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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 07917/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 30 giugno 2022 la Corte d'appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] di applicazione della disciplina della continuazione tra le seguenti sentenze di condanna emesse nei suoi confronti: 1) Sentenza del Tribunale di Siracusa del 28 marzo 2014 per fatto di rapina e porto d'armi; 2) Sentenza della Corte d'appello di Catania del 10 luglio 2020 per fatti di partecipazione ad associazione a delinquere, estorsione aggravata, rapina aggravata, tentato furto aggravato, associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti e singole condotte di spaccio.

Per l'effetto, il giudice dell'esecuzione ha rideterminato la pena nel seguente modo: pena base per il capo V della sentenza sub 2): anni 9 e mesi 6 di reclusione, aumentata per continuazione interna con gli altri capi della sentenza sub 2) ad anni 13 e mesi 6 di reclusione, aumentata per la continuazione con reati della sentenza sub 1) di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed euro 400 di multa.

Pena finale: anni 16 e mesi 2 di reclusione ed euro 400 di multa.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce che l'aumento per la continuazione esterna con il reato della sentenza sub 1) sarebbe sproporzionato, superiore del doppio a quello di reato analogo oggetto della continuazione interna della sentenza sub 2), e comunque del tutto privo di motivazione.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato.

In esso si deduce che l'aumento per continuazione esterna con il reato della sentenza sub 1) inflitto dal giudice dell'esecuzione sarebbe sproporzionato, e comunque non motivato.

In effetti, la ordinanza impugnata è del tutto priva di motivazione sia sulle ragioni per cui il giudice dell'esecuzione ha ritenuto di accogliere la istanza di continuazione sia sui criteri attraverso cui lo stesso è giunto alla rideterminazione della pena.

In particolare, su tale ultimo punto, che è oggetto del ricorso, non si rinviene nel provvedimento impugnato alcun tipo di spiegazione delle scelte del giudice, neanche mediante il ricorso a clausole generali (quali, ad esempio, "è congrua", "si stima equa").

L'ordinanza impugnata contiene, pertanto, una violazione della regola interpretativa di origine pretoria, secondo cui il giudice dell'esecuzione è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena-base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena (Sez.

U, Sentenza n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269; Sez. 1, Sentenza n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Bruzzaniti, Rv. 280216).

In conseguenza, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catania.

Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 30 giugno 2022 la Corte d'appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] di applicazione della disciplina della continuazione tra le seguenti sentenze di condanna emesse nei suoi confronti: 1) Sentenza del Tribunale di Siracusa del 28 marzo 2014 per fatto di rapina e porto d'armi; 2) Sentenza della Corte d'appello di Catania del 10 luglio 2020 per fatti di partecipazione ad associazione a delinquere, estorsione aggravata, rapina aggravata, tentato furto aggravato, associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti e singole condotte di spaccio. Per l'effetto, il giudice dell'esecuzione ha rideterminato la pena nel seguente modo: pena base per il capo V della sentenza sub 2): anni 9 e mesi 6 di reclusione, aumentata per continuazione interna con gli altri capi della sentenza sub 2) ad anni 13 e mesi 6 di reclusione, aumentata per la continuazione con reati della sentenza sub 1) di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed euro 400 di multa. Pena finale: anni 16 e mesi 2 di reclusione ed euro 400 di multa. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce che l'aumento per la continuazione esterna con il reato della sentenza sub 1) sarebbe sproporzionato, superiore del doppio a quello di reato analogo oggetto della continuazione interna della sentenza sub 2), e comunque del tutto privo di motivazione. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. In esso si deduce che l'aumento per continuazione esterna con il reato della sentenza sub 1) inflitto dal giudice dell'esecuzione sarebbe sproporzionato, e comunque non motivato. In effetti, la ordinanza impugnata è del tutto priva di motivazione sia sulle ragioni per cui il giudice dell'esecuzione ha ritenuto di accogliere la istanza di continuazione sia sui criteri attraverso cui lo stesso è giunto alla rideterminazione della pena. In particolare, su tale ultimo punto, che è oggetto del ricorso, non si rinviene nel provvedimento impugnato alcun tipo di spiegazione delle scelte del giudice, neanche mediante il ricorso a clausole generali (quali, ad esempio, "è congrua", "si stima equa"). L'ordinanza impugnata contiene, pertanto, una violazione della regola interpretativa di origine pretoria, secondo cui il giudice dell'esecuzione è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena-base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena (Sez. U, Sentenza n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269; Sez. 1, Sentenza n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Bruzzaniti, Rv. 280216). In conseguenza, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catania. Così deciso in Roma
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