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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 32331/2023

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16220/2017R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate; –intimata – avverso la sentenza n. 8996/2016, depositata il 22 dicembre 2016, della Commissione tributaria regionaledel Lazio; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 5 luglio 2023,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che:

1. –sulla base di tre motivi, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza n. 8996/2016, depositata il 22 dicembre 2016, con la quale la Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato l’appello proposto dallo stesso odierno ricorrente, così confermando il decisumdi prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di un avviso di accertamento catastalecol quale, in applicazione della l. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, era stata rideterminata classe e rendita catastale di nove unità immobiliari site in Roma (in catasto al fol. 572, p.lla 78, sub 16, 21, 24, 33, 34, 503 e 504, nonché al fol. 572, p.lla 84, sub. 2 e 3); -l’Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva.

Considerato che:

1. –il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento alla l. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, ed al d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138 , art. 9, deducendo, in sintesi, il ricorrente che la motivazione dell’avviso di accertamento si risolveva nella esposizione di dati (anche provvedimentali) di regolazione della fattispecie, e, quindi, nella generica indicazione della microzona di riferimento, e delle relative connotazioni (in tesi di rivalutazione del patrimonio immobiliare), senz’alcuna esplicitazione degli effettivi presupposti della procedura di riclassamento a riguardo tanto del fattore posizionale quanto della stessa unità immobiliare presa in considerazione ( d.P.R. n. 138/98, cit., artt. 8 e 9); così che erano rimaste del tutto inespresse le ragioni che, nella fattispecie, giustificavano la rideterminazione della classe di merito delle unità immobiliari; -il secondo motivo, sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,espone la denuncia di violazione e falsa applicazione della l. 27 luglio 2000, n. 212,art. 7, sull’assunto che dal dedotto deficit di esplicitazione degli specifici presupposti del riclassamento operato conseguiva il difetto di motivazione dell’avviso di accertamento catastale; -col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, con riferimento alla documentazione prodotta (contratti di locazione, articoli di stampa nonché consulenza tecnica di parte) alla cui stregua poteva desumersi l’ingiustificatezza delle classi di merito riattribuite alle unità immobiliari a fronte del loro obiettivo deprezzamento;

2. –i primi due motivi di ricorso - dal cui congiunto esame, dettato dalla medesima quaestio iuris di fondo che sottendo no , consegue l’assorbimento del terzo motivo -sono fondati e vanno accolti;

3. - secondo un orientamento interpretativo della Corte che si è venuto progressivamente a delineare, così consolidandosi, la ragione giustificativa della revisione parziale del classamento, prevista dall'art. 1, comma 335, l. 311 del 2004, è costituita dalla rilevante modifica di valore degli immobili presenti nella microzona ma, al momento dell'attribuzione della classe e della rendita catastale, devono essere considerate, insieme al fattore posizionale, le caratteristiche edilizie dell’unità immobiliare, di cui all'art. 8, comma 7, d.P.R. n. 138 del 1998, che assumono, pertanto, specifica rilevanza in sede di motivazione dell'atto, motivazione nella quale, una volta giustificato il presupposto della revisione, fondato sul valore medio di mercato dell'intera microzona, vanno spiegate le ragioni in forza delle quali si è prodotta una ricaduta (ed in quali termini di classamento e di rendita catastale) sulla specifica unità immobiliare oggetto di riclassamento (v., ex plurimis, Cass., 24 agosto 2022, n. 25201; Cass., 12 dicembre 2019, n. 32546; Cass., 28 novembre 2019, n. 31112; Cass. 19 dicembre 2019, n. 29988; Cass., 8 aprile 2019, n. 9770; v. altresì, più di recente, Cass., 24 novembre 2020, n. 26657; Cass., 1 luglio 2020, n.13390); 3.1- in particolare la Corte ha rimarcato che: -la disposizione di cui all’art. 1, comma 335, cit., va letta nel più complessivo contesto regolativo di cui al d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138; -i dati normativi che, così, vengono in considerazione - per come interpretati dallo stesso Giudice delle leggi (Corte Cost., 1 dicembre 2017, n. 249) -esplicitano che la revisione «parziale» del classamento delle unità immobiliari consegue, nella fattispecie, dalla specifica (ed esclusiva) valorizzazione del cd. fattore posizionale (art. 8, commi5 e 6, cit.), qui inteso in riferimento ad «una modifica del valore degli immobili presenti in una determinata microzona» che «abbia una ricaduta sulla rendita catastale», ove, dunque, non è irragionevole che detta modifica di valore dell’immobile si ripercuota sulla rendita catastale il cui «conseguente adeguamento, proprio in quanto espressione di una accresciuta capacità contributiva, è volto in sostanza ad eliminare una sperequazione esistente a livello impositivo.» (Corte Cost. n. 249/2017, cit.); - la disposizione che autorizza la revisione «parziale» del classamento - in relazione ad unità immobiliari ricadenti in microzone comunali «per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato individuato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, e il corrispondente valore medio catastale ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili si discosta significativamente dall'analogo rapporto relativo all'insieme delle microzone comunali»- integra, dunque, il presupposto degli «atti attributivi delle nuove rendite» che, però, essi stessi debbono esplicitare le ragioni della revisione del classamento con riferimento, com’è nella fattispecie, alla (nuova) classe, e rendita catastale, attribuite all’unità immobiliare (classe a sua volta «rappresentativa del livello reddituale ordinario ritraibile dall'unità immobiliare nell'ambito del mercato edilizio della microzona»; d.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, comma3); -difatti, come rilevato dalla stessa Corte Costituzionale, l’obbligo di motivazione degli elementi che hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare «proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento» (Corte Cost. n. 249/2017, cit.); -l’indicazione delle «caratteristiche edilizie del fabbricato» (d.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, c. 7) torna ad assumere (col fattore cd. posizionale) una sua specifica rilevanza per il profilo della motivazione dell’atto (logicamente conseguente a quello che ne identifica i suoi presupposti e) volto a giustificare l’adozionedella stima comparativa (avuto riguardo alla cd. unità tipo; v. il d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 61; v.

Cass., 6 marzo 2017, n. 5600) in sede di attribuzione della classe e della rendita catastale (d.P.R. n. 138 del 1998, art. 2, comma 1, e art. 8; v., altresì, il d.l. 14 marzo 1988, n. 70, art. 11, comma1, conv. in l. 13 maggio 1988, n. 154); e, del resto, il valore di mercato rilevante, quale presupposto per la richiesta di riclassamento, non è quello di un singolo immobile bensì il valore medio di mercato di una intera microzona così che, una volta giustificato quest’ultimo (secondo i rapporti di valore posti dall’art. 1, comma335, l. n. 311 del 2004), rimangono pur sempre da spiegare le ragioni in forza delle quali si sia prodotta una ricaduta (ed in quali termini di classamento e di rendita catastale) sulla specifica unità immobiliare oggetto di riclassamento;-in definitiva, l’atto attributivo della nuova rendita catastale (quale conseguente alla diversa classe identificativa del superiore «livello reddituale ordinario ritraibile dall'unità immobiliare»; d.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, c. 3) deve esso stesso indicare in quali termini il mutato assetto dei valori medi di mercato e catastale (rectedel loro rapporto), nel contesto delle microzone comunali previamente individuate, abbia avuto una ricaduta sul singolo immobile (sulla sua categoria, classe e rendita catastale), «così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare»; 3.2 -come espongono l e censur e in trattazione - e per come risulta dallo stesso contenuto motivazionale dell’avviso di accertamento (riprodotto in ricorso)- il giudice del gravame ha effettivamente risolto l’obbligo motivazionale, nella fattispecie rilevante, sotto l’esclusivo profilo dei presupposti giustificativi delriclassamento di natura diffusa - presupposti peraltro genericamente esposti nello stesso avviso di accertamento- senza considerare, con ciò, che l’atto attributivo della nuova rendita catastale (qual conseguente alla diversa classe dell'unità immobiliare»; d.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, comma 3) deve esso stesso indicare in quali termini il mutato assetto dei valori medi di mercato e catastale (recte del loro rapporto), nel contesto delle microzone comunali previamente individuate, abbia avuto una ricaduta sul singolo immobile (sulla sua classe e rendita catastale), «così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare»;

4. – la gravata sentenza va, pertanto, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamento di fatto, la causa va decisa nel merito con accoglimento del ricorso originario del contribuente; - in considerazione delle antinomie, ed oscillazioni, emerse negli orientamenti giurisprudenziali, col progressivo consolidarsi in corso di giudiziodella pertinente giurisprudenza della Corte, le spese dell’intero giudizio vanno compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il primo ed il secondomotivo di ricorso, assorbito il terzo motivo, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo la causa nel me

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16220/2017R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate; –intimata – avverso la sentenza n. 8996/2016, depositata il 22 dicembre 2016, della Commissione tributaria regionaledel Lazio; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 5 luglio 2023,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che: 1. –sulla base di tre motivi, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza n. 8996/2016, depositata il 22 dicembre 2016, con la quale la Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato l’appello proposto dallo stesso odierno ricorrente, così confermando il decisumdi prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di un avviso di accertamento catastalecol quale, in applicazione della l. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, era stata rideterminata classe e rendita catastale di nove unità immobiliari site in Roma (in catasto al fol. 572, p.lla 78, sub 16, 21, 24, 33, 34, 503 e 504, nonché al fol. 572, p.lla 84, sub. 2 e 3); -l’Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva. Considerato che: 1. –il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento alla l. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, ed al d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138 , art. 9, deducendo, in sintesi, il ricorrente che la motivazione dell’avviso di accertamento si risolveva nella esposizione di dati (anche provvedimentali) di regolazione della fattispecie, e, quindi, nella generica indicazione della microzona di riferimento, e delle relative connotazioni (in tesi di rivalutazione del patrimonio immobiliare), senz’alcuna esplicitazione degli effettivi presupposti della procedura di riclassamento a riguardo tanto del fattore posizionale quanto della stessa unità immobiliare presa in considerazione ( d.P.R. n. 138/98, cit., artt. 8 e 9); così che erano rimaste del tutto inespresse le ragioni che, nella fattispecie, giustificavano la rideterminazione della classe di merito delle unità immobiliari; -il secondo motivo, sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,espone la denuncia di violazione e falsa applicazione della l. 27 luglio 2000, n. 212,art. 7, sull’assunto che dal dedotto deficit di esplicitazione degli specifici presupposti del riclassamento operato conseguiva il difetto di motivazione dell’avviso di accertamento catastale; -col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, con riferimento alla documentazione prodotta (contratti di locazione, articoli di stampa nonché consulenza tecnica di parte) alla cui stregua poteva desumersi l’ingiustificatezza delle classi di merito riattribuite alle unità immobiliari a fronte del loro obiettivo deprezzamento; 2. –i primi due motivi di ricorso - dal cui congiunto esame, dettato dalla medesima quaestio iuris di fondo che sottendo no , consegue l’assorbimento del terzo motivo -sono fondati e vanno accolti; 3. - secondo un orientamento interpretativo della Corte che si è venuto progressivamente a delineare, così consolidandosi, la ragione giustificativa della revisione parziale del classamento, prevista dall'art. 1, comma 335, l. 311 del 2004, è costituita dalla rilevante modifica di valore degli immobili presenti nella microzona ma, al momento dell'attribuzione della classe e della rendita catastale, devono essere considerate, insieme al fattore posizionale, le caratteristiche edilizie dell’unità immobiliare, di cui all'art. 8, comma 7, d.P.R. n. 138 del 1998, che assumono, pertanto, specifica rilevanza in sede di motivazione dell'atto, motivazione nella quale, una volta giustificato il presupposto della revisione, fondato sul valore medio di mercato dell'intera microzona, vanno spiegate le ragioni in forza delle quali si è prodotta una ricaduta (ed in quali termini di classamento e di rendita catastale) sulla specifica unità immobiliare oggetto di riclassamento (v., ex plurimis, Cass., 24 agosto 2022, n. 25201; Cass., 12 dicembre 2019, n. 32546; Cass., 28 novembre 2019, n. 31112; Cass. 19 dicembre 2019, n. 29988; Cass., 8 aprile 2019, n. 9770; v. altresì, più di recente, Cass., 24 novembre 2020, n. 26657; Cass., 1 luglio 2020, n.13390); 3.1- in particolare la Corte ha rimarcato che: -la disposizione di cui all’art. 1, comma 335, cit., va letta nel più complessivo contesto regolativo di cui al d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138; -i dati normativi che, così, vengono in considerazione - per come interpretati dallo stesso Giudice delle leggi (Corte Cost., 1 dicembre 2017, n. 249) -esplicitano che la revisione «parziale» del classamento delle unità immobiliari consegue, nella fattispecie, dalla specifica (ed esclusiva) valorizzazione del cd. fattore posizionale (art. 8, commi5 e 6, cit.), qui inteso in riferimento ad «una modifica del valore degli immobili presenti in una determinata microzona» che «abbia una ricaduta sulla rendita catastale», ove, dunque, non è irragionevole che detta modifica di valore dell’immobile si ripercuota sulla rendita catastale il cui «conseguente adeguamento, proprio in quanto espressione di una accresciuta capacità contributiva, è volto in sostanza ad eliminare una sperequazione esistente a livello impositivo.» (Corte Cost. n. 249/2017, cit.); - la disposizione che autorizza la revisione «parziale» del classamento - in relazione ad unità immobiliari ricadenti in microzone comunali «per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato individuato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, e il corrispondente valore medio catastale ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili si discosta significativamente dall'analogo rapporto relativo all'insieme delle microzone comunali»- integra, dunque, il presupposto degli «atti attributivi delle nuove rendite» che, però, essi stessi debbono esplicitare le ragioni della revisione del classamento con riferimento, com’è nella fattispecie, alla (nuova) classe, e rendita catastale, attribuite all’unità immobiliare (classe a sua volta «rappresentativa del livello reddituale ordinario ritraibile dall'unità immobiliare nell'ambito del mercato edilizio della microzona»; d.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, comma3); -difatti, come rilevato dalla stessa Corte Costituzionale, l’obbligo di motivazione degli elementi che hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare «proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento» (Corte Cost. n. 249/2017, cit.); -l’indicazione delle «caratteristiche edilizie del fabbricato» (d.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, c. 7) torna ad assumere (col fattore cd. posizionale) una sua specifica rilevanza per il profilo della motivazione dell’atto (logicamente conseguente a quello che ne identifica i suoi presupposti e) volto a giustificare l’adozionedella stima comparativa (avuto riguardo alla cd. unità tipo; v. il d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 61; v. Cass., 6 marzo 2017, n. 5600) in sede di attribuzione della classe e della rendita catastale (d.P.R. n. 138 del 1998, art. 2, comma 1, e art. 8; v., altresì, il d.l. 14 marzo 1988, n. 70, art. 11, comma1, conv. in l. 13 maggio 1988, n. 154); e, del resto, il valore di mercato rilevante, quale presupposto per la richiesta di riclassamento, non è quello di un singolo immobile bensì il valore medio di mercato di una intera microzona così che, una volta giustificato quest’ultimo (secondo i rapporti di valore posti dall’art. 1, comma335, l. n. 311 del 2004), rimangono pur sempre da spiegare le ragioni in forza delle quali si sia prodotta una ricaduta (ed in quali termini di classamento e di rendita catastale) sulla specifica unità immobiliare oggetto di riclassamento;-in definitiva, l’atto attributivo della nuova rendita catastale (quale conseguente alla diversa classe identificativa del superiore «livello reddituale ordinario ritraibile dall'unità immobiliare»; d.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, c. 3) deve esso stesso indicare in quali termini il mutato assetto dei valori medi di mercato e catastale (rectedel loro rapporto), nel contesto delle microzone comunali previamente individuate, abbia avuto una ricaduta sul singolo immobile (sulla sua categoria, classe e rendita catastale), «così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare»; 3.2 -come espongono l e censur e in trattazione - e per come risulta dallo stesso contenuto motivazionale dell’avviso di accertamento (riprodotto in ricorso)- il giudice del gravame ha effettivamente risolto l’obbligo motivazionale, nella fattispecie rilevante, sotto l’esclusivo profilo dei presupposti giustificativi delriclassamento di natura diffusa - presupposti peraltro genericamente esposti nello stesso avviso di accertamento- senza considerare, con ciò, che l’atto attributivo della nuova rendita catastale (qual conseguente alla diversa classe dell'unità immobiliare»; d.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, comma 3) deve esso stesso indicare in quali termini il mutato assetto dei valori medi di mercato e catastale (recte del loro rapporto), nel contesto delle microzone comunali previamente individuate, abbia avuto una ricaduta sul singolo immobile (sulla sua classe e rendita catastale), «così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare»; 4. – la gravata sentenza va, pertanto, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamento di fatto, la causa va decisa nel merito con accoglimento del ricorso originario del contribuente; - in considerazione delle antinomie, ed oscillazioni, emerse negli orientamenti giurisprudenziali, col progressivo consolidarsi in corso di giudiziodella pertinente giurisprudenza della Corte, le spese dell’intero giudizio vanno compensate tra le parti. P.Q.M. La Corte, accoglie il primo ed il secondomotivo di ricorso, assorbito il terzo motivo, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo la causa nel me
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