CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 marzo 2022
Cassazione n. 14993/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' ANTONINO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA dì [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto udito il difensore Il difensore presente avvocato [OSCURATO:PERSONA] espone i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], costituito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], la quale ha applicato al predetto la misura cautelare degli arresti domiciliari in ordine al reato in carcere per il delitto ex artt. 110, 81 cpv. 629, comma 2, cod. pen. di cui al capo 16) dell'incolpazione provvisoria. 2. Avverso l'indicata ordinanza, l'indagato, per il ministero del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 273 cod. proc. pen. Assume il difensore che il provvedimento impugnato ha pedissequamente richiamato per relationem l'ordinanza' del G.i.p., senza confrontarsi con i motivi dedotti con l'atto di riesame, con i quali si poneva in dubbio l'attendibilità della presunta persona offesa, le cui dichiarazioni sono rimaste prive di riscontri e, comunque, sono da ritenersi inutilizzabili non essendo state sottoscritte dal dichiarante. 2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 24, 111, 117 Cost., 5, 6 e 13 CEDU, 125, 274 e 275 cod. proc. pen., per non avere il Tribunale adeguatamente motivato in relazione al pericolo di reiterazione del reato. 3. Il ricorso è inammissibile perché tardivamente proposto, essendo pervenuto alla cancelleria del giudice a quo oltre il termine di dieci giorni previsto, a pena di inammissibilità, dall'art. 311, comma 1, cod. proc. pen. 4. Come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, in tema di impugnazioni cautelari, il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo. (Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020, dep. 14/01/2021, Bottari, Rv. 280167).5. Appare dunque evidente, alla luce del principio enunciato dalle Sezioni Unite, che il rispetto delle modalità di presentazione del ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia cautelare si riflette sul rispetto del termine per proporre impugnazione: ove il ricorso non sia presentato presso la cancelleria del Tribunale del riesame, come prescrive il Comma 3 dell'art. 311 cod. proc. pen., occorre perciò considerare, ai fini della tempestività, non il momento del deposito, bensì quello in cui il ricorso perviene alla cancelleria del Tribunale che ha emesso il provvedimento impugnato. 6. Nel caso in esame, dagli atti emerge che l'ordinanza impugnata è stata notificata sia, tramite pec, al difensore, sia, a mani proprie, all'indagato, il 15 novembre 2021, e che il ricorso per cassazione è stato depositato il 23 novembre 2021 presso la cancelleria del Tribunale di Catania, anziché presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], dove è pervenuto il 15 dicembre 2021, quando, ormai, era già decorso l'indicato termine di dieci giorni. 7. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17/03/2022.