Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 dicembre 2025

Cassazione n. 01416/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

NOVESE ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2025 del TRIBUNALE di Nocera inferiore dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata il Tribunale di Nocera inferiore ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 1.000,00 di ammenda in relazione al reato di cui all’art. 4 l. 110 del 1975; Rilevato che con il ricorso, in due distinti motivi, si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.; Rilevato che le doglianze circa l’applicazione 131 bis cod. pen. sono manifestamente infondate in quanto la Corte territoriale -con lo specifico riferimento alle modalità di trasporto, il manganello nel vano porta oggetti dello sportello lato guidatore e la mazza di legno in quello lato passeggero- ha fatto corretto riferimento ai pacifici principi posti dalla giurisprudenza di legittimità e ha fornito una risposta adeguata e coerente alla richiesta già formulata nel corso del giudizio; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 04/12/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NOVESE ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2025 del TRIBUNALE di Nocera inferiore dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata il Tribunale di Nocera inferiore ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 1.000,00 di ammenda in relazione al reato di cui all’art. 4 l. 110 del 1975; Rilevato che con il ricorso, in due distinti motivi, si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.; Rilevato che le doglianze circa l’applicazione 131 bis cod. pen. sono manifestamente infondate in quanto la Corte territoriale -con lo specifico riferimento alle modalità di trasporto, il manganello nel vano porta oggetti dello sportello lato guidatore e la mazza di legno in quello lato passeggero- ha fatto corretto riferimento ai pacifici principi posti dalla giurisprudenza di legittimità e ha fornito una risposta adeguata e coerente alla richiesta già formulata nel corso del giudizio; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 04/12/2025
Sentenza Cassazione n. 01416/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris