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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2023

Cassazione n. 49106/2023

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: 1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2022 della Corte di appello di Venezia visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il comune motivo di ricorso, concernente la misura della liquidazione del danno morale subito dalla parte civile in relazione al reato di calunnia (art. 368 cod. pen.), è riproduttivo di censure vagliate e adeguatamente disattese, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici dai giudici del merito, i quali, ai fini della determinazione della somma liquidata (euro 10.612,00) hanno evidenziato, in applicazione dei criteri equitativi di liquidazione del danno morale, la gravità del danno patito dalla persona offesa per tutte le conseguenze che la subdola e ben congegnata calunnia aveva cagionato alla personale offesa che solo per caso fortuito era riuscita a scagionarsi dalle pesanti accuse.

E', infatti, pacifico che la liquidazione del danno morale è affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice di merito il quale ha il dovere di dare conto delle circostanze di fatto considerate in sede di valutazione equitativa e del percorso logico posto a base della decisione, senza che sia necessario indicare analiticamente i calcoli in base ai quali ha determinato il quantum del risarcimento ( Sez. 4, n. 18099 del 01/04/2015, Lucchelli, Rv. 263450).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 novembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: 1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2022 della Corte di appello di Venezia visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il comune motivo di ricorso, concernente la misura della liquidazione del danno morale subito dalla parte civile in relazione al reato di calunnia (art. 368 cod. pen.), è riproduttivo di censure vagliate e adeguatamente disattese, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici dai giudici del merito, i quali, ai fini della determinazione della somma liquidata (euro 10.612,00) hanno evidenziato, in applicazione dei criteri equitativi di liquidazione del danno morale, la gravità del danno patito dalla persona offesa per tutte le conseguenze che la subdola e ben congegnata calunnia aveva cagionato alla personale offesa che solo per caso fortuito era riuscita a scagionarsi dalle pesanti accuse. E', infatti, pacifico che la liquidazione del danno morale è affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice di merito il quale ha il dovere di dare conto delle circostanze di fatto considerate in sede di valutazione equitativa e del percorso logico posto a base della decisione, senza che sia necessario indicare analiticamente i calcoli in base ai quali ha determinato il quantum del risarcimento ( Sez. 4, n. 18099 del 01/04/2015, Lucchelli, Rv. 263450). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 49106/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris