CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30466/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 15/04/2022, ha confermato quella resa dal GIP del Tribunale di Napoli in data 26/02/2016 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] giudicato responsabile del delitto di cui all'art. 416 comma primo, secondo e terzo cod. pen., nonché del delitto di cui agli artt. 110, 628 comma primo e terzo cod. pen. e, con la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale ed il vincolo della continuazione, lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia; ritenuto che l'unico motivo di rìcorso, con cui la difesa deduce mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio alla base del giudizio di penale responsabilità del prevenuto (basato assertivamente sulle sole dichiarazioni di parte offesa e sul riconoscimento fotografico da parte della stessa), è formulato in termini non consentiti in sede di legittimità poiché si risolve in mere doglianze in punto di fatto, tutte finalizzate a sollecitare una rivalutazione e una rilettura alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità in quanto non legate alla individuazione di profili di travisamento di specifiche e puntuali emergenze processuali, restando perciò inammissibili in questa sede le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione alternativa del risultato probatorio, che si risolva in un apprezzamento di fatto (Sez. 5, Sent. n. 8094 del 11/01/2007, dep. 27/02/2007, Rv. 236540 - 01); considerato che, secondo la costante giurisprudenza dì legittimità, le doglianze relative alla valutazione delle risultanze probatorie, possono essere esaminate sotto il profilo del vizio motivazionale esclusivamente quando il vizio dedotto rientri nella carenza assoluta di motivazione (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04, in motivazione); sostanziale inesistenza, questa, non riscontrabile nel caso di specie, alla luce delle esaustive e più che adeguate argomentazioni dei giudici di appello (si vedano pagg. 6 e ss. della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale ha dato ampiamente conto delle ragioni per cui la responsabilità del ricorrente è stata ritenuta provata oltre ogni ragionevole dubbio), in larga parte obliterate dalla difesa, che in sostanza ha reiterato doglianze di puro merito, sollecitando un sindacato sulle valutazioni effettuate ed invocando, di fatto, un'inammissibile rilettura delle prove poste a fondamento della decisione impugnata; rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 0