CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2023
Cassazione n. 37594/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2017 del TRIBUNALE di LOCRIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stata dichiarata la penale responsabilità per il reato di cui all'art. 54 e 1161 cod. nav., e 181 D.Igs.42/2004, per aver occupato abusivamente uno spazio del demanio marittimo. Considerato che il ricorrente deduce con il primo motivo di ricorso, violazione di legge, rappresentando che l'accertamento del reato è scaturito dalla denuncia da egli effettuata in ordine a costruzioni abusive e altre violazioni commesse dagli altri abitanti della zona; con il secondo motivo di ricorso lamenta travisamento della prova, in quanto i testi non hanno datato l'epoca di realizzazione della vasca di raccolta delle acque e degli altri abusi contestati, e con il terzo motivo contesta in radice la ricostruzione del fatto e la responsabilità penale. Considerato che il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo il giudice a quo preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine 5 e 6 della sentenza gravata, laddove ha affermato che non vi è alcun dubbio sulla natura demaniale dell'area, che dalla foto aerea emerge con chiarezza che in passato era assente il terrapieno adiacente la proprietà del ricorrente, e quindi la natura artificiale del manufatto, ha constatato l'assenza di un provvedimento concessorio, necessario anche per la realizzazione di un terrapieno da parte del ricorrente anche allo scopo di per preservare la sua proprietà. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 luglio 2023 Il Consigliere estensor