CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 marzo 2026
Cassazione n. 07726/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 22496/2023 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Turci unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] S.r..l, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 702/2023depositata il 6/4/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/1/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:1. [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. perottenerne la condanna al pagamento della somma di € 142.141,90 –Numero registro generale 22496/2023Numero sezionale 174/2026Numero di raccolta generale 7726/2026Data pubblicazione 30/03/2026poi rideterminato in € 148.589,12 - a titolo di risarcimento del danno,oltre al rimborso delle spese legali sostenute dinanzi alla CommissioneTributaria Provinciale di Livorno, a seguito del conferimento a [OSCURATO:SOCIETA]. in qualità di spedizioniere, nel 2006, del mandato di curarele operazioni di sdoganamento presso la Dogana di Livorno di alcunepartite di pneumatici di provenienza extracomunitaria (Argentina),effettuate dalla mandataria in regime di sospensione di pagamentodell’IVA ai sensi dell’art. 50-bis D.L. n. 331/1993, trattandosi di merceimportata con immissione in libera pratica e destinata al deposito IVA.Adduceva che, nel corso del 2009, a seguito di una verifica da partedella Dogana di Firenze presso il magazzino di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.,aveva ricevuto, in qualità di coobbligata, dodici avvisi di rettificadell’accertamento delle bollette doganali di importazione, con i qualiveniva contestato a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. un deposito soltanto virtualedelle merci e, conseguentemente, richiesto nuovamente il pagamentodell’IVA, maggiorato delle sanzioni di legge. Esponeva di avereimpugnato tali avvisi di rettifica e gli atti di contestazione dinanzi allacompetente Commissione tributaria, che tuttavia aveva respintol’impugnativa, così da essere stata costretta a pagare, per evitare lariscossione esattoriale, la somma complessiva di € 105.516,25.2. Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 3096/2017, rigettava ladomanda di parte attrice e dichiarava compensate le spese di lite fra leparti, sul presupposto che nessun comportamento contrario allanormativa in materia di adempimenti doganali e fiscali fosse statodelle Dogane fossero illegittimi, poiché ravvisavano nella mancataintroduzione materiale delle merci nel deposito un’ipotesi di evasionedell’imposta, in violazione dei principi del diritto comunitario, tanto chela stessa Agenzia aveva successivamente provveduto al loroannullamento in autotutela. Riteneva pertanto che a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.Numero registro generale 22496/2023Numero sezionale 174/2026Numero di raccolta generale 7726/2026Data pubblicazione 30/03/2026non fosse imputabile alcun inadempimento nell’esecuzione del rapportodi mandato intercorso con [OSCURATO:SOCIETA]., ed escludeva, per lemedesime ragioni, la configurabilità di una responsabilità dellaconvenuta ai sensi dell’art. 2043 c.c.3. Proponeva appello [OSCURATO:SOCIETA]., lamentando erroneità dellamotivazione della sentenza impugnata, la quale aveva risolto lacontroversia soffermandosi unicamente sul merito tributario dellavicenda, sottacendo qualsiasi indagine in ordine a fatti determinanti insede civilistica, quali la responsabilità per inadempimento dellospedizioniere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], sosteneva l’erroneitàdell’interpretazione dell’art. 50-bis D.L. n. 331/1993 fornita dalTribunale di Firenze per escludere la responsabilità per inadempimentodel suddetto spedizioniere, dato che l’obbligazione inadempiuta traevala propria causa da un contratto. Ancora, censurava la condotta tenutada [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., che assumeva avere operato in Dogana connegligenza e imperizia, non attenendosi agli standard tecnici ai qualiera tenuta in funzione dell’incarico ricevuto, esponendo cosìCentropneus S.r.l. al pericolo di verifiche doganali e all’applicazione disanzioni, e contestava il mancato assolvimento, da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., dell’onere di provare che l’incarico ricevuto daCentropneus S.r.l. fosse stato esattamente adempiuto, non essendo lamandante a conoscenza delle complesse procedure di sdoganamentodelle merci. Infine, prospettava l’inidoneità dei provvedimenti diannullamento prodotti da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. a fornire prova dell’esattoadempimento, rilevando che l’annullamento atteneva unicamente almerito della pretesa tributaria avanzata dall’Agenzia delle Dogane enon faceva venir meno l’attualità del danno lamentato.Si costituiva [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.,asserendo che la pretesa dell’Amministrazione era illegittima, comedimostrato dall’annullamento degli avvisi di accertamento in via diNumero registro generale 22496/2023Numero sezionale 174/2026Numero di raccolta generale 7726/2026Data pubblicazione 30/03/2026autotutela dalla stessa Agenzia delle Dogane. Rilevava poi chel’impossibilità per [OSCURATO:SOCIETA]. di giovarsi di tale annullamento eraimputabile esclusivamente alla sua scelta di non impugnare le sentenzedella [OSCURATO:PERSONA], lasciandole passare ingiudicato, e che invece, avvalendosi dell’ordinaria diligenza ai sensidell’art. 1227 c.c., l’appellante avrebbe potuto evitare il danno.Sosteneva pure che [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe potuto recuperare l’IVAversata provvedendo alla detrazione in sede di liquidazione periodicadel tributo, come previsto dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.35/E del 17 dicembre 2013, anche per l’IVA versata a seguito di unaccertamento a posteriori. Affermava inoltre di avere correttamenteeseguito le prestazioni spettanti secondo il contratto di mandato,evidenziando che [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva mai chiesto a [OSCURATO:SOCIETA]. di introdurre materialmente la merce nel deposito IVA, néaveva mai corrisposto alla mandataria alcun compenso per taleprestazione. Essendo quindi venuto meno l’elemento oggettivo delleviolazioni, ossia il mancato pagamento dell’imposta, non erano dovuteneppure le sanzioni, come riconosciuto anche dalla CommissioneTributaria Regionale di Genova in relazione a una fattispecie identica.Evidenziava pure che l’Amministrazione non aveva mai contestato ilritardo nel pagamento dell’imposta e che, pertanto, era decaduta datale facoltà, con conseguente prescrizione di ogni pretesasanzionatoria, aggiungendo che, in ogni caso, nessun ritardo si eraverificato, essendo stata assolta l’IVA mediante autofatturazione.Adduceva altresì che la Circolare dell’Agenzia delle Dogane n. 26/D del28 aprile 2006, oltre a essere inammissibile ai sensi dell’art. 345 c.p.c.in quanto documento nuovo prodotto in appello, era irrilevante poichécostituiva una mera espressione dell’orientamentodell’Amministrazione, peraltro dalla stessa successivamentesconfessato. Rilevava ancora che altri giudizi che avevano vistoNumero registro generale 22496/2023Numero sezionale 174/2026Numero di raccolta generale 7726/2026Data pubblicazione 30/03/2026coinvolti importatori in posizione identica a quella di [OSCURATO:SOCIETA]erano stati dichiarati estinti per cessazione della materia del contenderealla luce dei provvedimenti di annullamento dell’Amministrazione, adimostrazione del fatto che gli effetti si estendevano a tutti i destinataridel provvedimento annullato. Osservava infine che controparte si eralimitata a quantificare la propria richiesta risarcitoria senza muoverealcuna specifica critica alla sentenza impugnata e che, in ogni caso, nonaveva dimostrato l’effettivo pagamento delle spese legali sostenute peri giudizi tributari, avendo prodotto un semplice prospetto e dellefatture.4. La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza n. 702/2023, in riformadella prima pronuncia, rilevando l’inadempimento al contratto de quo,condannava [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. al risarcimento del danno aCentropneus S.r.l. e compensava tra le parti le spese di entrambi i gradidi giudizio per due terzi, condannando l’appellata a rifondereall’appellante il restante terzo.5. Con ricorso notificato il 2/11/2023, affidato a quattro motivi, [OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato la sentenza della Corte d’appello.[OSCURATO:SOCIETA]. si è difesa con controricorso. Entrambe le partihanno depositato memorie.Motivi della decisione1. Con il primo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la ricorrentelamenta “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1710, 1739, 1175,1375 c.c.”, nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto laricorrente inadempiente al mandato per non essersi attenuta alladiligenza dovuta nell’attività di sdoganamento inclusa nel più ampiocontratto di mandato di spedizione concluso tra le parti.2. Con il secondo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., partericorrente denuncia “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1218,1223 e 1225 c.c.”, laddove la Corte territoriale ha considerato laNumero registro generale 22496/2023Numero sezionale 174/2026Numero di raccolta generale 7726/2026Data pubblicazione 30/03/2026sanzione irrogata dall’Amministrazione per l’evasione dell’IVA e le spesesostenute da [OSCURATO:SOCIETA] per la difesa (infruttuosa) nei giudizi tributariconseguenza immediata, diretta e prevedibile dell’inadempimento diNippon, trattandosi, invece, di conseguenze della condotta imputabileall’Amministrazione e/o a [OSCURATO:SOCIETA].3. Il terzo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., lamenta omessoesame di un fatto decisivo e discusso nella parte in cui il provvedimentoimpugnato non ha attribuito alcun rilievo alla circostanza, pacifica ingiudizio, per cui [OSCURATO:PERSONA] aveva informato [OSCURATO:SOCIETA] del rinviopregiudiziale alla Corte di Giustizia sulla legittimità della pretesadell’Amministrazione rispetto al diritto dell’Unione, invitandola a non farintervenire il giudicato sulle sentenze sfavorevoli perché applicative didetta ingiusta pretesa.4. Pure il quarto motivo, ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., lamentaomesso esame di un fatto decisivo e discusso, perché la sentenza nonavrebbe attribuito alcun rilievo alla circostanza, pacifica in giudizio, percui [OSCURATO:PERSONA] ha offerto a [OSCURATO:SOCIETA] di assumere a proprio rischio espese la difesa della stessa avverso i provvedimenti illegittimidell’Amministrazione.5. La ricorrente sostiene che il giudice d’appello avrebbe errato nelravvisare un inesatto adempimento, da parte dello spedizioniere, delleobbligazioni derivanti dal contratto di mandato stipulato nel 2006 ai finidello sdoganamento della merce importata dall’Argentina. La sentenzaimpugnata, riconoscendo in parte la responsabilità di [OSCURATO:SOCIETA] pernon avere detratto l’IVA, ex art. 1227 c.c., ha riconosciuto laresponsabilità della ricorrente per le sanzioni tributarie applicatedall’Amministrazione a [OSCURATO:SOCIETA], quale importatrice delle merci dasdoganare, sulla base di pronunce della giurisdizione tributaria in primoe secondo grado, e ciò per il fatto che le merci non eranomaterialmente transitate nel deposito IVA, rilevando che la stessaNumero registro generale 22496/2023Numero sezionale 174/2026Numero di raccolta generale 7726/2026Data pubblicazione 30/03/2026società [OSCURATO:PERSONA] si era qualificata come addetta al deposito IVA e comemandataria di [OSCURATO:SOCIETA], e che, per l’esito dei giudizi tributaridoppiamente conformi, non era esigibile pretendere altra impugnazionein sede di legittimità, alla luce della giurisprudenza dell’epoca inmateria.6. Quanto al primo motivo, si deduce che la Corte di merito avrebbeerroneamente “individuato gli obblighi a carico di [OSCURATO:PERSONA] conriferimento a un’attività diversa da quella in concreto richiesta e svolta,a norme non applicabili, nonché ad atti e orientamenti giurisprudenzialinon vincolanti” (cfr. ricorso, p. 11); inoltre, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe omesso divalutare la prassi invalsa tra gli spedizionieri in tema di deposito IVA edil fatto che [OSCURATO:SOCIETA] non abbia richiesto allo spedizionierel’introduzione fisica delle merci in deposito.Il motivo, da un lato, patisce inammissibilità dato che, in applicazionedegli artt. 1710, 1739, 1175, 1176, 1375 c.c. in tema di obblighidell’addetto allo sdoganamento merci, la Corte di merito, convalutazione in fatto e dunque in questa sede insindacabile, ha ritenutoche, negli scambi intervenuti tra le parti, la società depositaria si erainvalsa tra gli spedizionieri in tema di deposito IVA (invocata a suadiscolpa dalla ricorrente) fosse pacificamente contraria alle disposizioninormative e alla circolare dell’Agenzie delle Dogane n.16/D del200640, nonché agli orientamenti giurisprudenziali.Da altro lato, e ormai ad abundantiam, si osserva che il motivodeducente la legittimità dell’invocata prassi di collocare le merci anchefuori dagli spazi appositi è infondato in iure. In tema di depositi fiscaliai fini IVA, per effettuare le operazioni di immissione in libera pratica dibeni “non comunitari” senza pagamento dell'imposta, ai sensi dell'art.50-bis, comma 4, lett. b), d.l. n. 331/1993, convertito con modifichedalla legge n. 427/1993, è necessario l'effettivo immagazzinamento deiNumero registro generale 22496/2023Numero sezionale 174/2026Numero di raccolta generale 7726/2026Data pubblicazione 30/03/2026beni - come si evince, tra l'altro, in modo inequivoco, dagli articoli da98 a 101 del regolamento (CEE) n. 2913/92 - che richiede, oltre allarealità della consegna e al trasferimento della responsabilità della cosa,anche l'introduzione dei beni in un ambito chiuso qualificabile comemagazzino o similare, con la conseguenza che gli obblighidell'importatore depositante e del gestore del deposito non sono limitatia una verifica meramente documentale ed esteriore del materialeimportato, ovvero degli imballaggi nei quali esso viene importato, ma siestendono alla verifica dell'introduzione dei beni nel deposito, in modotale che il depositario, sia pure per un breve arco di tempo, ne assumala materiale custodia (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 1280 del22/1/2020; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 15980 del 29/7/2015; Sez. 5,Sentenza n. 12263 del 19/5/2010).Pertanto, alla luce dei suddetti principi è stato correttamente ritenutoirrilevante che [OSCURATO:SOCIETA] non avesse richiesto al mandatariol’introduzione fisica delle merci in deposito, essendo tale mansioneinerente al mandato ricevuto e alle leggi che regolano lo specificosettore delle importazioni di merci nello spazio comunitario.7. Il secondo motivo è inammissibile perché tende ad ottenereun’alternativa valutazione delle prove operata dalla Corte d’Appello.8. Il terzo e quarto motivo investono l’asserita mancata considerazione delfatto che la controricorrente non avrebbe proseguito l’impugnativa dellesentenze tributarie, né dato rilievo alla pendente richiesta di rinviopregiudiziale degli atti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea inrelazione alla corretta interpretazione della normativa in materia dideposito IVA e alla conseguente proposta di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:SOCIETA] diavvalersi senza spese dei propri difensori per contrastare le pretesedella Dogana in attesa di detto parallelo giudizio. Pertanto ricorrerebbeuna negligenza imputabile alla importatrice nella determinazione deldanno.Numero registro generale 22496/2023Numero sezionale 174/2026Numero di raccolta generale 7726/2026Data pubblicazione 30/03/20268.1. I suddetti motivi sono in parte inammissibili e in parte infondati.8.2. L’omesso esame viene invocato dalla ricorrente al solo scopo dicontrapporre il proprio discernimento delle prove a quello giàcompiutamente operato dalla Corte di merito, laddove ha considerato ilcomportamento della mandante sostenuto da sufficiente buona fede ediligenza per avere impugnato gli atti impositivi dinanzi allaCommissione Tributaria provinciale e persino proponendo appelloavverso la sfavorevole sentenza tributaria di primo grado. Da quantosopra ha ritenuto che il complessivo comportamento tenuto in concretoda [OSCURATO:SOCIETA] fosse espressivo di una “condotta attiva, espressionedell’obbligo generale di buona fede, diretta ad annullare o quantomenoa limitare le conseguenze dell’altrui comportamento dannoso”, nonessendo esigibile, in tale contesto, affrontare il rischio e le spese delgiudizio di legittimità.8.3. Testualmente, la motivazione riporta che la scelta di non proporrericorso per cassazione, al di là della più o meno concreta possibilità diottenere la soddisfazione delle proprie ragioni in conseguenza diipotetici mutamenti giurisprudenziali, non poteva essere inquadrataquale colpevole atteggiamento inerte idoneo ad escludere larisarcibilità del danno, con ciò escludendo l’incidenza causale dellastessa, con valutazione coerente e non sindacabile in tale sede (cfr.Cass. S.U. n. 8053/2014).8.4. Il motivo è privo di consistenza, poi, ove deduce la mancataconsiderazione del fatto che la controricorrente non avrebbe datorilievo alla pendente questione, portata alla cognizione della Corte diGiustizia dell’Unione Europea, in relazione alla corretta interpretazionedella normativa in materia di deposito IVA e non avrebbenegligentemente accettato la proposta di [OSCURATO:PERSONA] di avvalersi senzaspese dei propri difensori per contrastare le pretese della Dogana inNumero registro generale 22496/2023Numero sezionale 174/2026Numero di raccolta generale 7726/2026Data pubblicazione 30/03/2026ricorso non viene citato l’esito del procedimento svoltosi innanzi allaCorte di Giustizia, né indicata la sua eventuale rilevanza attuale inriferimento al caso de quo, rendendosi in tal modo il motivo privo delnecessario requisito di autosufficienza.8.5. Ma anche tenendo in disparte il suddetto profilo di inammissibilitàdel motivo, e ciò ai fini dell’assolvimento della funzione di “guardiano”della corretta applicazione della normativa europea assegnata aigiudici di ultima istanza dall’art. 267, comma terzo, TFUE (cfr.sentenze CILFIT, causa 283/82 del 1982 e Consorzio ItalianManagement e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. del 6 ottobre 2021, causaC‑561/19), va rimarcato che la Corte di Giustizia dell’Unione europea,con la sentenza del 17 luglio 2014 resa nella causa C-272/13, aventead oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallaCommissione tributaria regionale per la Toscana nel procedimento“[OSCURATO:PERSONA].coop.arl c/Agenzia delle Dogane”, citato dallaricorrente, si era già pronunciata all’epoca del giudizio di secondogrado in senso favorevole alla legislazione interna quanto alle ipotesidi merci introdotte nel deposito IVA non fisicamente, ma soltantovirtualmente. In base a tale pronuncia si è definitivamente chiarito chela disciplina comunitaria (articolo 16, paragrafo 1, della Sesta DirettivaIVA n.77/388 del Consiglio del 17 maggio 1977) non prevede, tra ipresupposti per l’esenzione dall’Iva sull’importazione di beni in regimedi deposito non doganale, l’obbligo di introduzione materiale dellamerce nel deposito; però, è ammesso che gli ordinamenti dei singoliStati, per garantire la riscossione dell’imposta, considerino talerequisito imprescindibile.8.6. La normativa interna applicata dalla Corte di merito è stata dunqueritenuta legittima dalla Corte di Giustizia nel caso Equoland, simile aquello in esame, e, pertanto, non si pongono dubbi sul fatto che ilprincipio da applicarsi sia il medesimo rispetto a quello indicato dallaNumero registro generale 22496/2023Numero sezionale 174/2026Numero di raccolta generale 7726/2026Data pubblicazione 30/03/2026Corte di Giustizia mediante il suo intervento chiarificatore. Illegislatore italiano ha previsto che, al fine di poter beneficiaredell’esenzione dal pagamento dell’IVA all’importazione, il soggettopassivo ha l’obbligo di introdurre fisicamente la merce importata neldeposito fiscale, poiché si presume che tale presenza fisica dei beni inun deposito garantisca la successiva riscossione dell’imposta. Orbene,è giocoforza constatare che un siffatto obbligo, nonostante il suocarattere formale, è atto a permettere di conseguire efficacemente gliobiettivi perseguiti, vale a dire garantire un’esatta riscossione dell’IVA,nonché evitare l’evasione di tale imposta e, in quanto tale, non eccedequanto necessario per conseguire i suddetti obiettivi (v. punto 29 dellasentenza Equoland).9. Occorre altresì tenere presente che tale sentenza della Corte diGiustizia ha indicato che gli Stati membri, quando esercitano lecompetenze in tal modo riconosciute, sono tenuti a rispettare il dirittodell’Unione, nonché i suoi principi generali e, di conseguenza, ilprincipio di proporzionalità delle sanzioni (cfr. sentenza Rēdlihs,C-263/11, punto 44, e giurisprudenza ivi citata). Le sanzioniapprontate dal legislatore, pertanto, non devono eccedere oltre ilnecessario per conseguire tali obiettivi (v., in tal senso, sentenzeEcotrade, C-95/07 e C-96/07, punti da 65 a 67; EMS-BulgariaTransport, C-284/11, punto 67; Rēdlihs, punto 47). Tuttavia,certamente anche la questione del rispetto del principio diproporzionalità non si pone nella fattispecie in esame, né è stata postadal ricorrente in merito al quantum risarcitorio accertato dalla Corte dimerito sulla base delle sanzioni applicate all’importatore, dato che inaveva già ridotto l’entità della sanzione irrogata e il soggetto resosiinadempiente a detto obbligo in forza del mandato ricevutodall’importatore (soggetto primariamente tenuto all’assolvimento diNumero registro generale 22496/2023Numero sezionale 174/2026Numero di raccolta generale 7726/2026Data pubblicazione 30/03/2026detto obbligo) era stato condannato, a titolo di risarcimento, al minorimporto irrogato a titolo di sanzione all’importatore, mentre il giudice dimerito ha ritenuto di dovere detrarre, da detto importo, la quota diimposta IVA comunque dovuta dall’importatore.10. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio dilegittimità sono liquidate come da dispositivo a carico della ricorrente,oltre al raddoppio del [OSCURATO:PERSONA], se dovuto. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente,le spese, che liquida in euro 6.000 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi per euro 200 e agliaccessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrentedell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma il 20 gennaio 2026Il PresidenteChiara Graziosi