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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 10 giugno 1972

Cassazione n. 25943/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( CROAZIA) il 10/06/1972 avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato, preliminarmente, che [OSCURATO:PERSONA] ha depositato, il 9 marzo 2022, una memoria della quale non può tenersi conto perché prodotta oltre il termine stabilito dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen., applicabile ai sensi dell'art. 610, comma 1, cod. proc. pen.; che il primo motivo, di ordine processuale, è manifestamente infondato, atteso che, secondo quanto risulta in atti, il decreto di citazione per il giudizio di rinvio, fissato per il 22 gennaio 2021, è stato ritualmente notificato all'imputato, non reperito presso il domicilio, mediante consegna di copia al difensore ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen.; che il terzo motivo, vertente sulla disposta revoca, da parte del giudice di primo grado, della sospensione condizionale di altra pena, è parimenti inammissibile perché non sollevato con l'atto di appello, pertinente palesandosi, al riguardo, il richiamo al pacifico indirizzo ermeneutico secondo cui «Nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato» (Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274346; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745); che, per quanto concerne il trattamento sanzionatorio, i giudici di merito hanno ritenuto, con motivazione in questa sede insindacabile perché scevra da profili di manifesta illogicità o contraddittorietà e coerente con il contesto normativo di riferimento, che l'imputato, gravato da precedenti per reati di non particolare gravità, è nondimeno immeritevole, in assenza di elementi suscettibili di positiva valutazione, della concessione delle circostanze attenuanti generiche, ed hanno fissato la pena, in considerazione dell'offensività della condotta e della personalità del suo autore, in misura leggermente superiore al minimo edittale; che è invero pacifico, in giurisprudenza, che «In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) e che «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); che, quanto alla commisurazione della pena, deve ricordarsi che « quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio» (Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825), mentre, specularmente, «nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.» (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 10/03/2022.

Il Consigliere estensore Il Presidente D("_,)e C cio [OSCURATO:PERSONA] i rini Il presente provvedimento è sottoscritto, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., in considerazione dell'impedimento del Presidente del Collegio, dall'estensore e dal componente più anziano del Collegio. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( CROAZIA) il 10/06/1972 avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato, preliminarmente, che [OSCURATO:PERSONA] ha depositato, il 9 marzo 2022, una memoria della quale non può tenersi conto perché prodotta oltre il termine stabilito dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen., applicabile ai sensi dell'art. 610, comma 1, cod. proc. pen.; che il primo motivo, di ordine processuale, è manifestamente infondato, atteso che, secondo quanto risulta in atti, il decreto di citazione per il giudizio di rinvio, fissato per il 22 gennaio 2021, è stato ritualmente notificato all'imputato, non reperito presso il domicilio, mediante consegna di copia al difensore ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen.; che il terzo motivo, vertente sulla disposta revoca, da parte del giudice di primo grado, della sospensione condizionale di altra pena, è parimenti inammissibile perché non sollevato con l'atto di appello, pertinente palesandosi, al riguardo, il richiamo al pacifico indirizzo ermeneutico secondo cui «Nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato» (Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274346; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745); che, per quanto concerne il trattamento sanzionatorio, i giudici di merito hanno ritenuto, con motivazione in questa sede insindacabile perché scevra da profili di manifesta illogicità o contraddittorietà e coerente con il contesto normativo di riferimento, che l'imputato, gravato da precedenti per reati di non particolare gravità, è nondimeno immeritevole, in assenza di elementi suscettibili di positiva valutazione, della concessione delle circostanze attenuanti generiche, ed hanno fissato la pena, in considerazione dell'offensività della condotta e della personalità del suo autore, in misura leggermente superiore al minimo edittale; che è invero pacifico, in giurisprudenza, che «In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) e che «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); che, quanto alla commisurazione della pena, deve ricordarsi che « quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio» (Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825), mentre, specularmente, «nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.» (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10/03/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente D("_,)e C cio [OSCURATO:PERSONA] i rini Il presente provvedimento è sottoscritto, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., in considerazione dell'impedimento del Presidente del Collegio, dall'estensore e dal componente più anziano del Collegio. [OSCURATO:PERSONA]
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