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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 26667/2026

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di Lecceudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette/sentite le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] generale FRANCESCACERONI che si è riportata alla memoria scritta depositata, concludendo perl'inammissibilità del ricorso.E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione ex art.102 c.p.p., perdelega scritta, dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], il quale hainsistito nell'accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 30 gennaio 2026, il Tribunale del riesame di Lecceha respinto l’appello interposto dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] avverso la domandadi declaratoria di inefficacia della misura cautelare della custodia in carcere,avanzata ai sensi dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen.L’istanza difensiva é stata respinta dal Tribunale, sul rilievo chel’ordinanza di custodia cautelare emessa il 11 gennaio 2023 nell’ambito del proc.n 7023/2022 non afferiva a un procedimento avvinto da connessione qualificata,né in rapporto di continuazione con le contestazioni elevate allo stesso perassociazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, trattandosi diprocedimento scaturiti da due distinte notizie di reato e riferite a fatti diversi, ditalché, sotto questo profilo, non era ravvisabile la connessione valevole agiustificare la retrodatazione dei termini di custodia cautelare del secondoprovvedimento restrittivo, dovendo pertanto muovere il decorso dei relativitermini dall’adozione della prima ordinanza cautelare.

In altra prospettiva, haosservato che non sussisteva la possibilità di desumere dagli atti del primoprocedimento di elementi giustificativi posti a fondamento dell’emissione dellaseconda misura cautelare, atteso che le informazioni contenute nellacomunicazione della notizia di reato del 17 novembre 2022 dalla quale, ad avvisodella difesa appellante, sarebbe stato possibile derivare indicazioni relative allecontestazioni successivamente elevate, non si presentavano completi, taliessendo divenuti soltanto alla luce della successiva comunicazione della notizia direato datata 30 maggio 2023.Ha pertanto rigettato l’istanza.2.

Ha interposto ricorso per cassazione la difesa, affidando l’impugnazioneai seguenti motivi, sintetizzati ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo, premessi cenni all’istituto della cd.retrodatazione dei termini di custodia cautelare, la difesa lamenta violazione dilegge e vizio di motivazione per omesso esame di documenti decisivi prodottidalla difesa nel giudizio cautelare, inosservante gli artt. 125, 310, 297 cod. proc.pen.Segnatamente, ci si duole che il Tribunale non abbia esaminato - e nonabbia dato conseguente riscontro motivazionale - i documenti allegati a sostegnodella verifica della fondatezza della richiesta di retrodatazione dei termini dellaseconda ordinanza cautelare, posto che tali elementi sarebbero emersi dagli attirelativi al precedente procedimento, quanto meno, come importa ai fini cheoccupano, in termini quantitativi, essendo emersa, già in quella fase, notiziadella perdurante operatività dell’associazione finalizzata al traffico di stupefacentifacente capo ad [OSCURATO:PERSONA], di cui [OSCURATO:PERSONA] era partecipe d spicco.

La difesaricorrente ne inferisce la sussistenza di un quadro investigativo già delineato, allaluce della desumibilità degli elementi necessari alla contestazione associativadagli atti relativi al procedimento per tentato omicidio.2.2.

Il secondo motivo censura l’ordinanza ai sensi dell’art. 606, lett. b),e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 297, comma 3, cod. proc. pen.,rivelandosi, in tesi, il provvedimento viziato per manifesta illogicità, laddove haescluso l’operatività della retrodatazione, ventilando che gli elementi posti afondamento della seconda ordinanza cautelare non fossero desumibili dagli attiinvestigativi afferenti al precedente procedimento.

Ad avviso della difesa, lerisultanze della seconda tranche investigativa non avrebbero che attualizzato gliesiti agli atti del primo procedimento, riguardando, in sostanza, un contestocriminale unitario, concludendo per la violazione dell’art. 297 cod. proc. pen. edell’art. 13 Cost., con richiesta di annullamento del provvedimento.3.

Il Procuratore generale, nella persona della [OSCURATO:PERSONA],ha concluso, riportandosi alle conclusioni scritte, per l’inammissibilità del ricorso.La difesa ha depositato memoria con la quale, anche in replica alleconclusioni dell’Ufficio di Procura, ha evidenziato l’ammissibilità del ricorso,insistendo per l’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso, in quanto infondato, deve essere rigettato.1.1.

Ai fini che occupano il [OSCURATO:PERSONA], alla luce del costante e condivisoorientamento di legittimità va osservato che: a) ove nei confronti di un imputatosiano emesse in procedimenti diversi più ordinanze cautelari per fatti diversi, inrelazione ai quali esiste una connessione qualificata, la retrodatazione previstadall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. opera per i fatti desumibili dagli attiprima del rinvio a giudizio nel procedimento in cui è stata emessa la primaordinanza; b) nel caso in cui le ordinanze cautelari, adottate in procedimentidiversi, riguardino fatti tra i quali non sussiste la ricordata connessione e glielementi giustificativi della seconda erano già desumibili dagli atti al momentodella emissione della prima, i termini della seconda ordinanza decorrano dalgiorno in cui è stata eseguita o notificata la prima, solo se i due procedimentisono in corso davanti alla stessa autorità giudiziaria e la loro separazione puòessere frutto di una scelta del pubblico ministero (Sez.

U, n.14535 del19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235909-01).I ricordati principi, autorevolmente sanciti dal [OSCURATO:PERSONA] dilegittimità, hanno trovato successivo recepimento e sviluppo nellagiurisprudenza, che si è attestata sul paradigma individuato dalle Sez.

U,Librato: di recente, è stato pertinentemente affermato che«In tema di"contestazioni a catena", quando nei confronti di un indagato sono emesse inprocedimenti diversi, in corso innanzi alla medesima autorità giudiziaria, piùordinanze cautelari per fatti non avvinti da vincoli di connessione qualificata, laretrodatazione prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. non operaallorché, all'epoca dell'emissione della prima ordinanza, non erano ancoradesumibili dagli atti gli elementi che hanno consentito l'emissione del successivotitolo cautelare. (Fattispecie relativa a due ordinanze cautelari per altrettanteipotesi di tentate estorsioni ritenute non avvinte in continuazione, conriferimento alla quale soltanto un'informativa della polizia giudiziaria successivaall'emissione della prima ordinanza aveva consentito una lettura organica dellefonti probatorie dimostrative del secondo episodio criminoso).» (Sez. 1, n. 12700del 27/09/2019, dep. 2020, Trapani, Rv. 278910-01).1.2.

Nella fattispecie in scrutinio, non ricorrendo ipotesi di connessionequalificata, esclusa dal giudice e neppure prospettata dalla difesa, si discuteunicamente se i fatti che sono confluiti nella seconda ordinanza cautelare fosserodesumibili dagli atti, anteriormente al rinvio a giudizio, nel procedimento in cui èstata emessa la prima ordinanza cautelare, risultando evidente la ratio delladisposizione di cui all’art. 297 cod. proc. pen., individuabile nell’esigenza volta adevitare che il Pubblico ministero, ancorché in condizione di elevare lacontestazione e, ove del caso, formulare, sulla base degli atti d’indagine nellasua disponibilità, la richiesta di emissione della misura cautelare, abbiapretermesso di elevarla, procedendo alla richiesta soltanto in un momentosuccessivo, sulla corta di una scelta che finirebbe per allungare i termini dellacustodia.In proposito, alla precipua finalità di neutralizzare operazioni lesive deidiritti dell’indagato, è stato affermato dal [OSCURATO:PERSONA] nomofilattico che«Nel caso di emissione nei confronti di un imputato di più ordinanze chedispongono la medesima misura cautelare per fatti diversi, tra i quali nonsussiste la connessione prevista dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., itermini delle misure disposte con le ordinanze successive decorrono dal giorno incui è stata eseguita o notificata la prima, se al momento dell'emissione di questaerano desumibili dagli atti gli elementi che hanno giustificato le ordinanzesuccessive (la Corte ha precisato che il suddetto principio non si applica conriferimento a misure cautelari disposte in procedimenti diversi)» (Sez.

U, n21957 del 22/03/2005, PM in proc.

Rahulia, Rv. 231059-01).2.

Applicando i principi esposti al caso di specie, deve escludersi lafondatezza dei motivi di ricorso, la cui trattazione può avvenire congiuntamente,poiché si censura l’ordinanza del Tribunale sotto il duplice profilo della violazionedi legge e del vizio motivazionale, dolendosi la difesa ricorrente dell’omessoesame di documenti decisivi, depositati al fine di verificare la retro databilità deitermini custodiali, e lamentando, sempre con duplice riferimento alla violazionedi legge e al vizio motivazionale, il profilo relativo alla desumibilità dagli atti delprimo procedimento di elementi posti a fondamento della seconda ordinanza.2.1.

Sotto un primo profilo, la censura non coglie nel segno alla luce dellaconsiderazione che i documenti di cui la difesa ventila l’omesso esame risultanoinvero essere stati presi in esame dal Tribunale, laddove (pag. 4) si osserva cheil quadro indiziario che ha fondato l’emissione della seconda misura cautelare,disposta, tra l’altro, per il delitto di associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309 del1990, non si esauriva negli elementi contenuti nella comunicazione della notiziadi reato del 17 novembre 2022, fondativa dell’emissione della prima ordinanzaper il delitto di tentato omicidio in relazione alla sparatoria avvenuta in data 11settembre 2022, ma si era arricchita grazie alla successiva attività d’indagine,completata e integrata sulla scorta dei successivi, essenziali apporti ricostruttividel reato associativo, sviluppatosi in permanenza da gennaio 2021 a maggio2023, come confluiti nella comunicazione della notizia di reato del 20 maggio2023.Ciò premesso, va altresì evidenziato che il giudizio valutativo che sirichiede al giudice ai fini dell’accertamento della desumibilità dagli atti afferenti alprimo procedimento degli elementi suscettibili di fondare la richiesta dellaseconda misura, costituisce tipica valutazione di fatto che, ove congruamente enon illogicamente motivata, si sottrae al giudizio di legittimità.Nella specie, ad avviso del [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha correttamente assoltoal previsto onere motivazionale, offrendo logica spiegazione delle ragioni, di cuisi è appena riferito, per le quali, nel momento in cui è stata emessa la primaordinanza cautelare, il giudice non aveva la disponibilità di elementi utiliall’adozione della seconda ordinanza, invero scaturiti da un’attività investigativasvolta successivamente a quella precedente, sfociata nell’adozione della misurain relazione al delitto di tentato omicidio.Se, come obietta la difesa, il giudice della seconda cautela ha riferito della«perdurante operatività dell’associazione per delinquere finalizzata al traffico distupefacenti facente capo a [OSCURATO:PERSONA], …ulteriore conferma dellaprosecuzione dei rapporti illeciti tra il predetto e altri elementi di spiccodell’associazione, tra cui [OSCURATO:PERSONA]…», non è sostenibile che, sulla base di talegiudizio, articolato intorno ad una sorta di attualizzazione di spunti investigativipresenti alla prima vicenda cautelare, sia possibile inferire, come ventila ladifesa, la presenza di un completo quadro indiziario utile, in quella fase,all’emissione del titolo cautelare per una serie di altri capi d’imputazione,associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, cessioni di stupefacenti,tentata estorsione, rapina, con l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1. cod. pen.,capaci di sorreggere la richiesta e l’emissione della seconda misura custodiale.Osserva in proposito il [OSCURATO:PERSONA] che, anche alla luce della naturapermanente del delitto associativo oggetto di contestazione, trovano fondamentologico, esauriente e privo di contraddizioni le considerazioni poste dal Tribunale afondamento della decisione, sul rilievo che, come congruamente affermato nelprovvedimento impugnato, gli elementi indicativi della continuativa operativitàdel sodalizio di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 erano scaturiti, inparticolare, «dalle varie conversazioni intercettate del gennaio 2023 in cui MYrisulta interlocutore, indicate da pag. 900 e ss. dell’ordinanza genetica» che nonrisultavano a disposizione dell’Autorità giudiziaria all’epoca dell’emissione dellaprima ordinanza cautelare, sicché non possono ritenersi desumibili dalcompendio investigativo al momento in cui tale, primigenia misura fu adottata.Osserva, infine, il Tribunale, con motivazione logica ed esaustiva, che «il fattostesso che le condotte associative poste a fondamento della seconda ordinanzarisultano essersi protratte fino a maggio 2023, e dunque siano in partesuccessive al fatto di tentato omicidio contestato nella prima ordinanza(settembre 2022), esclude, di per sé, che il complesso indiziario relativo alprocedimento associativo potesse essere già “desumibile” al momento dellaprima misura, come richiesto dall’art. 297, comma 3, cod. proc. pen., econferma, altresì, l’assenza di una connessione qualificata ai sensi dell’art. 12cod. proc. pen.».Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato, con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di Lecceudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette/sentite le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] generale FRANCESCACERONI che si è riportata alla memoria scritta depositata, concludendo perl'inammissibilità del ricorso.E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione ex art.102 c.p.p., perdelega scritta, dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], il quale hainsistito nell'accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 30 gennaio 2026, il Tribunale del riesame di Lecceha respinto l’appello interposto dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] avverso la domandadi declaratoria di inefficacia della misura cautelare della custodia in carcere,avanzata ai sensi dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen.L’istanza difensiva é stata respinta dal Tribunale, sul rilievo chel’ordinanza di custodia cautelare emessa il 11 gennaio 2023 nell’ambito del proc.n 7023/2022 non afferiva a un procedimento avvinto da connessione qualificata,né in rapporto di continuazione con le contestazioni elevate allo stesso perassociazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, trattandosi diprocedimento scaturiti da due distinte notizie di reato e riferite a fatti diversi, ditalché, sotto questo profilo, non era ravvisabile la connessione valevole agiustificare la retrodatazione dei termini di custodia cautelare del secondoprovvedimento restrittivo, dovendo pertanto muovere il decorso dei relativitermini dall’adozione della prima ordinanza cautelare. In altra prospettiva, haosservato che non sussisteva la possibilità di desumere dagli atti del primoprocedimento di elementi giustificativi posti a fondamento dell’emissione dellaseconda misura cautelare, atteso che le informazioni contenute nellacomunicazione della notizia di reato del 17 novembre 2022 dalla quale, ad avvisodella difesa appellante, sarebbe stato possibile derivare indicazioni relative allecontestazioni successivamente elevate, non si presentavano completi, taliessendo divenuti soltanto alla luce della successiva comunicazione della notizia direato datata 30 maggio 2023.Ha pertanto rigettato l’istanza.2. Ha interposto ricorso per cassazione la difesa, affidando l’impugnazioneai seguenti motivi, sintetizzati ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo, premessi cenni all’istituto della cd.retrodatazione dei termini di custodia cautelare, la difesa lamenta violazione dilegge e vizio di motivazione per omesso esame di documenti decisivi prodottidalla difesa nel giudizio cautelare, inosservante gli artt. 125, 310, 297 cod. proc.pen.Segnatamente, ci si duole che il Tribunale non abbia esaminato - e nonabbia dato conseguente riscontro motivazionale - i documenti allegati a sostegnodella verifica della fondatezza della richiesta di retrodatazione dei termini dellaseconda ordinanza cautelare, posto che tali elementi sarebbero emersi dagli attirelativi al precedente procedimento, quanto meno, come importa ai fini cheoccupano, in termini quantitativi, essendo emersa, già in quella fase, notiziadella perdurante operatività dell’associazione finalizzata al traffico di stupefacentifacente capo ad [OSCURATO:PERSONA], di cui [OSCURATO:PERSONA] era partecipe d spicco. La difesaricorrente ne inferisce la sussistenza di un quadro investigativo già delineato, allaluce della desumibilità degli elementi necessari alla contestazione associativadagli atti relativi al procedimento per tentato omicidio.2.2. Il secondo motivo censura l’ordinanza ai sensi dell’art. 606, lett. b),e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 297, comma 3, cod. proc. pen.,rivelandosi, in tesi, il provvedimento viziato per manifesta illogicità, laddove haescluso l’operatività della retrodatazione, ventilando che gli elementi posti afondamento della seconda ordinanza cautelare non fossero desumibili dagli attiinvestigativi afferenti al precedente procedimento. Ad avviso della difesa, lerisultanze della seconda tranche investigativa non avrebbero che attualizzato gliesiti agli atti del primo procedimento, riguardando, in sostanza, un contestocriminale unitario, concludendo per la violazione dell’art. 297 cod. proc. pen. edell’art. 13 Cost., con richiesta di annullamento del provvedimento.3. Il Procuratore generale, nella persona della [OSCURATO:PERSONA],ha concluso, riportandosi alle conclusioni scritte, per l’inammissibilità del ricorso.La difesa ha depositato memoria con la quale, anche in replica alleconclusioni dell’Ufficio di Procura, ha evidenziato l’ammissibilità del ricorso,insistendo per l’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso, in quanto infondato, deve essere rigettato.1.1. Ai fini che occupano il [OSCURATO:PERSONA], alla luce del costante e condivisoorientamento di legittimità va osservato che: a) ove nei confronti di un imputatosiano emesse in procedimenti diversi più ordinanze cautelari per fatti diversi, inrelazione ai quali esiste una connessione qualificata, la retrodatazione previstadall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. opera per i fatti desumibili dagli attiprima del rinvio a giudizio nel procedimento in cui è stata emessa la primaordinanza; b) nel caso in cui le ordinanze cautelari, adottate in procedimentidiversi, riguardino fatti tra i quali non sussiste la ricordata connessione e glielementi giustificativi della seconda erano già desumibili dagli atti al momentodella emissione della prima, i termini della seconda ordinanza decorrano dalgiorno in cui è stata eseguita o notificata la prima, solo se i due procedimentisono in corso davanti alla stessa autorità giudiziaria e la loro separazione puòessere frutto di una scelta del pubblico ministero (Sez. U, n.14535 del19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235909-01).I ricordati principi, autorevolmente sanciti dal [OSCURATO:PERSONA] dilegittimità, hanno trovato successivo recepimento e sviluppo nellagiurisprudenza, che si è attestata sul paradigma individuato dalle Sez. U,Librato: di recente, è stato pertinentemente affermato che«In tema di"contestazioni a catena", quando nei confronti di un indagato sono emesse inprocedimenti diversi, in corso innanzi alla medesima autorità giudiziaria, piùordinanze cautelari per fatti non avvinti da vincoli di connessione qualificata, laretrodatazione prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. non operaallorché, all'epoca dell'emissione della prima ordinanza, non erano ancoradesumibili dagli atti gli elementi che hanno consentito l'emissione del successivotitolo cautelare. (Fattispecie relativa a due ordinanze cautelari per altrettanteipotesi di tentate estorsioni ritenute non avvinte in continuazione, conriferimento alla quale soltanto un'informativa della polizia giudiziaria successivaall'emissione della prima ordinanza aveva consentito una lettura organica dellefonti probatorie dimostrative del secondo episodio criminoso).» (Sez. 1, n. 12700del 27/09/2019, dep. 2020, Trapani, Rv. 278910-01).1.2. Nella fattispecie in scrutinio, non ricorrendo ipotesi di connessionequalificata, esclusa dal giudice e neppure prospettata dalla difesa, si discuteunicamente se i fatti che sono confluiti nella seconda ordinanza cautelare fosserodesumibili dagli atti, anteriormente al rinvio a giudizio, nel procedimento in cui èstata emessa la prima ordinanza cautelare, risultando evidente la ratio delladisposizione di cui all’art. 297 cod. proc. pen., individuabile nell’esigenza volta adevitare che il Pubblico ministero, ancorché in condizione di elevare lacontestazione e, ove del caso, formulare, sulla base degli atti d’indagine nellasua disponibilità, la richiesta di emissione della misura cautelare, abbiapretermesso di elevarla, procedendo alla richiesta soltanto in un momentosuccessivo, sulla corta di una scelta che finirebbe per allungare i termini dellacustodia.In proposito, alla precipua finalità di neutralizzare operazioni lesive deidiritti dell’indagato, è stato affermato dal [OSCURATO:PERSONA] nomofilattico che«Nel caso di emissione nei confronti di un imputato di più ordinanze chedispongono la medesima misura cautelare per fatti diversi, tra i quali nonsussiste la connessione prevista dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., itermini delle misure disposte con le ordinanze successive decorrono dal giorno incui è stata eseguita o notificata la prima, se al momento dell'emissione di questaerano desumibili dagli atti gli elementi che hanno giustificato le ordinanzesuccessive (la Corte ha precisato che il suddetto principio non si applica conriferimento a misure cautelari disposte in procedimenti diversi)» (Sez. U, n21957 del 22/03/2005, PM in proc. Rahulia, Rv. 231059-01).2. Applicando i principi esposti al caso di specie, deve escludersi lafondatezza dei motivi di ricorso, la cui trattazione può avvenire congiuntamente,poiché si censura l’ordinanza del Tribunale sotto il duplice profilo della violazionedi legge e del vizio motivazionale, dolendosi la difesa ricorrente dell’omessoesame di documenti decisivi, depositati al fine di verificare la retro databilità deitermini custodiali, e lamentando, sempre con duplice riferimento alla violazionedi legge e al vizio motivazionale, il profilo relativo alla desumibilità dagli atti delprimo procedimento di elementi posti a fondamento della seconda ordinanza.2.1. Sotto un primo profilo, la censura non coglie nel segno alla luce dellaconsiderazione che i documenti di cui la difesa ventila l’omesso esame risultanoinvero essere stati presi in esame dal Tribunale, laddove (pag. 4) si osserva cheil quadro indiziario che ha fondato l’emissione della seconda misura cautelare,disposta, tra l’altro, per il delitto di associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309 del1990, non si esauriva negli elementi contenuti nella comunicazione della notiziadi reato del 17 novembre 2022, fondativa dell’emissione della prima ordinanzaper il delitto di tentato omicidio in relazione alla sparatoria avvenuta in data 11settembre 2022, ma si era arricchita grazie alla successiva attività d’indagine,completata e integrata sulla scorta dei successivi, essenziali apporti ricostruttividel reato associativo, sviluppatosi in permanenza da gennaio 2021 a maggio2023, come confluiti nella comunicazione della notizia di reato del 20 maggio2023.Ciò premesso, va altresì evidenziato che il giudizio valutativo che sirichiede al giudice ai fini dell’accertamento della desumibilità dagli atti afferenti alprimo procedimento degli elementi suscettibili di fondare la richiesta dellaseconda misura, costituisce tipica valutazione di fatto che, ove congruamente enon illogicamente motivata, si sottrae al giudizio di legittimità.Nella specie, ad avviso del [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha correttamente assoltoal previsto onere motivazionale, offrendo logica spiegazione delle ragioni, di cuisi è appena riferito, per le quali, nel momento in cui è stata emessa la primaordinanza cautelare, il giudice non aveva la disponibilità di elementi utiliall’adozione della seconda ordinanza, invero scaturiti da un’attività investigativasvolta successivamente a quella precedente, sfociata nell’adozione della misurain relazione al delitto di tentato omicidio.Se, come obietta la difesa, il giudice della seconda cautela ha riferito della«perdurante operatività dell’associazione per delinquere finalizzata al traffico distupefacenti facente capo a [OSCURATO:PERSONA], …ulteriore conferma dellaprosecuzione dei rapporti illeciti tra il predetto e altri elementi di spiccodell’associazione, tra cui [OSCURATO:PERSONA]…», non è sostenibile che, sulla base di talegiudizio, articolato intorno ad una sorta di attualizzazione di spunti investigativipresenti alla prima vicenda cautelare, sia possibile inferire, come ventila ladifesa, la presenza di un completo quadro indiziario utile, in quella fase,all’emissione del titolo cautelare per una serie di altri capi d’imputazione,associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, cessioni di stupefacenti,tentata estorsione, rapina, con l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1. cod. pen.,capaci di sorreggere la richiesta e l’emissione della seconda misura custodiale.Osserva in proposito il [OSCURATO:PERSONA] che, anche alla luce della naturapermanente del delitto associativo oggetto di contestazione, trovano fondamentologico, esauriente e privo di contraddizioni le considerazioni poste dal Tribunale afondamento della decisione, sul rilievo che, come congruamente affermato nelprovvedimento impugnato, gli elementi indicativi della continuativa operativitàdel sodalizio di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 erano scaturiti, inparticolare, «dalle varie conversazioni intercettate del gennaio 2023 in cui MYrisulta interlocutore, indicate da pag. 900 e ss. dell’ordinanza genetica» che nonrisultavano a disposizione dell’Autorità giudiziaria all’epoca dell’emissione dellaprima ordinanza cautelare, sicché non possono ritenersi desumibili dalcompendio investigativo al momento in cui tale, primigenia misura fu adottata.Osserva, infine, il Tribunale, con motivazione logica ed esaustiva, che «il fattostesso che le condotte associative poste a fondamento della seconda ordinanzarisultano essersi protratte fino a maggio 2023, e dunque siano in partesuccessive al fatto di tentato omicidio contestato nella prima ordinanza(settembre 2022), esclude, di per sé, che il complesso indiziario relativo alprocedimento associativo potesse essere già “desumibile” al momento dellaprima misura, come richiesto dall’art. 297, comma 3, cod. proc. pen., econferma, altresì, l’assenza di una connessione qualificata ai sensi dell’art. 12cod. proc. pen.».Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato, con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA]
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