Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28960/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati di cui agli artt. 640 cod. pen. e 110, 648 cod. pen., è generico in quanto privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett,. c) cod. proc. pen.; a fronte di una motivazione esaustiva non risultano indicati gli elementi alla base della censura, il che non consente di incardinare il rapporto processuale; Secondo l'orientamento della Corte di cassazione, che il collegio condivide, per l'appello, come per ogni altro gravame, D combinato disposto degli art. 581 comma primo lett. c) e 591 comma primo lett. c) del codice di rito comporta la inammissibilità dell'impugnazione in caso di genericità dei relativi motivi.

Per escludere tale patologia è necessario che l'atto individui il "punto" che intende devolvere alla cognizione del giudice di appello, enucleandolo con puntuale riferimento alla motivazione della sentenza impugnata, e specificando tanto i motivi di dissenso dalla decisione appellata che l'oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice dell gravame (Sez. 6, n. 13261 del 6.2.2003, Valle, rv 227195; Sez. 4, n. 40243 del 30/09/2008, Falcioni, Rv. 241477; Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, T. Rv. 248037, Sez. 6, n. 800 06/12/2011, dep. 2012, Bidognetti, Rv. 251528). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delt% ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna •Jit ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati di cui agli artt. 640 cod. pen. e 110, 648 cod. pen., è generico in quanto privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett,. c) cod. proc. pen.; a fronte di una motivazione esaustiva non risultano indicati gli elementi alla base della censura, il che non consente di incardinare il rapporto processuale; Secondo l'orientamento della Corte di cassazione, che il collegio condivide, per l'appello, come per ogni altro gravame, D combinato disposto degli art. 581 comma primo lett. c) e 591 comma primo lett. c) del codice di rito comporta la inammissibilità dell'impugnazione in caso di genericità dei relativi motivi. Per escludere tale patologia è necessario che l'atto individui il "punto" che intende devolvere alla cognizione del giudice di appello, enucleandolo con puntuale riferimento alla motivazione della sentenza impugnata, e specificando tanto i motivi di dissenso dalla decisione appellata che l'oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice dell gravame (Sez. 6, n. 13261 del 6.2.2003, Valle, rv 227195; Sez. 4, n. 40243 del 30/09/2008, Falcioni, Rv. 241477; Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, T. Rv. 248037, Sez. 6, n. 800 06/12/2011, dep. 2012, Bidognetti, Rv. 251528). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delt% ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna •Jit ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen
Sentenza Cassazione n. 28960/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris