CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 12728/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diVareseudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 4 novembre 2025 il Giudice per le indagini preliminari del [OSCURATO:PERSONA], recependo l’accordo raggiunto tra le parti, ha disposto, ai sensi dell’art. 444 cod.proc. pen., l’applicazione della pena di anni cinque di reclusione ed euro 18.000,00 di multanei confronti di MohamedRadimi, imputato dei delitti di tentato omicidio aggravato,detenzione e cessione di sostanze stupefacenti di varia natura, leggera e pesante, ascrittigliai capi A), B) e C) della rubrica.2. Avverso la sentenza hanno proposto separate impugnazioni i difensori dell’imputato,Avv.ti [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].L’Avv. D’[OSCURATO:PERSONA] ha denunciato l’erronea qualificazione del fatto, dolendosi dell’omessaderubricazione ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alladeterminazione della pena.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., nel testo introdotto dall’art. 1,comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103, il pubblico ministero e l’imputato possono ricorrerenei confronti della sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinentiall’espressione della volontà dell’imputato stesso, al difetto di correlazione tra la richiesta e lasentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e alla illegalità della pena o dellamisura di sicurezza.L’impugnazione proposta per motivi non consentiti dall’art. 448, comma 2-bis, cod.proc. pen., va dichiarata inammissibile senza formalità di rito, con trattazione camerale nonpartecipata, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesimalegge n. 103 del 2017.Alla stregua del chiaro dettato normativo le censure articolate nel ricorso dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA] in ordine alla dosimetria della pena, la cui legalità non è in discussione, nonrientrano in alcuna delle patologie previste dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.A non diversa conclusione deve pervenirsi riguardo all’impugnazione proposta dall’Avv.D’[OSCURATO:PERSONA], che ha denunciato genericamente l’omesso riconoscimento della lieve entità delfatto, senza confrontarsi con la duplice contestazione ai sensi dell’art. 73, commi 1 e 4,d.P.R. n. 309 del 1990, rubricata ai capi B) e C) della sentenza.È appena il caso di rammentare che, in ossequio ai pacifici approdi giurisprudenziali intema di applicazione della pena su richiesta delle parti, «la possibilità di ricorrere percassazione deducendo, ai sensi dell 'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.,l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi dierrore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussaimmediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenutodel capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modoaspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile daltenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza» (Sez. 4, n. 13749 del23/03/2022, Gamal, Rv. 283023 – 01; nella stessa direzione, tra le altre, Sez. 2, n. 14377 del31/03/2021, Paolino, Rv. 281116 – 01;Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842 –01;Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv. 279573 - 01).In ragione del principio indicato, alcuna manifesta erroneità della valutazione compiutadal Giudice per le indagini preliminari si palesa dall'esame dei capi d'imputazione, afferenti acondotte di detenzione e cessione in concorso di stupefacenti di varia natura (capo B),accertate in un apprezzabile arco temporale, coeve al rinvenimento nella disponibilitàdell’imputato (capo C) di consistenti quantitativi di hashish, eroina e cocaina, frazionati indosi, il cui dato ponderale, anche in relazione al numero di dosi estraibili, è incompatibile colriconoscimento della lieve entità.5. L’inammissibilità del ricorso va pertanto dichiarata con procedura de plano, conconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 20/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]