Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 settembre 2022

Cassazione n. 05521/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24896-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]-PROMOZIONE E [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 88, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1883/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 15/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La società Serbelloni-Promozione e ricerca, in liquidazione, ricorre per cassazione, con atto notificato il 23 settembre 2021, avverso la sentenza n. 1883/2021 della Corte d’appello di Milano, pubblicata il 15 giugno 2021.

Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].

La ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza; in data 7 settembre 2022 ha depositato la relazione di notificazione della sentenza con attestazione di conformità. [OSCURATO:PERSONA]

I. La ricorrente ha dichiarato, a pag. 1 del ricorso , che la sentenza impugnata le era stata notificata in data 5 luglio 2021, ma non ha depositato, insieme con il ricorso , la copia della sentenza munita della relazione di notificazione così come prescrive, a pena di improcedibilità, l’art. 360, comma 2, n. 2 c.p.c. , né vi ha provveduto la partecontroricorrente.

La sentenza corredata dalla relazione di notificaè stata depositat a , come sopra detto, soltanto in data 7 settembre 2022, dopo la comunicazione della proposta di improcedibilità, ed in prossimità dell’adunanza camerale.

Nella articolata memoria, la ricorrente sostiene che negare rilievo a tale deposito comporterebbe un’ingiustificata limitazione del suo diritto di difesa, costituzionalmente garantito all’art. 24 Cost., e del diritto di accesso al giudice di cui art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di applicare il disposto di cui all’art. 369 c.p.c. e di dichiarare l’improcedibilità del ricorso.

Come ha precisato la recente sentenza n. 12874/2022, sulla norma (seppure con riferimento al deposito della procura) già ebbe a pronunciarsi con sentenza n. 471/1992 la Corte Costituzionale.

Il giudice delle leggi, dichiarando inammissibile la questione, sostenne che “l'effettiva garanzia dei diritti della difesa riposa sull'esercizio, non irragionevole, dell'ampia potestà discrezionale che il legislatore possiede in relazione all'opera di conformazione del processo”; e ancora che “il legislatore, ove riconosca la sussistenza in concreto di uno specifico interesse pubblico che ne giustifichi l'adozione, può legittimamente imporre all'esercizio di facoltà e di poteri processuali limitazioni temporali immutabili e irreversibili, per il fatto che i termini perentori, cui sono connaturali i caratteri dell'improrogabilità e dell'insanabilità, tendono a garantire, oltre alla fondamentale esigenza di giustizia relativa alla celerità o alla speditezza dei processi, un'effettiva parità dei diritti delle parti in causa mediante il contemperamento dell'esercizio dei rispettivi diritti didifesa”.

Inoltre, come già affermato testualmente dalle sezioni unite con la sentenza n. 10648/2017, la mancata produzione, nei termini, della sentenza impugnata o la mancata prova (mediante la relata di notifica) della tempestività del ricorso per cassazione costituiscono negligenze difensive che in linea di principio non sono giustificabili; si tratta di adempimenti agevoli, normativamente prescritti da sempre, di intuitiva utilità per attivare il compito del giudice in modo non "trasandato" e conseguente con il fine di pervenire sollecitamente alla formazione del giudicato.

La previsione normativa che impone a pena di improcedibilità il deposito della relazione di notificazione della sentenza impugnata insieme con il ricorso non viola quindi il dirittodi difesa, ma impone di esercitarlo nel rispetto delle forme dettate dal codice di rito.

Né è ravvisabile la violazione del diritto di accesso al giudice, garantito a livello europeo dall’art. 6 della convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Come ha chiarito la Corte europea (v. la sentenza 28 ottobre 2021, Succi contro Italia), fondamentale

II. Le spese,liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente, che liquida in euro 4.200,00 di cui euro 200 ,00 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, ex art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24896-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]-PROMOZIONE E [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 88, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1883/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 15/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La società Serbelloni-Promozione e ricerca, in liquidazione, ricorre per cassazione, con atto notificato il 23 settembre 2021, avverso la sentenza n. 1883/2021 della Corte d’appello di Milano, pubblicata il 15 giugno 2021. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. La ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza; in data 7 settembre 2022 ha depositato la relazione di notificazione della sentenza con attestazione di conformità. [OSCURATO:PERSONA] I. La ricorrente ha dichiarato, a pag. 1 del ricorso , che la sentenza impugnata le era stata notificata in data 5 luglio 2021, ma non ha depositato, insieme con il ricorso , la copia della sentenza munita della relazione di notificazione così come prescrive, a pena di improcedibilità, l’art. 360, comma 2, n. 2 c.p.c. , né vi ha provveduto la partecontroricorrente. La sentenza corredata dalla relazione di notificaè stata depositat a , come sopra detto, soltanto in data 7 settembre 2022, dopo la comunicazione della proposta di improcedibilità, ed in prossimità dell’adunanza camerale. Nella articolata memoria, la ricorrente sostiene che negare rilievo a tale deposito comporterebbe un’ingiustificata limitazione del suo diritto di difesa, costituzionalmente garantito all’art. 24 Cost., e del diritto di accesso al giudice di cui art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di applicare il disposto di cui all’art. 369 c.p.c. e di dichiarare l’improcedibilità del ricorso. Come ha precisato la recente sentenza n. 12874/2022, sulla norma (seppure con riferimento al deposito della procura) già ebbe a pronunciarsi con sentenza n. 471/1992 la Corte Costituzionale. Il giudice delle leggi, dichiarando inammissibile la questione, sostenne che “l'effettiva garanzia dei diritti della difesa riposa sull'esercizio, non irragionevole, dell'ampia potestà discrezionale che il legislatore possiede in relazione all'opera di conformazione del processo”; e ancora che “il legislatore, ove riconosca la sussistenza in concreto di uno specifico interesse pubblico che ne giustifichi l'adozione, può legittimamente imporre all'esercizio di facoltà e di poteri processuali limitazioni temporali immutabili e irreversibili, per il fatto che i termini perentori, cui sono connaturali i caratteri dell'improrogabilità e dell'insanabilità, tendono a garantire, oltre alla fondamentale esigenza di giustizia relativa alla celerità o alla speditezza dei processi, un'effettiva parità dei diritti delle parti in causa mediante il contemperamento dell'esercizio dei rispettivi diritti didifesa”. Inoltre, come già affermato testualmente dalle sezioni unite con la sentenza n. 10648/2017, la mancata produzione, nei termini, della sentenza impugnata o la mancata prova (mediante la relata di notifica) della tempestività del ricorso per cassazione costituiscono negligenze difensive che in linea di principio non sono giustificabili; si tratta di adempimenti agevoli, normativamente prescritti da sempre, di intuitiva utilità per attivare il compito del giudice in modo non "trasandato" e conseguente con il fine di pervenire sollecitamente alla formazione del giudicato. La previsione normativa che impone a pena di improcedibilità il deposito della relazione di notificazione della sentenza impugnata insieme con il ricorso non viola quindi il dirittodi difesa, ma impone di esercitarlo nel rispetto delle forme dettate dal codice di rito. Né è ravvisabile la violazione del diritto di accesso al giudice, garantito a livello europeo dall’art. 6 della convenzione europea dei diritti dell’uomo. Come ha chiarito la Corte europea (v. la sentenza 28 ottobre 2021, Succi contro Italia), fondamentale II. Le spese,liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente, che liquida in euro 4.200,00 di cui euro 200 ,00 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13,
Sentenza Cassazione n. 05521/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris