CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26323/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (che ha anche depositato memoria) è inammissibile. Il primo motivo è meramente rivalutativo del merito, proposizione come tale non consentita in questa sede, a fronte di una valutazione congruamente imperniata sulla considerazione di plurimi dati (la notoria dedizione allo spaccio espressa da apposito soprannome dell'imputato quale "Scampia", il numero di dosi ricavabili da quanto in sequestro, la non episodicità dello spaccio a fronte della qualità di fornitore affidabile di stupefacenti assunta dall'imputato presso propri clienti) congruamente convergenti verso la considerazione dell'imputato quale stabile punto di riferimento per una attività costante e organizzata di spaccio. In linea con l'indirizzo per cui all'esito della valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità, è poi possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri, (cfr. in motivazione Sez. U - n. 51063 del 27/09/2018 Rv. 274076 - 01). Quanto alla mancata applicazione della fattispecie ex art. 131 bis cod. pen., vanno formulate considerazioni analoghe alle precedenti a fronte di una corretta motivazione di esclusione, che valorizza le modalità dell'azione e pluralità di cessioni oltre che di dosi cedute e ancora disponibili. Quanto al terzo motivo è anche esso meramente rivalutativo del merito a fronte di congrue motivazioni. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Cos