CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04074/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25652/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , titolare dell’impresaomonima, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al presente atto, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ( C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliat o presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 55 –ricorrente – contro AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA] (CF. 97210890584), in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –controricorrente – Oggetto: tributi – definizione agevolata N.25652/22 R.G. Est. F. D’Aquino avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 2713/17/22, depositata in data 21 marzo 2022. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 24gennaio 2024. [OSCURATO:PERSONA] Il contribuente [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato un atto di irrogazione sanzioni dell’importo di € 21.621,29 (per imposta e interessi), con cui veniva recuperato un credito di imposta per accise non spettante ( carbon tax ) , deducendo la spettanza del credito, già oggetto di annullamento in autotutelada parte dell’Ufficio di precedenti atti impositivi; che la CTP di Napoli ha rigettato il ricorso; che la CTR della Campania , con sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello del contribuente, ritenendo che l’annullamento in autotutela degli atti di recupero del credito di imposta scaturente dalla applicazione della carbon taxnon comporta di per sé la legittimità della compensazione mediante utilizzo del credito ove non spettante , non essendovi riconoscimento dell’esistenza del credito; che ha proposto ricorso il contribuente, affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso l’Ufficio; [OSCURATO:PERSONA] Che il ricorrente, con memoria in data 12 ottobre 2023, ha dato atto di averaderito alla definizione agevolata di cui alla l. n. 197/2022, domanda presentata in data 30 settembre 2023, cui è allegata la domanda di definizione agevolata ( per l’ importo capitale ) , trasmessa all’Ufficio in data 30 settembre 2023; che la domanda contempla l’avvenuto versamento della prima rata; che l’adesione alla definizione agevolata comporta l’estinzione del giudizio e che le spese processuali restano a carico delle parti che le hanno anticipate; N.25652/22 R.G. Est. F. D’Aquino P. Q. M. La Corte dichiara esti