Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 giugno 2026

Cassazione n. 18059/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n. 12;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata edifesa, anche disgiuntamente, dagli [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatapresso lo studio di quest’ultimo in Roma, al piazzale Clodio n. 32;Ric. n. 5653/2020 – u.p. 9 aprile 2026 est.

Napolitano A.Numero registro generale 5653/2020Numero sezionale 226/2026Numero di raccolta generale 18059/2026Data pubblicazione 05/06/2026- controricorrente -avverso la sentenza n. 1174/2018 della Commissione TributariaRegionale del Veneto, depositata in data 25/10/2018;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Napolitano nella pubblica udienza del 9 aprile 2026;udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott.[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;uditi l’Avvocata dello [OSCURATO:PERSONA] per l’Agenzia delleEntrate e gli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per ElenaAlbertini;Spiega l’Agenzia delle Entrate che la causa riguarda tre avvisi diaccertamento.Con il primo di essi, relativo all’anno d’imposta 2008 e notificato il19 aprile 2013, sono stati accertati, ai fini delle imposte dirette,maggiori redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente per euro311.500.Un secondo avviso di accertamento si riferiva all’anno d’imposta2009 e riguardava redditi di capitale per euro 33.783,29.Un terzo avviso di accertamento, relativo all’anno d’imposta 2010, siriferiva a maggiori redditi di capitale non dichiarati per euro24.980,59.L’Ufficio centrale per il contrasto degli illeciti fiscali internazionali(“Ucifi”) invitò [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi, anche “la contribuente”)a documentare la effettività della sua residenza nel Principato diMonaco, attesa la presunzione legale di cui all’art. 2, comma 2 bis,Tuir.Ric. n. 5653/2020 – u.p. 9 aprile 2026 est.

Napolitano A.Numero registro generale 5653/2020Numero sezionale 226/2026Con lo stesso atto, si invitò la contribuente a documentare le attivitàNumero di raccolta generale 18059/2026finanziarie detenute all’estero e ad opporre eventuali dichDiaatar pauzbbiloicanziio ne 05/06/2026riservate per il rientro dei capitali.La contribuente esibì sei dichiarazioni concernenti varie attivitàestere.L’ufficio fiscale ritenne che la documentazione prodotta dallacontribuente ai fini della “scudabilità” delle attività detenuteall’estero non era idonea a comprovare l’esistenza di tali attivitàestere alla data del 31/12/2008, sicché emise tre avvisi diaccertamento che la contribuente impugnò con distinti ricorsi.Riuniti i ricorsi, la C.T.P. di Vicenza li accolse.La C.T.R. del Veneto rigettò l’appello dell’amministrazione.Avverso la sentenza di appello, l’Agenzia delle Entrate propone unsolo motivo di ricorso.Resiste la contribuente con controricorso.Il sostituto procuratore Generale, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA] DiMauro, ha depositato una requisitoria scritta.La contribuente ha depositato una memoria difensiva ai sensidell’art. 378 c.p.c.Ragioni della decisione1.Con l’unico motivo di ricorso, rubricato “In relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art. 13 bisdel d.l. n. 78 del 2009, degli artt. 13, 14 e 15 del d.l. n. 350 del2001, dell’art. 2697 c.c., nonché dell’art. 71 del d.P.R. n. 445 del2000”, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata peraver ritenuto che le dichiarazioni riservate presentate ai fini dello“scudo fiscale” delle somme detenute all’estero “blindino” lacontribuente, ribaltando sull’amministrazione l’onere della provadella inesistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per goderedegli effetti dello “scudo fiscale”, per di più vincolando detto onereall’ottenimento di una sentenza in sede penale di accertamento dellafalsità ideologica delle dichiarazioni riservate.Ric. n. 5653/2020 – u.p. 9 aprile 2026 est.

Napolitano A.Numero registro generale 5653/2020Numero sezionale 226/20261.1.

Il motivo è fondato.Numero di raccolta generale 18059/2026Innanzitutto, deve rilevarsi che questa Corte, con giurispDartua pduebbnliczaazio ne 05/06/2026consolidata, afferma che, in caso di contestazione, l’onere dellaprova della sussistenza dei presupposti per l’applicazione didisposizioni tributarie speciali “di favore” per il contribuente è acarico di quest’ultimo (ex coeteris, Cass., sez. 5-, Sentenza n. 34577del 30/12/2019, Rv. 656734 – 01; cfr. anche Cass., sez. 5 -,Ordinanza n. 30776 del 06/11/2023, Rv. 669735-01; Cass., sez. 5,Sentenza n. 38722 del 06/12/2021, Rv. 663099 - 01).Orbene, anche la possibilità di far rientrare in Italia capitaliillecitamente detenuti all’estero con una imposizione “di favore” èprevista da disposizioni tributarie speciali favorevoli al contribuente,con la conseguenza che deve essere quest’ultimo a dimostrare dipossedere i requisiti soggettivi ed oggettivi per l’applicazione di talidisposizioni.Peraltro, la ricostruzione dei criteri di riparto dell’onere della provain subiecta materia proposta dal giudice d’appello è asistematica, inquanto sovrappone il piano della responsabilità penale rispetto aquello, amministrativo, dell’attività di controllo dell’amministrazione.Un conto, infatti, è la responsabilità penale per le false dichiarazioniriservate presentate ai fini dello “scudo fiscale”; un altro conto è ilregime dell’onere della prova nel caso in cui, nella sua ordinariaprovare l’effettiva detenzione all’estero, ad una certa data, delleNe consegue che presidiare l’esigenza di fedeltà nei rapporti tracontribuente e fisco con una sanzione penale nel caso di falsitàideologica dele dichiarazioni cc.dd.

“riservate” ai fini dello “scudofiscale” non esclude che, nel caso in cui l’amministrazione attivi i suoipoteri di verifica, spetti al contribuente dimostrare di possedere ipresupposti soggettivi ed oggettivi per avvalersi dell’effettopremiante delle disposizioni in tema di scudo fiscale.Ric. n. 5653/2020 – u.p. 9 aprile 2026 est.

Napolitano A.Numero registro generale 5653/2020Numero sezionale 226/2026Numero di raccolta generale 18059/20262.

Il ricorso è accolto, la sentenza è cassata e la causa è rinviata,Data pubblicazione 05/06/2026anche per le spese, alla CGT-2 del Veneto, in diversa composizione.

P.Q.MAccoglie il ricorso.Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese,alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, indiversa composizione.Così deciso, in Roma, il 9 aprile 2026.Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Lucio NapolitanoRic. n. 5653/2020 – u.p. 9 aprile 2026 est.

Napolitano A.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n. 12;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata edifesa, anche disgiuntamente, dagli [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatapresso lo studio di quest’ultimo in Roma, al piazzale Clodio n. 32;Ric. n. 5653/2020 – u.p. 9 aprile 2026 est. Napolitano A.Numero registro generale 5653/2020Numero sezionale 226/2026Numero di raccolta generale 18059/2026Data pubblicazione 05/06/2026- controricorrente -avverso la sentenza n. 1174/2018 della Commissione TributariaRegionale del Veneto, depositata in data 25/10/2018;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Napolitano nella pubblica udienza del 9 aprile 2026;udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott.[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;uditi l’Avvocata dello [OSCURATO:PERSONA] per l’Agenzia delleEntrate e gli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per ElenaAlbertini;Spiega l’Agenzia delle Entrate che la causa riguarda tre avvisi diaccertamento.Con il primo di essi, relativo all’anno d’imposta 2008 e notificato il19 aprile 2013, sono stati accertati, ai fini delle imposte dirette,maggiori redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente per euro311.500.Un secondo avviso di accertamento si riferiva all’anno d’imposta2009 e riguardava redditi di capitale per euro 33.783,29.Un terzo avviso di accertamento, relativo all’anno d’imposta 2010, siriferiva a maggiori redditi di capitale non dichiarati per euro24.980,59.L’Ufficio centrale per il contrasto degli illeciti fiscali internazionali(“Ucifi”) invitò [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi, anche “la contribuente”)a documentare la effettività della sua residenza nel Principato diMonaco, attesa la presunzione legale di cui all’art. 2, comma 2 bis,Tuir.Ric. n. 5653/2020 – u.p. 9 aprile 2026 est. Napolitano A.Numero registro generale 5653/2020Numero sezionale 226/2026Con lo stesso atto, si invitò la contribuente a documentare le attivitàNumero di raccolta generale 18059/2026finanziarie detenute all’estero e ad opporre eventuali dichDiaatar pauzbbiloicanziio ne 05/06/2026riservate per il rientro dei capitali.La contribuente esibì sei dichiarazioni concernenti varie attivitàestere.L’ufficio fiscale ritenne che la documentazione prodotta dallacontribuente ai fini della “scudabilità” delle attività detenuteall’estero non era idonea a comprovare l’esistenza di tali attivitàestere alla data del 31/12/2008, sicché emise tre avvisi diaccertamento che la contribuente impugnò con distinti ricorsi.Riuniti i ricorsi, la C.T.P. di Vicenza li accolse.La C.T.R. del Veneto rigettò l’appello dell’amministrazione.Avverso la sentenza di appello, l’Agenzia delle Entrate propone unsolo motivo di ricorso.Resiste la contribuente con controricorso.Il sostituto procuratore Generale, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA] DiMauro, ha depositato una requisitoria scritta.La contribuente ha depositato una memoria difensiva ai sensidell’art. 378 c.p.c.Ragioni della decisione1.Con l’unico motivo di ricorso, rubricato “In relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art. 13 bisdel d.l. n. 78 del 2009, degli artt. 13, 14 e 15 del d.l. n. 350 del2001, dell’art. 2697 c.c., nonché dell’art. 71 del d.P.R. n. 445 del2000”, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata peraver ritenuto che le dichiarazioni riservate presentate ai fini dello“scudo fiscale” delle somme detenute all’estero “blindino” lacontribuente, ribaltando sull’amministrazione l’onere della provadella inesistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per goderedegli effetti dello “scudo fiscale”, per di più vincolando detto onereall’ottenimento di una sentenza in sede penale di accertamento dellafalsità ideologica delle dichiarazioni riservate.Ric. n. 5653/2020 – u.p. 9 aprile 2026 est. Napolitano A.Numero registro generale 5653/2020Numero sezionale 226/20261.1. Il motivo è fondato.Numero di raccolta generale 18059/2026Innanzitutto, deve rilevarsi che questa Corte, con giurispDartua pduebbnliczaazio ne 05/06/2026consolidata, afferma che, in caso di contestazione, l’onere dellaprova della sussistenza dei presupposti per l’applicazione didisposizioni tributarie speciali “di favore” per il contribuente è acarico di quest’ultimo (ex coeteris, Cass., sez. 5-, Sentenza n. 34577del 30/12/2019, Rv. 656734 – 01; cfr. anche Cass., sez. 5 -,Ordinanza n. 30776 del 06/11/2023, Rv. 669735-01; Cass., sez. 5,Sentenza n. 38722 del 06/12/2021, Rv. 663099 - 01).Orbene, anche la possibilità di far rientrare in Italia capitaliillecitamente detenuti all’estero con una imposizione “di favore” èprevista da disposizioni tributarie speciali favorevoli al contribuente,con la conseguenza che deve essere quest’ultimo a dimostrare dipossedere i requisiti soggettivi ed oggettivi per l’applicazione di talidisposizioni.Peraltro, la ricostruzione dei criteri di riparto dell’onere della provain subiecta materia proposta dal giudice d’appello è asistematica, inquanto sovrappone il piano della responsabilità penale rispetto aquello, amministrativo, dell’attività di controllo dell’amministrazione.Un conto, infatti, è la responsabilità penale per le false dichiarazioniriservate presentate ai fini dello “scudo fiscale”; un altro conto è ilregime dell’onere della prova nel caso in cui, nella sua ordinariaprovare l’effettiva detenzione all’estero, ad una certa data, delleNe consegue che presidiare l’esigenza di fedeltà nei rapporti tracontribuente e fisco con una sanzione penale nel caso di falsitàideologica dele dichiarazioni cc.dd. “riservate” ai fini dello “scudofiscale” non esclude che, nel caso in cui l’amministrazione attivi i suoipoteri di verifica, spetti al contribuente dimostrare di possedere ipresupposti soggettivi ed oggettivi per avvalersi dell’effettopremiante delle disposizioni in tema di scudo fiscale.Ric. n. 5653/2020 – u.p. 9 aprile 2026 est. Napolitano A.Numero registro generale 5653/2020Numero sezionale 226/2026Numero di raccolta generale 18059/20262. Il ricorso è accolto, la sentenza è cassata e la causa è rinviata,Data pubblicazione 05/06/2026anche per le spese, alla CGT-2 del Veneto, in diversa composizione. P.Q.MAccoglie il ricorso.Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese,alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, indiversa composizione.Così deciso, in Roma, il 9 aprile 2026.Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Lucio NapolitanoRic. n. 5653/2020 – u.p. 9 aprile 2026 est. Napolitano A.
Sentenza Cassazione n. 18059/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris