegale di armi - ciascuno pari ad un mese di reclusione - per i quali il ricorrente era stato assolto a seguito della riqualificazione del capo B).

2.2.1. Con memoria ex art. 611 cod. proc. pen. nell'interesse del Cozzella, la difesa ha inteso sottolineare ulteriormente come la Corte di Appello di Lecce abbia operato una vera e propria trasformazione dei contenuti dell'addebito di cui al capo b) di imputazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato.

1.1. Se è vero, infatti, che la Corte di appello ha ritenuto, ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche, l'insussistenza di elementi positivi di valutazione, evidenziando al contempo l'arrendevole comportamento processuale, manifestato con la rinuncia ai motivi di appello per giustificare una mitigazione del trattamento sanzionatorio, s'i/dar adito ai rilievi del ricorrente circa l'incongruenza del ragionamento, è altresì indubbio - come già affermato da questa Corte - che la rinuncia ai motivi d'appello non costituisce di per sé, anche per via della reintroduzione del cd. patteggiamento in appello, ragione sufficiente per il riconoscimento all'imputato delle circostanze attenuanti generiche, potendo, al più, essere valutata in rapporto alla condotta successiva al reato di cui all'art. 133, comma secondo, n. 3, cod. pen., come espressione di una ridotta capacità a delinquere, sempreché non emergano elementi di segno contrario (Cass. sez. 2 - sent. n. 35534 del 06/07/2021 - dep. 27/09/2021 - Rv. 281943).

Tali elementi sono stati specificatamente indicati nei precedenti penali del Perrone, oltre che nella mancanza di comportamenti successivi, da ricondurre a manifestazione di pentimento, resipiscenza o volontà riparatoria, con giudizio di sintesi negativo sulla sua personalità, idoneo a legittimare sul piano motivazionale il rigetto della richiesta ex art. 62 bis cod. pen. 1.2.

Il rigetto del ricorso determina, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è parzialmente fondato nei termini che seguono. 2.1 Il primo, il secondo ed il terzo motivo, relativi all'accertamento di responsabilità per le rapine di cui al capo A), sono manifestamente infondati.

L'ampia trattazione in fatto, incentrata su una diversa valutazione del compendio istruttorio - così come acquisito agli atti, in ragione del rito - rende necessario il richiamo ai consolidati principi di diritto sull'ambito del giudizio di legittimità.

Resta preclusa in cassazione - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa.

Anche il rispetto della previsione di cui al novellato art. 533 cod. proc. pen. ossia la regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio" rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Cass. sez. 2, sent. n. 28957 del 03/04/2017 - dep. 09/06/2017 - Rv. 270108).

Nel caso di specie, va anche ricordato che, con riguardo alla decisione in ordine alle rapine per cui il ricorrente ha riportato condanna, sussiste una c.d.

"doppia conforme" e cioè doppia pronuncia di eguale segno con riferimento all'accertamento di responsabilità per cui può eccepirsi esclusivamente il travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti.

Del resto, il vizio in questione, rilevante in sede di legittimità, implica la carenza di motivazione o la sua manifesta illogicità.

Sotto questo secondo profilo la correttezza o meno dei ragionamenti dipende anzitutto dalla loro struttura logica e questa è indipendente dalla verità degli enunciati che la compongono.2.1.1.

Ciò posto, in una prima conclusione di sintesi può affermarsi che la motivazione della sentenza impugnata, in una verifica unitaria delle due pronunce di merito risulta, secondo i parametri propri del giudizio di legittimità effettiva, realmente idonea cioè a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata, non manifestamente illogica, non internamente contraddittoria e - soprattutto, rispetto ai rilievi formulati dal ricorrente in conseguenza dell'assoluzione in secondo grado dalla rapina di cui al capo B) - non logicamente incompatibile con altri atti del processo in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico. 2.1.2.

La sentenza di primo grado aveva accertato la responsabilità degli imputati, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], per le due rapine a mano armata commesse in data 21 giugno 2019 ai danni del [OSCURATO:PERSONA] di Squinzano e del [OSCURATO:PERSONA] di Surbo: il Perrone ed il Cozzella, travisati da due caschi neri integrali, si erano introdotti nel centro Medex, intimando alla persona addetta alla reception di aprire la cassa contenente il danaro; impossessatisi della somma rinvenuta all'interno, si erano allontanati a bordo di una moto di grossa cilindrata, recandosi dopo pochi minuti presso il supermercato dove avevano costretto le cassiere a consegnare il contenuto delle casse.

A fronte dei rilievi della difesa del Cozzella - sostanzialmente reiterati in sede di legittimità - circa la mancanza di univocità degli elementi di prova a carico, dovendo ritenersi che le circostanze utilizzate dal giudice di primo grado avessero altra lettura o trovassero smentita, la corte territoriale ha confermato le evidenze probatorie, costituite in primo luogo dalle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza e dalle dichiarazioni rese dalle cassiere del supermercato e dall'impiegata del centro medico; l'analisi delle fattezze fisiche, dell'abbigliamento e dell'utilizzo della medesima moto per la fuga hanno consentire di attribuire alle stesse persone le due rapine.

Inoltre, l'arresto del terzo complice, [OSCURATO:PERSONA], che aveva fornito supporto logistico utilizzando la propria auto per assicurare l'impunità, ha permesso di rinvenire all'interno della vettura oggetti appartenenti agli altri due e, in particolare, i telefoni cellulari utilizzati per comunicare il giorno delle rapine in un arco temporale ravvicinato.

Infine, l'ammissione di responsabilità del Solazzo e del Perrone, ha confermato il coinvolgimento del Cozzella, la cui condotta è risultata strettamente collegata a quella dei complici.

La corte territoriale ha altresì esaminato le deduzioni della difesa (circa l'alternativa lettura delle fonti probatorie e le dichiarazioni rese dall'imputato) ravvisandovi incongruenze e, comunque, carattere di non decisività, ponendosi tali rilievi sul piano delle ipotesi, spesso smentite dai fatti (ad. es. l'aggancio di celle telefoniche sì diverse ma vicinissime, in orario del tutto compatibile con le rapine).Anche l'uso delle armi è stato confermato dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza e dalla testimonianza dei testimoni oculari, confutate - queste ultime - in termini generici dalla difesa.

2.2. Sono, invece, fondati, il quarto ed il quinto motivo di ricorso.

Deve ritenersi nulla, infatti, per violazione del principio di correlazione con l'accusa, la sentenza di condanna per il reato di ricettazione, emessa in seguito alla riqualificazione dell'imputazione di rapina aggravata, in quanto la contestazione del reato meno grave non è contenuta in quella del reato più grave.

Sostiene in termini sbrigativi la corte territoriale che il Cozzella "certamente ebbe ad utilizzare quella moto (riconosciuta senza ombra di dubbio dal Romano), provento del diritto di rapina, nella consapevolezza della sua origine delittuosa", con tale motivazione riqualificando la rapina in ricettazione.

L'utilizzo della moto sottratta al Romano, al fine di commettere le rapine sub A), risulta tuttavia elemento estraneo ad entrambi i capi d'imputazione, come è agevole rilevare dalla loro lettura, trattandosi di circostanza oggetto di indagine investigativa e di successiva acquisizione probatoria.

Soprattutto, il ricorrente non ha avuto modo di difendersi in relazione ad uno degli elementi costitutivi del reato ossia la consapevolezza della provenienza furtiva del mezzo nel senso che, a seguito di specifica contestazione, doveva essergli chiesto di fornire la sua versione dei fatti sul punto: esclusa la sua partecipazione alla rapina in danno del Romano, si rendeva infatti necessario il ben diverso accertamento sui profili partecipativi alla già avvenuta consumazione del delitto presupposto, non essendo sufficiente, ad esempio, ai fini della condanna per ricettazione, la mera presenza dell'imputato, quale passeggero, sul mezzo di provenienza furtiva (Cass. Sez. 2, sent. n. 22959 del 29/03/2017 - dep. 10/05/2017 - Rv. 270292).

Le considerazioni che precedono determinano pertanto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché nulla a norma dell'art. 522 cod. proc. pen. in relazione al ritenuto reato di ricettazione, con trasmissione degli atti al Pubblico Ministero competente per le sue determinazioni sulla notitia criminis.

2.3. Sul piano sanzionatorio va eliminata, di conseguenza, la pena comminata in continuazione per tale reato (mesi tre e giorni quindici di reclusione).

Va eliminata anche la pena inflitta, sempre in continuazione, per i reati di lesione, porto e detenzione di arma (mesi tre di reclusione).

La imprecisa redazione del dispositivo non ha tenuto conto, infatti, che la riqualificazione della articolata imputazione sub B) nella sola condotta di ricettazione, implicava l'assoluzione dai reati di cui agli artt. 582, 585 cod. pen. nonché 2, 4 e 7

I. 895/1967, con eliminazione della relativa pena.

A tale omissione - peraltro rilevata in motivazione - deve porsi rimedio in questa sede.In definitiva, la pena finale per le rapine sub A) va determinata, in conformità con quanto stabilito sul punto dai giudici di merito, in anni quattro, mesi cinque e giorni venti di reclusione, così calcolata: pena base per la rapina ai danni del supermercato di Surbo anni sei e mesi quattro di reclusione, con aumento di mesi quattro e giorni quindici di reclusione per la rapina ai danni del centro medico; riduzione di un terzo, per la scelta del rito, della pena di anni sei, mesi otto e giorni quindici di reclusione.

PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perché nulla a norma dell'art. 522 c.p.p. in relazione al ritenuto reato di ricettazione e dispone che sia data notizia al Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Lecce per le sue determinazioni.

Elimina la pena in continuazione per la ricettazione e gli altri reati contestati sub B), determinando la pena per i residui delitti sub A) in anni quattro, mesi cinque e giorni venti di reclusione.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 13/09/2021 dalla CORTE di APPELLO di LECCE Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi, trattati con contraddittorio orale; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; a sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto per Perrone il rigetto del ricorso e per Cozzella l'annullamento senza rinvio per il capo b), con restituzione atti al PM, e annullamento senza rinvio su sulla quantificazione della pena, da rideterminarsi in anni sei, mesi otto e giorni quindici di rec reclusione, su cui effettuare la riduzione per il rito, con rigetto nel resto del ricorso; sentiti i difensori dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Brindisi, in sostituzione anche dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Lecce, per il Perrone e avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Lecce per il Cozzella, che hanno insistito nell'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 13/09/2021 la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma ma della se del Gup del Tribunale di Lecce del 14/10/2020, pronunciata a seguito di procedimento con rito abbreviato, appellata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riqualificato il reato di rapina aggra aggravata di cui al capo B) in quello di ricettazione per il solo Cozzella, riduceva la pena detentiva nei confronti di costui e la rideterminava per il Perrone; confermava nel resto, sì che all'esito dei giudizi di merito, entrambi gli imputati risultavano responsabili delle rapine contestate sub A) - commesse, con la complicità di [OSCURATO:PERSONA], giudicato separatamente, la prima, in un centro medico in Squinzano e, la seconda, presso un supermercato in Surbo - nonché, il solo Perrone, della rapina e delle lesioni in danno di [OSCURATO:PERSONA], al fine di sottrargli la moto su cui viaggiava, oltre al porto e detenzione di armi, tutti sub B (imputazione, come evidenziato, riqualificata in ricettazione per il Cozzella, con esclusione di ogni altro addebito). 2. Avverso la sentenza di secondo grado propongono ricorso per cassazione entrambi gli imputati, tramite i rispettivi difensori di fiducia. 2.1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si eccepisce la violazione di legge (artt. 132, 133 e 62 bis cod. pen.) e il vizio di motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche, affermandosi che la corte territoriale, per un verso, aveva valorizzato ai fini del contenimento degli aumenti per la continuazione il comportamento processuale collaborativo, a seguito di rinuncia ai motivi sull'accertamento di responsabilità, e, per altro, aveva negato la riduzione ex art. 62 bis cod. pen. per la mancanza di elementi positivi, manifestazione di pentimento, resipiscenza o volontà riparatoria. 2.2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono articolati sei motivi di ricorso, con i quali si eccepisce: l'erronea applicazione dell'art. 628, comma primo e terzo n.1), cod. pen. e dell'art.192 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione circa l'affermazione di responsabilità per il capo A), attesa l'insufficienza del quadro probatorio di riferimento (gli esiti degli accertamenti tecnici sull'uso del telefono cellulare del Cozzella, rinvenuto nell'auto del Solazzo, utilizzata per le rapine, non attestavano la partecipazione alle condotte predatorie, nell'irrilevanza delle generiche descrizioni dei rapinatori effettuata dai testimoni); vizio di motivazione, contraddittoria nel punto in cui, per un verso, la corte territoriale confermava che le tre rapine erano state commesse dagli stessi soggetti, e, per altro, diversamente da quanto riportato dal primo giudice, escludeva per quella in danno del Romano la responsabilità del Cozzella, in ragione della sua incerta identificazione, attesa la sua corporatura muscolosa e non magra o esile come riferito dai testimoni; violazione di legge e vizio di motivazione, circa la ritenuta sussistenza dell'uso delle armi per la rapina nel supermercato, posto che il materiale probatorio acquisito (in particolare, le dichiarazioni di una dipendente) facevano ritenere che si trattasse di armi giocattolo;inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità (artt. 521 e 522 cod. proc. pen.) per difetto di contestazione con riferimento al capo B), in quanto la riqualificazione della rapina in ricettazione della moto aveva determinato una vera e propria trasformazione dei contenuti dell'addebito (poiché si era ritenuta non univoca la prova che il Cozzella fosse autore della rapina in danno del Romano, si era concluso che egli aveva comunque utilizzato la moto per commettere le rapine sub A, nella consapevolezza della sua origine delittuosa, così rendendosi responsabile della ricettazione del mezzo); violazione di legge e vizio di motivazione per l'ingiustificata esclusione delle attenuanti generiche, nonostante il comportamento collaborativo durante le indagini e lo status di incensurato; violazione di legge nella determinazione della pena, attesa l'erroneità del calcolo (la pena complessiva, su cui operare la riduzione per il rito, era stata determinata in anni sette e mesi tre di reclusione, anziché in anni sette di reclusione, comprendendosi gli aumenti per i reati di lesione, detenzione e porto illegale di armi - ciascuno pari ad un mese di reclusione - per i quali il ricorrente era stato assolto a seguito della riqualificazione del capo B). 2.2.1. Con memoria ex art. 611 cod. proc. pen. nell'interesse del Cozzella, la difesa ha inteso sottolineare ulteriormente come la Corte di Appello di Lecce abbia operato una vera e propria trasformazione dei contenuti dell'addebito di cui al capo b) di imputazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 1.1. Se è vero, infatti, che la Corte di appello ha ritenuto, ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche, l'insussistenza di elementi positivi di valutazione, evidenziando al contempo l'arrendevole comportamento processuale, manifestato con la rinuncia ai motivi di appello per giustificare una mitigazione del trattamento sanzionatorio, s'i/dar adito ai rilievi del ricorrente circa l'incongruenza del ragionamento, è altresì indubbio - come già affermato da questa Corte - che la rinuncia ai motivi d'appello non costituisce di per sé, anche per via della reintroduzione del cd. patteggiamento in appello, ragione sufficiente per il riconoscimento all'imputato delle circostanze attenuanti generiche, potendo, al più, essere valutata in rapporto alla condotta successiva al reato di cui all'art. 133, comma secondo, n. 3, cod. pen., come espressione di una ridotta capacità a delinquere, sempreché non emergano elementi di segno contrario (Cass. sez. 2 - sent. n. 35534 del 06/07/2021 - dep. 27/09/2021 - Rv. 281943). Tali elementi sono stati specificatamente indicati nei precedenti penali del Perrone, oltre che nella mancanza di comportamenti successivi, da ricondurre a manifestazione di pentimento, resipiscenza o volontà riparatoria, con giudizio di sintesi negativo sulla sua personalità, idoneo a legittimare sul piano motivazionale il rigetto della richiesta ex art. 62 bis cod. pen. 1.2. Il rigetto del ricorso determina, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è parzialmente fondato nei termini che seguono. 2.1 Il primo, il secondo ed il terzo motivo, relativi all'accertamento di responsabilità per le rapine di cui al capo A), sono manifestamente infondati. L'ampia trattazione in fatto, incentrata su una diversa valutazione del compendio istruttorio - così come acquisito agli atti, in ragione del rito - rende necessario il richiamo ai consolidati principi di diritto sull'ambito del giudizio di legittimità. Resta preclusa in cassazione - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Anche il rispetto della previsione di cui al novellato art. 533 cod. proc. pen. ossia la regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio" rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Cass. sez. 2, sent. n. 28957 del 03/04/2017 - dep. 09/06/2017 - Rv. 270108). Nel caso di specie, va anche ricordato che, con riguardo alla decisione in ordine alle rapine per cui il ricorrente ha riportato condanna, sussiste una c.d. "doppia conforme" e cioè doppia pronuncia di eguale segno con riferimento all'accertamento di responsabilità per cui può eccepirsi esclusivamente il travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti. Del resto, il vizio in questione, rilevante in sede di legittimità, implica la carenza di motivazione o la sua manifesta illogicità. Sotto questo secondo profilo la correttezza o meno dei ragionamenti dipende anzitutto dalla loro struttura logica e questa è indipendente dalla verità degli enunciati che la compongono.2.1.1. Ciò posto, in una prima conclusione di sintesi può affermarsi che la motivazione della sentenza impugnata, in una verifica unitaria delle due pronunce di merito risulta, secondo i parametri propri del giudizio di legittimità effettiva, realmente idonea cioè a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata, non manifestamente illogica, non internamente contraddittoria e - soprattutto, rispetto ai rilievi formulati dal ricorrente in conseguenza dell'assoluzione in secondo grado dalla rapina di cui al capo B) - non logicamente incompatibile con altri atti del processo in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico. 2.1.2. La sentenza di primo grado aveva accertato la responsabilità degli imputati, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], per le due rapine a mano armata commesse in data 21 giugno 2019 ai danni del [OSCURATO:PERSONA] di Squinzano e del [OSCURATO:PERSONA] di Surbo: il Perrone ed il Cozzella, travisati da due caschi neri integrali, si erano introdotti nel centro Medex, intimando alla persona addetta alla reception di aprire la cassa contenente il danaro; impossessatisi della somma rinvenuta all'interno, si erano allontanati a bordo di una moto di grossa cilindrata, recandosi dopo pochi minuti presso il supermercato dove avevano costretto le cassiere a consegnare il contenuto delle casse. A fronte dei rilievi della difesa del Cozzella - sostanzialmente reiterati in sede di legittimità - circa la mancanza di univocità degli elementi di prova a carico, dovendo ritenersi che le circostanze utilizzate dal giudice di primo grado avessero altra lettura o trovassero smentita, la corte territoriale ha confermato le evidenze probatorie, costituite in primo luogo dalle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza e dalle dichiarazioni rese dalle cassiere del supermercato e dall'impiegata del centro medico; l'analisi delle fattezze fisiche, dell'abbigliamento e dell'utilizzo della medesima moto per la fuga hanno consentire di attribuire alle stesse persone le due rapine. Inoltre, l'arresto del terzo complice, [OSCURATO:PERSONA], che aveva fornito supporto logistico utilizzando la propria auto per assicurare l'impunità, ha permesso di rinvenire all'interno della vettura oggetti appartenenti agli altri due e, in particolare, i telefoni cellulari utilizzati per comunicare il giorno delle rapine in un arco temporale ravvicinato. Infine, l'ammissione di responsabilità del Solazzo e del Perrone, ha confermato il coinvolgimento del Cozzella, la cui condotta è risultata strettamente collegata a quella dei complici. La corte territoriale ha altresì esaminato le deduzioni della difesa (circa l'alternativa lettura delle fonti probatorie e le dichiarazioni rese dall'imputato) ravvisandovi incongruenze e, comunque, carattere di non decisività, ponendosi tali rilievi sul piano delle ipotesi, spesso smentite dai fatti (ad. es. l'aggancio di celle telefoniche sì diverse ma vicinissime, in orario del tutto compatibile con le rapine).Anche l'uso delle armi è stato confermato dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza e dalla testimonianza dei testimoni oculari, confutate - queste ultime - in termini generici dalla difesa. 2.2. Sono, invece, fondati, il quarto ed il quinto motivo di ricorso. Deve ritenersi nulla, infatti, per violazione del principio di correlazione con l'accusa, la sentenza di condanna per il reato di ricettazione, emessa in seguito alla riqualificazione dell'imputazione di rapina aggravata, in quanto la contestazione del reato meno grave non è contenuta in quella del reato più grave. Sostiene in termini sbrigativi la corte territoriale che il Cozzella "certamente ebbe ad utilizzare quella moto (riconosciuta senza ombra di dubbio dal Romano), provento del diritto di rapina, nella consapevolezza della sua origine delittuosa", con tale motivazione riqualificando la rapina in ricettazione. L'utilizzo della moto sottratta al Romano, al fine di commettere le rapine sub A), risulta tuttavia elemento estraneo ad entrambi i capi d'imputazione, come è agevole rilevare dalla loro lettura, trattandosi di circostanza oggetto di indagine investigativa e di successiva acquisizione probatoria. Soprattutto, il ricorrente non ha avuto modo di difendersi in relazione ad uno degli elementi costitutivi del reato ossia la consapevolezza della provenienza furtiva del mezzo nel senso che, a seguito di specifica contestazione, doveva essergli chiesto di fornire la sua versione dei fatti sul punto: esclusa la sua partecipazione alla rapina in danno del Romano, si rendeva infatti necessario il ben diverso accertamento sui profili partecipativi alla già avvenuta consumazione del delitto presupposto, non essendo sufficiente, ad esempio, ai fini della condanna per ricettazione, la mera presenza dell'imputato, quale passeggero, sul mezzo di provenienza furtiva (Cass. Sez. 2, sent. n. 22959 del 29/03/2017 - dep. 10/05/2017 - Rv. 270292). Le considerazioni che precedono determinano pertanto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché nulla a norma dell'art. 522 cod. proc. pen. in relazione al ritenuto reato di ricettazione, con trasmissione degli atti al Pubblico Ministero competente per le sue determinazioni sulla notitia criminis. 2.3. Sul piano sanzionatorio va eliminata, di conseguenza, la pena comminata in continuazione per tale reato (mesi tre e giorni quindici di reclusione). Va eliminata anche la pena inflitta, sempre in continuazione, per i reati di lesione, porto e detenzione di arma (mesi tre di reclusione). La imprecisa redazione del dispositivo non ha tenuto conto, infatti, che la riqualificazione della articolata imputazione sub B) nella sola condotta di ricettazione, implicava l'assoluzione dai reati di cui agli artt. 582, 585 cod. pen. nonché 2, 4 e 7 I. 895/1967, con eliminazione della relativa pena. A tale omissione - peraltro rilevata in motivazione - deve porsi rimedio in questa sede.In definitiva, la pena finale per le rapine sub A) va determinata, in conformità con quanto stabilito sul punto dai giudici di merito, in anni quattro, mesi cinque e giorni venti di reclusione, così calcolata: pena base per la rapina ai danni del supermercato di Surbo anni sei e mesi quattro di reclusione, con aumento di mesi quattro e giorni quindici di reclusione per la rapina ai danni del centro medico; riduzione di un terzo, per la scelta del rito, della pena di anni sei, mesi otto e giorni quindici di reclusione. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perché nulla a norma dell'art. 522 c.p.p. in relazione al ritenuto reato di ricettazione e dispone che sia data notizia al Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Lecce per le sue determinazioni. Elimina la pena in continuazione per la ricettazione e gli altri reati contestati sub B), determinando la pena per i residui delitti sub A) in anni quattro, mesi cinque e giorni venti di reclusione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso d
Sentenza Cassazione n. 49540/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris