CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 giugno 2023
Cassazione n. 17793/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29310/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di TRIBUNALE PALERMO n. 5792/2017 depositata il08/11/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: Con sentenza nr 3792/2017 il Tribunale di Palermo rigettava l’opposizione allo stato passivo del [OSCURATO:SOCIETA]. propost a dall’[OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale capogruppo dell’ATIV costituita con le imprese [OSCURATO:PERSONA] e Coacem. Rilevava che la documentazione su cui era stata fondata la pretesa creditoria era stata depositata oltre il termine perentorio indicato dall’art. 99 della L.F. e che neppure nel corpo del ricorso era stata inserita alcuna specifica richiesta. Osservava che,a seguito della disposta c.t.u. , era stata evidenziata la fondatezza della clausola penale opposta dalla [OSCURATO:SOCIETA].. Rilevava infatti che il c.t.u. aveva dato adeguata contezza dei ritardi comunque accumulati nell’esecuzione delle opere e dell’ incompatibilità delle riserve formulate dalla ATI, di cui la società opponente era capogruppo, con il momento in cui era stata formulata la prima richiesta di proroga del termine di esecuzione con la data di sottomissione alla variante approvata dal CdA dell’[OSCURATO:SOCIETA]. il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Avverso tale decisione l’[OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale capogruppo dell’ATI ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] A.M.I.A. è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art 99 l.f. in relazione all’art 360 primo comma nr 3 c.p.c. per avere il Tribunale ritenuto tardiva la produzione documentale posta a fondamento dell’opposizione malgrado la copia dei documenti dell’insinuazione al passivo fosse stata depositata nel giud izio di opposizione sin dal 17.11.2017. Con il secondo motivo si denuncia l’omessa pronuncia ex art 112 c.p.c. in relazione all’art 360 terzo comma c.p.c. per avere il Tribunale affrontato unicamente la questione concernente la penale applicata dall’AMIA con il certificato di collaudo e per avere quindi mancato di pronunciarsi sulla domanda relativa al riconoscimento del proprio credito per interessi di capitolato ex art 35 del DPR nr 1063/1962 per il ritardato pagamento dei certificati di acconto lavori, dei certificati per oneri di sicurezza e delle fatture relative agli oneri di conferimento a discarica. Con un terzo motivo si lamenta della violazione e falsa applicazione degli art 35 e 36 del D.P.R. 1063/1962 in relazione all’art 360 terzo comma c.p.c.. Si sostiene che nel caso di dovesse ritenere che nella sentenza impugnata vi sia una pronuncia implicita di rigetto della domanda e la decisione sarebbe da censurare per la violazione delle norme indicate in rubrica certamente applicabili al contratto di appalto in questione in ragione dell’espresso richiamo operato dall’art 5 del C.S.A. Con un quarto motivo si denuncia l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio ex art 360 comma quinto c.p.c. per non avere il Tribunale nel ritenere fondata la clausola penale opposta dalla committente, considerato le note critiche del 12.12.2016 formulate in ordine alla valutazione espresse dal c.t.u. in data 25.3.2016. Il primo motivo è fondatocon l’assorbimento dei restanti. Giova ricordare che nel giudizio di opposi zione allo stato passivo, la documentazione relativa alla domanda diinsinuazione al passivo non d eve esser necessariamente prodotta dalla parte nella fase diopposizione; era difatti sufficiente indicarla, seppure specificamente, nel ricorso inopposizione; né il Tribunale avrebbe potuto liquidare ogni questione affermando di non poterla acquisire d'ufficio; difatti la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che nel giudizio diopposizione allo stato passivo , l'opponente, a pena didecadenza , ex art. 99 L.Fall. , comma 2, n. 4, deve soltanto indicare specificatamente idocumenti di cui intende avvalersi, già prodotti nel corso della verifica dellostato passivo innanzi al giudice delegato, e in difetto della produzione di uno di essi il tribunale deve disporne l'acquisizione dal fascicolo d'ufficio della procedura fallimentare ove sono custoditi(Cass. 2023 n . 7812; 31719/2021, 25663/2020, tutte sulla scia di Cass. 12549/2017). Ciò premesso dal tenore dell'impugnazione risulta con chiarezza che la ricorrente, in sede di opposizione allo stato passivo , ha formulato in via istruttoria la richiesta di ammissione della copiosa documentazione già versata in fase sommaria avanti al giudice delegato ed aggregati alla insinuazione al passivoallegando l’indice di tutti i documenti e copia di essi debitamente vistati dal cancelliere con data 17.11.2011 ( doc 4 prodotto nella presente fase ) unitamente all’indice relativo alla fase di ammissione al passivo del 19.3.2010. Confrontando la copia degli indici della produzione dell’insinuazione al passivo ( doc C ) con l’indice della produzione del giudizio di opposizione ( doc 4) riprodotti a pag 12 del ricorso si rileva la perfetta corrispondenza fra le produzioni relativealle due fasi . Nella vicenda in esame la produzione analitica dell’indice dei documenti allegati alla fase di insinuazione al passivo e di quella relativa al giudizio di opposizione unitamente alla copia di essi a suo tempo depositati avanti al Giudice delegato consentono di escludere che l’odierna ricorrente sia incorsa nella decadenza di cui all’art 99 comma 2, n. 4, . Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va accolto e la sentenza va cassata e rinviata al Tribunale di Palermo, in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti motivi, cassa la decisione impugnata