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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 33050/2023

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a seguente: ORDINANZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2023 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] coJ\ OSSERVA Rilevato che il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], anche a tacere della sua genericità, è direttamente proposto e sottoscritto dall'imputato in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017, e che ciò impedisce in via originaria l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione; Rilevato che il motivo di cui consta il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] - afferente al vizio di motivazione in ordine alla prova della responsabilità del ricorrente per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 1990 - non è consentito in relazione alla tipologia di sentenza impugnata, essendo, in tema di patteggiamento, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di motivazione in ordine alla responsabilità del ricorrente, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano e condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: ORDINANZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2023 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] coJ\ OSSERVA Rilevato che il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], anche a tacere della sua genericità, è direttamente proposto e sottoscritto dall'imputato in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017, e che ciò impedisce in via originaria l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione; Rilevato che il motivo di cui consta il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] - afferente al vizio di motivazione in ordine alla prova della responsabilità del ricorrente per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 1990 - non è consentito in relazione alla tipologia di sentenza impugnata, essendo, in tema di patteggiamento, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di motivazione in ordine alla responsabilità del ricorrente, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337). Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano e condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così