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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 marzo 2026

Cassazione n. 07801/2026

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ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 15454/2022 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-nonchè contro[OSCURATO:PERSONA]-intimata-avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

LECCE n.3420/2021 depositata il 29/12/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/12/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La presente vicenda processuale prende le mossedall’impugnazione da parte della ricorrente dell’avviso dipagamento emesso da [OSCURATO:SOCIETA]. per conto del ConsorzioSpeciale di Bonifica di Arneo, relativo al tributo consortile per l'annoNumero registro generale 15454/2022Numero sezionale 8342/2025Numero di raccolta generale 7801/20262014, sostenendo l'illegittimità del piano di classifica per laData pubblicazione 31/03/2026mancata adozione del Piano Generale di Bonifica e l'assenza dibenefici derivanti dalle opere di bonifica sui propri terreni.2. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso, ritenendolegittimo il piano di classifica in base alla norma transitoria dellaL.R.

Puglia n.4/2012 e affermando che la ricorrente non avevafornito una prova contraria valida per superare la presunzione divantaggiosità delle opere di bonifica.3.

Avverso siffatta pronuncia insorgeva la ricorrente, la qualedepositava quattro consulenze tecniche giurate al fine di dimostrarel'assenza di benefici idraulici e idrogeologici per i suoi terreni.4. [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'appello,affermando che la ricorrente non avesse fornito la prova contraria.5.

La ricorrente impugna la sentenza di secondo grado incassazione, affidandosi ad un unico motivo.6. [OSCURATO:PERSONA] intimato resiste depositando controricorso.7.

L’altra intimata non ha depositato difese.8.

In prossimità dell’adunanza camerale il [OSCURATO:PERSONA] hadepositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo dedotto, la ricorrente lamenta l’erroneitàdell’impugnata sentenza, sotto il profilo di cui all’art.360 1° comman.5 c.p.c., assumendo la completa omissione di esame e concretavalutazione delle relazioni tecniche prodotte dalla ricorrente nelgiudizio di appello , le quali, in tesi della difesa della ricorrente,forniscono la prova e la dimostrazione tecnica della assolutamancanza del beneficio di bonifica con riguardo ai terreni aziendalidella ricorrente, costituendo il loro contenuto controverso, decisivoper il giudizio, ed oggetto di discussione tra le parti.1.1 Il motivo è inammissibile sotto un duplice profilo.1.2 La giurisprudenza di questa Corte è consolidata (Cass., Sez.Un., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez.

Un., 18 aprile 2018, n.2 di 6Numero registro generale 15454/2022Numero sezionale 8342/2025Numero di raccolta generale 7801/20269558; Cass., Sez.

Un., 31 dicembre 2018, n. 33679) nell'affermareData pubblicazione 31/03/2026che il novellato testo dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. haintrodotto nell'ordinamento un vizio specifico che concernel'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cuiesistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, cheabbia costituito oggetto di discussione tra le parti, oltre ad averecarattere decisivo, precisando che l'omesso esame di elementiistruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fattodecisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunquepreso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbiadato conto di tutte le risultanze probatorie, così come neppure ilcattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legalida parte del giudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante ai sensidella predetta norma.

Nel giudizio di legittimità è denunciabile solol'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneuticidettati dall'art. 12 delle preleggi, in quanto attiene all'esistenzadella motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta dimotivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazioneapparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili enella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile,esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza dellamotivazione. (Cass.

SU 27 dicembre 2019 n. 34476).1.3 Orbene, la ricorrente si duole, in realtà, dell’omesso esame dielementi istruttori, ossia le perizie di parte prodotte nel giudizio diappello, che, tuttavia, come chiarito da questa Corte, non integra,di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, censurabileex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., qualora il fattostorico rilevante in causa, ossia l’inclusione del fondo nel perimetrodel piano di contribuenza da cui il giudice di 2° grado presume la3 di 6Numero registro generale 15454/2022Numero sezionale 8342/2025Numero di raccolta generale 7801/2026sussistenza beneficio fondiario, sia stato comunque preso inData pubblicazione 31/03/2026considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia datoconto di tutte le risultanze probatorie.

In altri termini, la mancataconsiderazione in motivazione di un determinato mezzo istruttorionon si concreta nel suo travisamento, risolvendosi, piuttosto, nellegittimo esercizio del potere di apprezzamento dei fatti e delleprove da parte del giudice di merito, cui è riservato di individuarele fonti del proprio convincimento e, all’uopo di valutare le prove,controllarne attendibilità e coincidenza e scegliere, tra le risultanzeprobatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione(cfr. Cass.23872/2020; Cass.9097/2017).

Del resto, la ricorrenteidentifica inammissibilmente il fatto storico con il mezzo con cui, intesi, esso dovrebbe essere apprezzato, ossia le perizie dalla stessaprodotte in giudizio, senza farsi carico di specificare quali siano ifatti storici su cui le stesse si basano, omettendo di specificarequando e come essi siano stati oggetto di discussione processualetra le parti e il loro eventuale carattere di decisività, fermorestando che il concetto di “vantaggio fondiario” non è un fattostorico, bensì il risultato di un giudizio sull’esistenza di elementifattuali che lo connotano.1.4 Oltre a ciò, viene in rilievo l’ulteriore motivo di inammissibilitàdi cui all'articolo 360 4° comma c.p.c., considerato che quando lapronuncia d'appello conferma quella di primo grado per le stesseragioni, inerenti ai medesimi fatti, poste a base della decisioneimpugnata, il ricorso per cassazione non può essere proposto peromesso esame di un fatto decisivo e controverso per il giudizio(salvo che per le cause in cui è obbligatoria la partecipazione delpubblico ministero).

La preclusione da “doppia conforme” era giàprevista nell'articolo 348 ter 5° comma quinto c.p.c..

Nell'applicarela norma, la giurisprudenza di legittimità (vedi Cass.7724/22) haritenuto che non osti alla configurazione della doppia conforme ilfatto che il giudice d'appello nel condividere e confermare la4 di 6Numero registro generale 15454/2022Numero sezionale 8342/2025Numero di raccolta generale 7801/2026decisione impugnata abbia aggiunto argomenti per rafforzare oData pubblicazione 31/03/2026precisare la statuizione riassunta: infatti la decisione di secondogrado non deve corrispondere in toto a quella di primo grado,essendo sufficiente che le due statuizioni siano fondate sulmedesimo iter logico argomentativo in relazione ai fatti principalioggetto di causa.

Da ciò discende che in caso di “doppia conforme”per evitare la sanzione di inammissibilità del motivo di cui al n. 5)dell'art. 360 co. 1 c.p.c., la parte ricorrente per cassazione è tenutaa indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, delladecisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello,dimostrando che esse sono tra loro diverse (vedi cass.5528/2014,Cass.26774/2016; Cass.8320/22, Cass.5947/2023).1.5 Nel caso di specie, oltre al mancato assolvimento da partedella contribuente dell’onere di dimostrare la pretesa differenza trale ragioni di fatto poste a base delle due pronunce di merito, ricorrechiaramente l’ipotesi di doppia conforme di cui all’art.360 4°comma c.p.c., considerato che sia il giudice di primo grado siaquello di 2° grado hanno ritenuto sussistente il beneficio fondiarioin favore della parte consorziata in forza della presunzione divantaggiosità derivante dall’approvazione del piano di classifica edella collocazione del fondo all’interno del perimetro dicontribuenza; ciò, in applicazione della regola di giudizio di cuiall’art.2697 c.c., avendo ritenuto con apprezzamento dellerisultanze istruttorie non sindacabile in sede di legittimità, che laconsorziata, pur essendone onerata, non avesse offerto la provacontraria, ossia l’insussistenza di siffatto beneficio presunto, fermorestando, come sopra chiarito, che il giudice di merito non ètenuto a dar conto di tutte le risultanze istruttorie,(vediCass.SS.UU.14477/2015).1.6 Il ricorso va, quindi, rigettato.2.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza,nulla per l’altra intimata che non ha depositato difese.5 di 6Numero registro generale 15454/2022Numero sezionale 8342/20253.

Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del D.P.R. n.115 delNumero di raccolta generale 7801/20262002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il verDsaatam pubebnlictaozio ne 31/03/2026da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo

13. P.Q.MLa Corterigetta il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento, in favoredella controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità cheliquida in Euro 1.000,00 per compenso, Euro 200,00 per esborsi,oltre al rimborso delle spese generali e agli accessori di legge;ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, comemodificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, a carico della partericorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio dellaSezione Tributaria il 3/12/25 .Il PresidenteGiacomo Maria Stalla6 di 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 15454/2022 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-nonchè contro[OSCURATO:PERSONA]-intimata-avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LECCE n.3420/2021 depositata il 29/12/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/12/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La presente vicenda processuale prende le mossedall’impugnazione da parte della ricorrente dell’avviso dipagamento emesso da [OSCURATO:SOCIETA]. per conto del ConsorzioSpeciale di Bonifica di Arneo, relativo al tributo consortile per l'annoNumero registro generale 15454/2022Numero sezionale 8342/2025Numero di raccolta generale 7801/20262014, sostenendo l'illegittimità del piano di classifica per laData pubblicazione 31/03/2026mancata adozione del Piano Generale di Bonifica e l'assenza dibenefici derivanti dalle opere di bonifica sui propri terreni.2. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso, ritenendolegittimo il piano di classifica in base alla norma transitoria dellaL.R. Puglia n.4/2012 e affermando che la ricorrente non avevafornito una prova contraria valida per superare la presunzione divantaggiosità delle opere di bonifica.3. Avverso siffatta pronuncia insorgeva la ricorrente, la qualedepositava quattro consulenze tecniche giurate al fine di dimostrarel'assenza di benefici idraulici e idrogeologici per i suoi terreni.4. [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'appello,affermando che la ricorrente non avesse fornito la prova contraria.5. La ricorrente impugna la sentenza di secondo grado incassazione, affidandosi ad un unico motivo.6. [OSCURATO:PERSONA] intimato resiste depositando controricorso.7. L’altra intimata non ha depositato difese.8. In prossimità dell’adunanza camerale il [OSCURATO:PERSONA] hadepositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo dedotto, la ricorrente lamenta l’erroneitàdell’impugnata sentenza, sotto il profilo di cui all’art.360 1° comman.5 c.p.c., assumendo la completa omissione di esame e concretavalutazione delle relazioni tecniche prodotte dalla ricorrente nelgiudizio di appello , le quali, in tesi della difesa della ricorrente,forniscono la prova e la dimostrazione tecnica della assolutamancanza del beneficio di bonifica con riguardo ai terreni aziendalidella ricorrente, costituendo il loro contenuto controverso, decisivoper il giudizio, ed oggetto di discussione tra le parti.1.1 Il motivo è inammissibile sotto un duplice profilo.1.2 La giurisprudenza di questa Corte è consolidata (Cass., Sez.Un., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez. Un., 18 aprile 2018, n.2 di 6Numero registro generale 15454/2022Numero sezionale 8342/2025Numero di raccolta generale 7801/20269558; Cass., Sez. Un., 31 dicembre 2018, n. 33679) nell'affermareData pubblicazione 31/03/2026che il novellato testo dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. haintrodotto nell'ordinamento un vizio specifico che concernel'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cuiesistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, cheabbia costituito oggetto di discussione tra le parti, oltre ad averecarattere decisivo, precisando che l'omesso esame di elementiistruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fattodecisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunquepreso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbiadato conto di tutte le risultanze probatorie, così come neppure ilcattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legalida parte del giudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante ai sensidella predetta norma. Nel giudizio di legittimità è denunciabile solol'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneuticidettati dall'art. 12 delle preleggi, in quanto attiene all'esistenzadella motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta dimotivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazioneapparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili enella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile,esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza dellamotivazione. (Cass. SU 27 dicembre 2019 n. 34476).1.3 Orbene, la ricorrente si duole, in realtà, dell’omesso esame dielementi istruttori, ossia le perizie di parte prodotte nel giudizio diappello, che, tuttavia, come chiarito da questa Corte, non integra,di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, censurabileex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., qualora il fattostorico rilevante in causa, ossia l’inclusione del fondo nel perimetrodel piano di contribuenza da cui il giudice di 2° grado presume la3 di 6Numero registro generale 15454/2022Numero sezionale 8342/2025Numero di raccolta generale 7801/2026sussistenza beneficio fondiario, sia stato comunque preso inData pubblicazione 31/03/2026considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia datoconto di tutte le risultanze probatorie. In altri termini, la mancataconsiderazione in motivazione di un determinato mezzo istruttorionon si concreta nel suo travisamento, risolvendosi, piuttosto, nellegittimo esercizio del potere di apprezzamento dei fatti e delleprove da parte del giudice di merito, cui è riservato di individuarele fonti del proprio convincimento e, all’uopo di valutare le prove,controllarne attendibilità e coincidenza e scegliere, tra le risultanzeprobatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione(cfr. Cass.23872/2020; Cass.9097/2017). Del resto, la ricorrenteidentifica inammissibilmente il fatto storico con il mezzo con cui, intesi, esso dovrebbe essere apprezzato, ossia le perizie dalla stessaprodotte in giudizio, senza farsi carico di specificare quali siano ifatti storici su cui le stesse si basano, omettendo di specificarequando e come essi siano stati oggetto di discussione processualetra le parti e il loro eventuale carattere di decisività, fermorestando che il concetto di “vantaggio fondiario” non è un fattostorico, bensì il risultato di un giudizio sull’esistenza di elementifattuali che lo connotano.1.4 Oltre a ciò, viene in rilievo l’ulteriore motivo di inammissibilitàdi cui all'articolo 360 4° comma c.p.c., considerato che quando lapronuncia d'appello conferma quella di primo grado per le stesseragioni, inerenti ai medesimi fatti, poste a base della decisioneimpugnata, il ricorso per cassazione non può essere proposto peromesso esame di un fatto decisivo e controverso per il giudizio(salvo che per le cause in cui è obbligatoria la partecipazione delpubblico ministero). La preclusione da “doppia conforme” era giàprevista nell'articolo 348 ter 5° comma quinto c.p.c.. Nell'applicarela norma, la giurisprudenza di legittimità (vedi Cass.7724/22) haritenuto che non osti alla configurazione della doppia conforme ilfatto che il giudice d'appello nel condividere e confermare la4 di 6Numero registro generale 15454/2022Numero sezionale 8342/2025Numero di raccolta generale 7801/2026decisione impugnata abbia aggiunto argomenti per rafforzare oData pubblicazione 31/03/2026precisare la statuizione riassunta: infatti la decisione di secondogrado non deve corrispondere in toto a quella di primo grado,essendo sufficiente che le due statuizioni siano fondate sulmedesimo iter logico argomentativo in relazione ai fatti principalioggetto di causa. Da ciò discende che in caso di “doppia conforme”per evitare la sanzione di inammissibilità del motivo di cui al n. 5)dell'art. 360 co. 1 c.p.c., la parte ricorrente per cassazione è tenutaa indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, delladecisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello,dimostrando che esse sono tra loro diverse (vedi cass.5528/2014,Cass.26774/2016; Cass.8320/22, Cass.5947/2023).1.5 Nel caso di specie, oltre al mancato assolvimento da partedella contribuente dell’onere di dimostrare la pretesa differenza trale ragioni di fatto poste a base delle due pronunce di merito, ricorrechiaramente l’ipotesi di doppia conforme di cui all’art.360 4°comma c.p.c., considerato che sia il giudice di primo grado siaquello di 2° grado hanno ritenuto sussistente il beneficio fondiarioin favore della parte consorziata in forza della presunzione divantaggiosità derivante dall’approvazione del piano di classifica edella collocazione del fondo all’interno del perimetro dicontribuenza; ciò, in applicazione della regola di giudizio di cuiall’art.2697 c.c., avendo ritenuto con apprezzamento dellerisultanze istruttorie non sindacabile in sede di legittimità, che laconsorziata, pur essendone onerata, non avesse offerto la provacontraria, ossia l’insussistenza di siffatto beneficio presunto, fermorestando, come sopra chiarito, che il giudice di merito non ètenuto a dar conto di tutte le risultanze istruttorie,(vediCass.SS.UU.14477/2015).1.6 Il ricorso va, quindi, rigettato.2. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza,nulla per l’altra intimata che non ha depositato difese.5 di 6Numero registro generale 15454/2022Numero sezionale 8342/20253. Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del D.P.R. n.115 delNumero di raccolta generale 7801/20262002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il verDsaatam pubebnlictaozio ne 31/03/2026da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13. P.Q.MLa Corterigetta il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento, in favoredella controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità cheliquida in Euro 1.000,00 per compenso, Euro 200,00 per esborsi,oltre al rimborso delle spese generali e agli accessori di legge;ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, comemodificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, a carico della partericorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio dellaSezione Tributaria il 3/12/25 .Il PresidenteGiacomo Maria Stalla6 di 6
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