CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 07164/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
’anno 2016, proposto da [OSCURATO:SOCIETA] servizi di riscossione, subentrata a s.p.a. [OSCURATO:PERSONA], in persona d’un procuratore speciale del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con la quale elettivamente si domicilia in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 7, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], in persona del curatore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale su foglio separato congiunto materialmente al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], col quale elettivamente si domicilia in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 134, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] alla rottamazione delle cartelle di pagamento. -controricorrente- per la cassazione del decreto del Tribunale di Rimini, emesso in data 14 luglio 2016; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 10 gennaio 2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - emerge dal decreto impugnato che l’agente per la riscossione presentò domanda d’insinuazione tempestiva nello stato passivo del [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] per la complessiva somma di euro 2.671.825,00, compresi interessi, compensi e spese, ma ottenne l’ammissione del minore importo di euro 2.372.154,96 in privilegio e di euro 17.188,13 in chirografo; -l’importo non ammesso corrispondeva a quello oggetto della cartella di pagamento n. 137R137201100008244870000, in relazione alla quale era stata presentata istanza di annullamento, seguita da provvedimento dell’Inps di sospensione della riscossione, nonché a parte di quello oggetto della cartella n. 137R137201300054530250000, perché già versato, oltre agli interessi, agli aggi, ai diritti di notifica e agli oneri tabellari relativi alla cartella n. 137R20130001912351000, notificata successivamente alla domanda di concordato preventivo con riserva, che aveva preceduto la dichiarazione di fallimento; - il Tribunale di Rimini ha poi parzialmente accolto l’opposizione alla dichiarazione di esecutività dello stato passivo proposta dall’agente per la riscossione, limitatamente all’importo per crediti previdenziali oggetto della cartella n. 137R137201100008244870000, mentre l’ha respinta per il resto, rispettivamente perché ha ritenuto accertati, in base ai risultati di una consulenza tecnica d’ufficio, i pagamenti degli importi in discussione e ha escluso il carattere concorsuale degli aggi, degli oneri tabellari e delle spese d’insinuazione al passivo, in quanto relativi ad attività compiute dopo la domanda di concordato; - contro questo decreto propone ricorso s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] di riscossione per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi, cui il [OSCURATO:SOCIETA] replica con controricorso. Considerato che: - va premesso che col ricorso si aggredisce il decreto limitatamente al rigetto del capo di opposizione concernente gli importi non ammessi perché già pagati; -col primo motivo di ricorso , difatti, la ricorrente lamenta la violazione delle norme riguardanti la giurisdizione, sostenendo che, a fronte dell’eccezione di pagamento, il credito avrebbe dovuto essere ammesso con riserva, e col secondo denuncia il conseguente vizio di ultrapetizione in cui sarebbe incorso il tribunale fallimentare, che avrebbe determinato la nullità del decreto emesso; - in relazione alla materia giustiziabile così circoscritta, il [OSCURATO:SOCIETA] ha rappresentato e documentato di aver aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente per la riscossione (cd. “rottamazione quater”), impegnandosi a rinunciare ai giudizi pendenti, ed entrambe le parti hanno proposto istanza di dichiarazione di estinzione; -al cospetto della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, con impegno a rinunciare al giudizio, questo deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente (in tal senso, Cass. n. 17915/21; n. 668/24), oppure perché ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora egli sia resistente o intimato (Cass. n. 9535/24; n. 668/24, cit.); -il giudizio è estinto. Per questi motivi La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, il 1